ORDINANZA N. 163
ANNO 2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Francesco AMIRANTE Presidente
- Ugo DE SIERVO Giudice
- Paolo MADDALENA ”
- Alfio FINOCCHIARO ”
- Alfonso QUARANTA ”
- Franco GALLO ”
- Luigi MAZZELLA ”
- Gaetano SILVESTRI ”
- Sabino CASSESE ”
- Maria Rita SAULLE ”
- Giuseppe TESAURO ”
- Paolo Maria NAPOLITANO ”
- Giuseppe FRIGO ”
- Alessandro CRISCUOLO ”
- Paolo GROSSI ”
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione del Senato della Repubblica del 26 novembre 2003 (doc. IV-quater, n. 18/XIV legislatura) relativa all’insindacabilità, ai sensi dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal senatore Augusto Cortelloni nei confronti di Giuseppe Pagliani, Eufemia Milelli e Domenico Pasquariello, promosso con ricorso del Tribunale di Ancona, trasmesso il 19 gennaio 2009, depositato in cancelleria il 30 gennaio 2009 ed iscritto al n. 1 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2009, fase di merito.
Visto l’atto di costituzione del Senato della Repubblica;
udito nella camera di consiglio del 22 aprile 2009 il Giudice relatore Alfonso Quaranta.
Ritenuto che il Tribunale ordinario di Ancona con ricorso dell’8 gennaio 2004 (pervenuto alla Corte a mezzo posta il 13 luglio 2004), ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione da quest’ultimo adottata nella seduta del 26 novembre 2003, in conformità alla proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari (doc. IV-quater, n. 18/XIV legislatura), secondo la quale il fatto oggetto del procedimento civile n. 659/01, pendente presso il suddetto Tribunale, tra Giuseppe Pagliani, Eufemia Milelli e Domenico Pasquariello, magistrati in servizio presso il Tribunale di Modena, e il senatore Augusto Cortelloni ed altri concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell’ipotesi di cui all’art. 68, primo comma, della Costituzione;
che, espone il ricorrente, il giudizio civile, nel quale è convenuto oltre al parlamentare «il direttore responsabile del giornale “Nuova Gazzetta di Modena”», concerne la domanda di risarcimento dei danni avanzata dai suddetti attori in conseguenza della pubblicazione, in data 7 giugno 2000 – avvenuta «due giorni dopo la lettura del dispositivo di una sentenza penale resa dai predetti giudici nel processo n. 166/99 R.G. Trib. Modena», avente ad oggetto abusi sessuali nei confronti di minori – di un’intervista nella quale il parlamentare, nella prospettazione attorea, avrebbe superato «i limiti del diritto di critica», attribuendo ai componenti dell’organo giudicante «comportamenti contrari ai doveri connaturali all’esercizio della funzione giurisdizionale»;
che il Tribunale ritiene che la deliberazione del Senato della Repubblica sia in contrasto con i canoni interpretativi stabiliti dalla giurisprudenza di questa Corte, atteso che le dichiarazioni rese dal senatore «non appaiono legate da nesso funzionale ai contenuti dell’attività parlamentare» e «adombrano interessi di natura prevalentemente privatistica»;
che, pertanto, il citato Tribunale ha promosso giudizio per conflitto di attribuzione nei confronti del Senato della Repubblica, chiedendo di annullare la deliberazione di insindacabilità delle predette dichiarazioni;
che il Tribunale ordinario di Ancona, contestualmente, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 101 Cost., dell’art. 3, comma 8, della legge 20 giugno 2003 n. 140 (Disposizioni per l’attuazione dell’articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), in quanto obbliga il giudice ad uniformarsi alla determinazione del Parlamento che dichiara la irresponsabilità del parlamentare;
che il conflitto è stato dichiarato ammissibile con ordinanza n. 56 del 2005, con la quale è stata disposta la notifica del ricorso introduttivo del giudizio, unitamente alla predetta ordinanza, al Senato della Repubblica, in persona del suo Presidente, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione;
che con ordinanza n. 311 del 2005 è stata dichiarata la manifesta inammissibilità della suddetta questione di legittimità costituzionale;
che, in data 1° febbraio 2005, la cancelleria di questa Corte provvedeva a dare comunicazione dell’ordinanza di ammissibilità del conflitto (a mezzo posta, con assicurata spedita il 31 gennaio 2005) al Tribunale di Ancona;
che quest’ultimo, tuttavia, in data 17 giugno 2008, faceva pervenire alla Corte richiesta di formale comunicazione della suddetta ordinanza;
che in esito a tale istanza, la cancelleria della Corte rispondeva di aver già provveduto all’adempimento in questione e allegava copia della ricevuta di ritorno dell’assicurata attestante l’avvenuta ricezione della comunicazione, da parte del suddetto Tribunale, in data 1° febbraio 2005;
che l’Autorità giudiziaria ricorrente trasmetteva l’ordinanza di ammissibilità del conflitto, unitamente al ricorso introduttivo del giudizio, a mezzo posta, al Senato della Repubblica, in persona del suo Presidente, solo in data 19 gennaio 2009, depositando, poi, gli atti nella cancelleria della Corte costituzionale il successivo 30 gennaio 2009;
che nella lettera di trasmissione al Senato della Repubblica il Tribunale asseriva di aver già inviato la documentazione, a mezzo posta celere, in data 18 settembre 2008, ma di non avere avuto la prova del buon esito dell’invio;
che, con atto depositato il 6 febbraio 2009, si è costituito in giudizio il Senato della Repubblica rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, eccependo, in via preliminare, per un verso l’inammissibilità della questione di costituzionalità e, per altro verso, l’inammissibilità del conflitto, stante l’inosservanza, da parte dell’organo ricorrente, delle forme e dei termini stabiliti per la notificazione dell’ordinanza di ammissibilità e del ricorso;
che nel merito l’Avvocatura generale dello Stato ha chiesto il rigetto del ricorso.
