ORDINANZA N. 93
ANNO 2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Francesco AMIRANTE Presidente
- Ugo DE SIERVO Giudice
- Paolo MADDALENA “
- Alfio FINOCCHIARO “
- Alfonso QUARANTA “
- Franco GALLO “
- Luigi MAZZELLA “
- Gaetano SILVESTRI “
- Sabino CASSESE “
- Maria Rita SAULLE “
- Giuseppe TESAURO “
- Paolo Maria NAPOLITANO “
- Giuseppe FRIGO “
- Alessandro CRISCUOLO “
- Paolo GROSSI “
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), promosso con ordinanza del 24 giugno 2008 dal Giudice di pace di Marcianise nel procedimento civile vertente tra Maria Letizia e la s.p.a. Gest Line – Gruppo Equitalia, iscritta al n. 372 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell’anno 2008.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio dell’11 marzo 2009 il Giudice relatore Franco Gallo.
Ritenuto che, con ordinanza del 24 giugno 2008 pronunciata nel corso di un giudizio civile vertente tra Maria Letizia e la s.p.a. Gest Line Gruppo Equitalia, il giudice di pace di Marcianise ha proposto, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità dell’art. 57 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), «nella parte in cui esclude la possibilità di proporre opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. in materia di riscossione esattoriale»;
che il rimettente si limita ad affermare che la norma censurata si pone in contrasto con gli evocati parametri, perché «non permette al singolo cittadino di far valere le proprie ragioni ed eccezioni in sede di opposizione all’esecuzione»;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata;
che la difesa erariale rileva: a) in punto di ammissibilità, che il rimettente omette di descrivere la fattispecie al suo esame; b) in punto di merito, che – a differenza di quanto sembra sostenere il giudice a quo – la norma censurata non esclude del tutto la proponibilità dell’opposizione all’esecuzione da parte del debitore esecutato e lascia, quindi, spazio per un intervento giurisdizionale;
che, con memoria depositata il 20 febbraio 2009, la s.p.a. Equitalia Polis (nuova denominazione della s.p.a. Gest Line – Gruppo Equitalia) si è costituita fuori termine.
Considerato che il rimettente dubita, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, della legittimità dell’art. 57 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), «nella parte in cui esclude la possibilità di proporre opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. in materia di riscossione esattoriale»;
che la questione è manifestamente inammissibile, per omessa descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo;
che infatti il giudice a quo si limita ad affermare, in punto di non manifesta infondatezza, che la norma censurata «non permette al singolo cittadino di far valere le proprie ragioni ed eccezioni in sede di opposizione all’esecuzione», senza fornire alcun chiarimento circa il caso sottoposto al suo esame e circa la rilevanza della questione;
che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l’insufficiente descrizione della fattispecie impedisce, come nel caso di specie, di vagliare l’effettiva applicabilità della norma denunciata al caso dedotto nel giudizio principale e, pertanto, si risolve in carente motivazione sulla rilevanza della questione sollevata, determinandone la manifesta inammissibilità (ex plurimis, ordinanze n. 35 del 2009, nn. 300 e 266 del 2008).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, commi 1 e 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 57 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal giudice di pace di Marcianise con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 27 marzo 2009.