ORDINANZA N. 89
ANNO 2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai Signori:
- Francesco AMIRANTE Presidente
- Ugo DE SIERVO Giudice
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
- Giuseppe FRIGO "
- Alessandro CRISCUOLO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 1 della legge 1° agosto 2003, n. 214 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, recante modifiche ed integrazioni al codice della strada), che ha inserito, nell’art. 4 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), il comma 1-quinquies, che ha aggiunto il comma 1-bis all’art. 204 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promosso dal Giudice di pace di Taranto nel procedimento civile vertente tra P. M. e la Prefettura di Taranto con ordinanza del 24 marzo 2006, iscritta al n. 273 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell’anno 2008.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio dell’11 febbraio 2009 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro.
Ritenuto che il Giudice di pace di Taranto – nel corso di un procedimento di opposizione ad ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto di Taranto a seguito del rigetto del ricorso presentato da P. M. nei confronti di un verbale di contestazione in ordine ad una sanzione amministrativa pecuniaria, relativa a violazione dell'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), perchè il conducente del veicolo sanzionato «sostava nonostante la segnaletica lo vietasse» – con ordinanza del 24 marzo 2006, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge 1° agosto 2003, n. 214 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, recante modifiche ed integrazioni al codice della strada), per violazione dell’articolo 76 della Costituzione, in relazione all'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 22 marzo 2001, n. 85 (Delega al Governo per la revisione del nuovo codice della strada), nella parte in cui, richiamandosi all'art. 4 del citato decreto-legge n. 151 del 2003, ed inserendo in detto articolo il comma 1-quinquies, attribuisce ancora al Prefetto, anziché al Presidente della giunta regionale, il potere di emanare ordinanze;
che il giudice a quo rileva che con la citata norma di delegazione, il Governo era stato delegato ad emanare un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sulla base, fra gli altri, del criterio direttivo di «stabilire che le funzioni ordinatorie demandate ai prefetti vengano attribuite al presidente della giunta regionale o delle province autonome, fatte salve le esigenze di ordine e sicurezza pubblica»;
che, sulla base di tali previsioni normative, venne emesso il decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada), integrato con il decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2003;
che il legislatore, nell'emanare detta legge n. 214 del 2003, avrebbe, in violazione dell’art. 76 della Costituzione, completamente disatteso la legge di delegazione n. 85 del 2001, continuando ad affidare al Prefetto, anziché al Presidente della giunta regionale, il potere di ordinanza (nella specie di emissione dell'ordinanza-ingiunzione);
che nel giudizio innanzi alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la inammissibilità o la infondatezza della questione, per la insufficiente descrizione della fattispecie che impedirebbe la valutazione della rilevanza della questione medesima, e per la erronea ed incompleta individuazione della norma censurata.
Considerato che il Giudice di pace di Taranto dubita della legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 1° agosto 2003, n. 214 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, recante modifiche ed integrazioni al codice della strada), nella parte in cui, richiamandosi all'art. 4 del citato decreto-legge n. 151 del 2003, ed inserendo in detto articolo il comma 1-quinquies, attribuisce ancora al Prefetto, anziché al Presidente della giunta regionale, il potere di emanare ordinanze, per violazione dell’art. 76 della Costituzione per eccesso di delega in relazione al criterio direttivo indicato nell’art. 2, comma 1, lettera d), della legge di delegazione 22 marzo 2001, n. 85 (Delega al Governo per la revisione del nuovo codice della strada), concernente l’attribuzione delle funzioni ordinatorie demandate ai prefetti, al Presidente della giunta regionale o delle province autonome, fatte salve le esigenze di ordine e sicurezza pubblica;
che non è fondata l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Avvocatura generale dello Stato sotto il profilo della insufficiente descrizione della fattispecie, dal momento che il rimettente, sia pure sinteticamente, ricostruisce la stessa, richiamando il ricorso di P .M. avverso il verbale di contestazione concernente una infrazione al codice della strada, e riferendo del rigetto dello stesso, con conseguente emissione, da parte del prefetto, della ordinanza-ingiunzione di pagamento, con ciò consentendo la formulazione di un giudizio di sussistenza della rilevanza della questione;
che, parimenti, non sussiste l’erronea ed incompleta individuazione della norma censurata dedotta dalla difesa pubblica, ove si consideri che la norma oggetto della odierna questione riconosce in capo al prefetto quel potere che, secondo il rimettente, la legge n. 85 del 2001 all’art. 2, comma 1, lettera d), intendeva sottrarre all’autorità statale, imponendo come criterio direttivo cui si sarebbero dovuti uniformare i decreti legislativi emanati in attuazione della delega contenuta nella legge stessa, che le funzioni ordinatorie demandate ai prefetti venissero attribuite al Presidente della giunta regionale o delle province autonome, fatte salve le esigenze di ordine e sicurezza pubblica;
che la questione è, invece, manifestamente inammissibile per avere il rimettente invocato, quale parametro costituzionale, l’art. 76 Cost., che, come già chiarito dalla giurisprudenza costituzionale, ha riguardo esclusivamente ai rapporti tra legge delegante e legge delegata (ex plurimis: ordinanze n. 253 del 2005; n. 294 e n. 159 del 2004), mentre nella specie è censurata una norma contenuta nella legge di conversione di un decreto legge, e quindi tale rapporto non viene in evidenza.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 1° agosto 2003, n. 214 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, recante modifiche ed integrazioni al codice della strada), sollevata, in riferimento all’art. 76 della Costituzione, dal Giudice di pace di Taranto con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 27 marzo 2009.