ORDINANZA N. 304
ANNO 2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALEcomposta dai signori:
- Francesco AMIRANTE Presidente
- Ugo DE SIERVO Giudice
- Paolo MADDALENA “
- Alfio FINOCCHIARO “
- Alfonso QUARANTA “
- Franco GALLO “
- Luigi MAZZELLA “
- Gaetano SILVESTRI “
- Sabino CASSESE “
- Maria Rita SAULLE “
- Giuseppe TESAURO “
- Paolo Maria NAPOLITANO “
- Giuseppe FRIGO “
- Alessandro CRISCUOLO “
- Paolo GROSSI “
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 4, della legge della Regione Molise 18 luglio 2008, n. 25 (Interventi per il recupero dei sottotetti, dei locali interrati e seminterrati e dei porticati), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 19-24 settembre 2008, depositato in cancelleria il 24 settembre 2008 ed iscritto al n. 56 del registro ricorsi 2008.
Udito nella udienza pubblica del 20 ottobre 2009 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo;
udito l’avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con ricorso iscritto al n. 56 del 2008, notificato il 19 settembre 2008 e depositato il 24 settembre successivo, ha sollevato, in riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettere e) e l) della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 4, della legge della Regione Molise 18 luglio 2008, n. 25 (Interventi per il recupero dei sottotetti, dei locali interrati e seminterrati e dei porticati);
che la norma censurata, sotto la rubrica «Standard urbanistici», nell’ipotesi di recupero dei sottotetti e dei piani porticato diretti alla realizzazione di nuove unità abitative, prevede l’obbligo di reperimento di determinati spazi per parcheggi, legati alle nuove abitazioni da rapporto di pertinenzialità, garantito da un atto da trascrivere nei registri immobiliari;
che, ad avviso del ricorrente, viene così introdotta un’ipotesi di trascrizione nei registri immobiliari non prevista dalla legislazione statale, alla cui competenza è riservata la disciplina della pubblicità immobiliare, in quanto gli atti di asservimento in questione non sono inclusi nell’elenco degli atti soggetti a trascrizione di cui agli artt. 2643 e 2645 del codice civile, mentre la legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393), pur prevedendo nell’art. 9 il vincolo pertinenziale tra parcheggi ed immobili, nulla dispone in merito alla possibilità di trascrivere il detto vincolo;
che secondo il ricorrente, dunque, la norma regionale de qua risulta invasiva della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile, di cui all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.;
che, inoltre, la norma censurata violerebbe anche l’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., perché l’assolvimento dell’imposta ipotecaria anche per l’ipotesi di trascrizione in questione – pur non prevista dalla norma statale – determina la conseguente introduzione di una nuova fattispecie imponibile, anch’essa non disciplinata dalla legge dello Stato;
che, con atto notificato alla Regione Molise, non costituita in giudizio, a mezzo del servizio postale il 6 maggio 2009, depositato il 12 maggio 2009, il Presidente del Consiglio dei ministri ha rilevato che, con legge della Regione Molise 19 febbraio 2009, n. 6 (Modifiche alla legge regionale 18 luglio 2008, n. 25, recante “Interventi per il recupero dei sottotetti, dei locali interrati e seminterrati e dei porticati”), è stato espressamente abrogato il comma 4, secondo periodo, della norma censurata, il quale prevedeva la trascrizione nei registri immobiliari dell’atto di asservimento;
che pertanto il ricorrente, previo deposito della relativa delibera del Consiglio dei ministri in data 23 aprile 2009, ha rinunziato al ricorso.
Considerato che, in mancanza di costituzione in giudizio della intimata, la rinunzia al ricorso comporta, ai sensi dell’art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l’estinzione del processo (ex plurimis: ordinanze n. 48 del 2009, n. 313 del 2007, n. 418 del 2006).
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 novembre 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Alessandro CRISCUOLO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 novembre 2009.