ORDINANZA N. 300
ANNO 2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Francesco AMIRANTE Presidente
- Ugo DE SIERVO Giudice
- Paolo MADDALENA “
- Alfio FINOCCHIARO “
- Alfonso QUARANTA “
- Franco GALLO “
- Luigi MAZZELLA “
- Gaetano SILVESTRI “
- Maria Rita SAULLE “
- Giuseppe TESAURO “
- Paolo Maria NAPOLITANO “
- Giuseppe FRIGO “
- Alessandro CRISCUOLO “
- Paolo GROSSI “
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) – come modificato dall’art. 3-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 –, promosso con ordinanza depositata l’8 luglio 2008 dalla Commissione tributaria regionale della Toscana nel giudizio vertente tra l’appellante s.r.l. Società Generale Ristoranti e Alberghi – SOGENERAL e gli appellati s.p.a. Ambiente, Servizi, Mobilità – A.S.M. e Comune di Prato, iscritta al numero 55 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell’anno 2009.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 23 settembre 2009 il Giudice relatore Franco Gallo.
Ritenuto che nel corso di un giudizio di appello, con ordinanza depositata l’8 luglio 2008, la Commissione tributaria regionale della Toscana ha sollevato, in riferimento al secondo comma dell’art. 102 della Costituzione, questione di legittimità dell’art. 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) – come modificato dall’art. 3-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 –, nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione delle commissioni tributarie le controversie riguardanti la debenza della tariffa di igiene ambientale (TIA) disciplinata dall’art. 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio);
che, secondo quanto premesso in punto di fatto dalla Commissione tributaria rimettente: a) la s.p.a. Ambiente, Servizi, Mobilità – A.S.M. aveva emesso, nei confronti di una società a responsabilità limitata esercente attività alberghiera, un avviso di pagamento del saldo, per l’anno 2006, della tariffa di igiene ambientale (TIA) istituita dal Comune di Prato; b) la suddetta s.r.l. aveva impugnato l’avviso di pagamento nei confronti sia del Comune di Prato sia della s.p.a. A.S.M.; c) l’adita Commissione tributaria provinciale di Prato aveva dichiarato inammissibile tale impugnazione, in quanto riguardante un atto non ricompreso tra quelli indicati come impugnabili dall’art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; d) la s.r.l. aveva appellato, nei confronti della s.p.a. e del Comune resistenti, la suddetta sentenza di primo grado, deducendo che l’avviso di pagamento era impugnabile ed invalido; e) l’appellata s.p.a. aveva eccepito l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. n. 546 del 1992, perché, in violazione dell’art. 102, secondo comma, Cost., attribuisce alla giurisdizione tributaria la cognizione delle controversie relative alla TIA, che non ha natura di tributo;
che, secondo quanto premesso in punto di diritto dalla stessa Commissione tributaria regionale: a) diversamente da quanto deciso dal giudice di primo grado, l’avviso di pagamento della TIA è «assimilabile ad un atto di imposizione», cosí da rientrare «tra quelli menzionati dall’art. 19 del d.L.vo n. 546/92 del 1992, lett. i)»; b) la Corte costituzionale, con le sentenze n. 130 e n. 64 del 2008 e con l’ordinanza n. 34 del 2006, ha sottolineato che l’attribuzione della giurisdizione alle commissioni tributarie è imprescindibilmente collegata alla natura tributaria del rapporto; c) l’«art. 238 D.L.vo. n. 152/06, già art. 49 d.Lgs. n. 22/1997, costruisce la tariffa in questione come “corrispettivo per il servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani” (comma 1) e prevede che la tariffa medesima sia costituita da due quote, una commisurata alle componenti essenziali del costo del servizio (investimenti, ammortamenti) e l’altra “rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti” (comma 4), così da assicurare “la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio”»; d) «tali disposizioni (e quelle ulteriori relative alla modulazione della tariffa e al coefficiente di riduzione corrispondente alla dimostrazione della quantità di rifiuti avviati al recupero: comma 9 e 10) sembrano offrire elementi sufficienti per attribuire alla tariffa in questione la natura di corrispettivo di un servizio»;
che, su tali premesse, il giudice a quo, in accoglimento dell’eccezione proposta dalla s.p.a. appellata, afferma che la disposizione censurata – nell’attribuire alla giurisdizione tributaria le controversie in materia di TIA, cioè di un prelievo avente natura non tributaria – autorizza il dubbio della violazione dell’evocato parametro costituzionale;che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
che infatti, ad avviso della difesa erariale, la tariffa in esame ha natura di «tassa», perché: a) «la “tariffa” di cui all’art. 238 del D.lgs. 152 del 2006 non presenta […] caratteri di sostanziale diversità rispetto alla previgente “tassa di smaltimento dei rifiuti”, considerata la sostanziale identità del presupposto oggettivo e dei soggetti passivi, nonché la confermata obbligatorietà del prelievo»; b) l’obbligo del privato di pagare la tariffa scaturisce, pertanto, da un fatto individuato direttamente dalla legge e non da un titolo contrattuale o, comunque, negoziale; c) inoltre, in base alla «previsione contenuta nel medesimo art. 238», la tariffa deve essere determinata in modo da consentire «la copertura anche di costi accessori alla gestione dei rifiuti urbani – quali, ad esempio, le spese di spazzamento delle strade – vale a dire di costi estranei alla logica della corrispondenza tra costi e benefici, in quanto non direttamente riferibili al contribuente-utente, ma, piuttosto, alla collettività complessivamente considerata»; d) in considerazione della doverosità e del fondamento solidaristico della prestazione, la tariffa «si configura come una forma di finanziamento di un servizio pubblico attraverso l’imposizione dei relativi costi sull’area sociale che da tale servizio riceve, nel suo insieme, un beneficio» e, dunque, non presenta quel carattere di corrispettività tra prestazione imposta al privato e prestazione resa dall’ente pubblico che, invece, connota il canone per l’occupazione di suolo pubblico (COSAP), il quale costituisce la remunerazione per l’uso speciale di un bene pubblico (Corte costituzionale, sentenza n. 64 del 2008).