Considerato che il Tribunale ordinario di Ancona ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica in riferimento alla deliberazione adottata nella seduta del 26 novembre 2003, in conformità alla proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari (doc. IV quater, n. 18/XIV legislatura), secondo la quale il fatto oggetto del procedimento civile n. 659/01, pendente presso il suddetto Tribunale tra Giuseppe Pagliani, Eufemia Milelli e Domenico Pasquariello, magistrati in servizio presso il Tribunale di Modena, e il senatore Augusto Cortelloni ed altri concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell’ipotesi di cui all’art. 68, primo comma, della Costituzione;
che il conflitto è stato dichiarato ammissibile con ordinanza n. 56 del 2005, con la quale è stata disposta la notifica del ricorso introduttivo del giudizio, unitamente alla predetta ordinanza, al Senato della Repubblica, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione;
che la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Ancona unitamente al presente conflitto è già stata dichiarata manifestamente inammissibile con ordinanza n. 311 del 2005;
che il Tribunale di Ancona ha ricevuto in data 1° febbraio 2005 la comunicazione dell’ordinanza di ammissibilità del conflitto e ne ha trasmesso copia, a mezzo posta, unitamente al ricorso introduttivo del giudizio, al Senato della Repubblica solo in data 19 gennaio 2009, depositando, poi, i suddetti atti nella cancelleria della Corte costituzionale il 30 gennaio 2009;
che il Senato ha eccepito l’inammissibilità del conflitto per l’inosservanza, da parte del Tribunale ricorrente, sia delle forme, sia del termine perentorio fissato per la notificazione del ricorso e dell’ordinanza che ammette il conflitto;
che tale eccezione è fondata e deve essere accolta;
che nella specie, infatti, il ricorso e l’ordinanza risultano oggetto di mera trasmissione, in data 19 gennaio 2009, da parte del Tribunale, a mezzo posta, e non di notificazione;
che, pertanto, in modo irrituale e tardivo, il ricorrente ha dato corso a quanto previsto dall’ordinanza di ammissibilità del conflitto, comunicata in data 1° febbraio 2005;
che, comunque, irrituale e tardivo, qualora fosse andato a buon fine, sarebbe l’invio che il Tribunale asserisce di aver effettuato al Senato della Repubblica, a mezzo posta celere, in data 18 settembre 2008;
che questa Corte ha già ripetutamente affermato che, poiché sussiste, in generale, «l’esigenza costituzionale che il giudizio, una volta instaurato, sia concluso in termini certi non rimessi alle parti confliggenti» (sentenza n. 316 del 2006), il termine per la notificazione alla controparte del ricorso e dell’ordinanza che ammette il conflitto deve essere osservato a pena di decadenza, secondo quanto si rileva dal regolamento di procedura dinanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (in connessione con l’art. 36 del testo unico delle leggi sul Consiglio stesso, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054), applicabile nei procedimenti davanti alla Corte costituzionale in virtù del richiamo di cui all’art. 22 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (ordinanza n. 304 del 2006);
che, quindi, il giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, promosso dal Tribunale ordinario di Ancona nei confronti del Senato della Repubblica, deve essere dichiarato improcedibile in quanto non può darsi luogo allo svolgimento della fase di merito dello stesso non essendo stati rispettati né la forma prescritta, né il termine perentorio per la notificazione del ricorso e dell’ordinanza di ammissibilità.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara improcedibile il giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Tribunale ordinario di Ancona nei confronti del Senato della Repubblica con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Alfonso QUARANTA , Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 22 maggio 2009.