Considerato che la Commissione tributaria regionale della Toscana dubita, in riferimento al secondo comma dell’art. 102 della Costituzione, della legittimità del secondo periodo del comma 2 dell’art. 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) – come modificato dall’art. 3-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dal comma 1 dell’art. 1 della legge 2 dicembre 2005, n. 248 –, nella parte in cui dispone che «Appartengono alla giurisdizione tributaria […] le controversie relative alla debenza del canone […] per lo smaltimento di rifiuti urbani» e, quindi, della tariffa di igiene ambientale (TIA) disciplinata dall’art. 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio);
che, nonostante i riferimenti, contenuti nell’ordinanza di rimessione, anche alla tariffa integrata ambientale prevista dall’art. 238 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), va rilevato che la sollevata questione – in coerenza con la res litigiosa del giudizio principale – ha ad oggetto esclusivamente la norma che attribuisce alla giurisdizione tributaria la cognizione delle controversie relative alla debenza della tariffa di igiene ambientale prevista dall’art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997;
che, secondo il giudice rimettente, la disposizione denunciata, attribuendo alle commissioni tributarie la cognizione delle controversie concernenti la debenza della TIA, cioè di un prelievo non qualificabile, a suo avviso, come “tributo”, fa venir meno l’imprescindibile collegamento, richiesto dall’evocato parametro costituzionale, tra la giurisdizione tributaria e la natura tributaria dei rapporti oggetto di tale giurisdizione e si risolve, pertanto, nella violazione del divieto di creare un nuovo giudice speciale;
che la questione è manifestamente inammissibile, per avere il giudice già fatto applicazione, nel giudizio a quo, della censurata disposizione o, comunque, per contraddittorietà della prospettazione;
che il rimettente, infatti, prima di sollevare la sopra riferita questione di legittimità costituzionale, ha espressamente dichiarato ammissibile l’impugnazione dell’avviso di pagamento della TIA proposta, in primo grado, davanti alla Commissione tributaria provinciale di Prato ed ha motivato tale dichiarazione affermando che, contrariamente a quanto ritenuto da detta Commissione, il suddetto avviso è «assimilabile ad un atto di imposizione», così da rientrare tra gli atti menzionati come impugnabili davanti alle commissioni tributarie dall’art. 19, comma 1, «lettera i)», del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 («ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l’autonoma impugnabilità davanti alle commissioni tributarie»);
che il giudice tributario a quo, con l’indicata dichiarazione, ha implicitamente affermato la propria giurisdizione, facendo cosí applicazione del denunciato secondo periodo del comma 2 dell’art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992 e rendendo conseguentemente irrilevante la sollevata questione;
che, inoltre, la qualificazione, nella stessa ordinanza di rimessione, dell’avviso di pagamento della TIA sia come «atto di imposizione» sia come richiesta di un «corrispettivo» privatistico è intrinsecamente contraddittoria, tanto da rendere la sollevata questione manifestamente inammissibile anche sotto tale profilo;
che, ove fosse possibile prescindere da tali cause di manifesta inammissibilità, la questione sarebbe comunque manifestamente infondata, avendo questa Corte, con la sentenza n. 238 del 2009, già dichiarato non fondata identica questione di legittimità costituzionale, proposta dalla Commissione tributaria provinciale di Prato, sul rilievo che la TIA disciplinata dall’art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997 costituisce non già una entrata patrimoniale di diritto privato, ma una mera variante della TARSU disciplinata dal d.P.R. n. 507 del 1993 e conserva la qualifica di tributo propria di quest’ultima, con la conseguenza che le controversie aventi ad oggetto la debenza della TIA hanno natura tributaria e che la loro attribuzione alla cognizione delle commissioni tributarie è conforme al disposto dell’evocato art. 102, secondo comma, Cost.;
che, al riguardo, il rimettente non ha prospettato, nel merito, argomentazioni e profili diversi rispetto a quelli già esaminati da questa Corte con la citata sentenza o comunque idonei ad indurre ad una differente pronuncia sulla sollevata questione di legittimità costituzionale.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, commi 1 e 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del secondo periodo del comma 2 dell’art. 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) – come modificato dall’art. 3-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dal comma 1 dell’art. 1 della legge 2 dicembre 2005, n. 248 –, sollevata, in riferimento al secondo comma dell’art. 102 della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale della Toscana con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 novembre 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 novembre 2009.