ORDINANZA N. 406
ANNO 2008
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai Signori:
- Giovanni Maria FLICK Presidente
- Francesco AMIRANTE Giudice
- Ugo DE SIERVO "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, terzo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), promosso con ordinanza del 31 ottobre 2007 dal Tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra Iordachescu Bogdan Alexandru e la GE Capital Servizi Finanziari s.p.a. ed altri, iscritta al n. 74 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell’anno 2008.
Visti gli atti di costituzione di Iordachescu Bogdan Alexandru, di Allianz s.p.a. (già Riunione Adriatica di Sicurtà s.p.a.), nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 23 settembre 2008 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro;
uditi gli avvocati Andrea Manzi per Iordachescu Bogdan Alexandru, Giorgio Spadafora per la Allianz s.p.a. e l’avvocato dello Stato Gianna Maria De Socio per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che, con ordinanza del 31 ottobre 2007, il Tribunale di Milano, nel corso di un giudizio promosso per il risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente stradale da un soggetto trasportato, ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, terzo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), nella parte in cui non prevede l’estensione della copertura assicurativa anche ai terzi trasportati consenzienti, ma inconsapevoli del carattere illegale della circolazione del veicolo che ha cagionato il sinistro;
che il rimettente riferisce che il trasportato aveva subito un gravissimo incidente stradale imputabile al conducente di una autovettura rubata, a bordo della quale si trovava come trasportato volontario, ma inconsapevole della origine delittuosa della disponibilità del mezzo;
che il danneggiato aveva proposto azione di risarcimento dei danni nei confronti del conducente e della società presso la quale il veicolo era coperto da polizza assicurativa per la responsabilità civile;
che la compagnia di assicurazioni aveva negato di essere tenuta al risarcimento dei danni poichè il predetto veicolo era stato rubato e l’art. 1, terzo comma, della legge n. 990 del 1969 stabiliva l’obbligo dell’assicuratore all’indennizzo dei danni subiti da trasportati su veicoli circolanti contro la volontà del proprietario solo nel caso in cui il trasporto fosse avvenuto contro la volontà dei trasportati;
che, secondo il giudice a quo, la disposizione contenuta nell’art. 1, terzo comma, della legge n. 990 del 1969 non è suscettibile di interpretazione estensiva o di applicazione analogica;
che, ratione temporis, non sarebbe applicabile l’art. 283 del d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209 (Codice delle assicurazioni private), che estende la copertura assicurativa per i danni alla persona e alle cose anche ai terzi trasportati che siano inconsapevoli della circolazione illegale;
che, ad avviso del giudice a quo, l’art. 1, terzo comma, della legge n. 990 del 1969 si pone in contrasto con l’art. 3 Cost. perché distingue irragionevolmente tra il trasportato contro la sua volontà ed il trasportato consenziente, la cui volontà sia però viziata dall’ignoranza circa la circolazione illegale del veicolo, pur essendo entrambe situazioni soggettive incolpevoli caratterizzate da buona fede e dalla non adesione alla circolazione illegale;
che la circostanza che la norma denunciata sia di carattere eccezionale ed emanata per venire incontro alle legittime pretese di indennizzo delle vittime di sequestro di persona non eliminerebbe quel vuoto di tutela determinato dalla non ammissione all’indennizzo di persone rimaste del tutto estranee alla condotta di illegale sottrazione del veicolo;
che detto vuoto di tutela non sarebbe conciliabile con il principio di eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, di cui all’art. 3 Cost., dato che detto principio deve essere interpretato nel senso che a situazioni simili devono corrispondere trattamenti giuridici conformi e comunque adeguati alle fattispecie concrete;
che la questione di legittimità costituzionale sarebbe inoltre sicuramente rilevante, nel giudizio a quo, sussistendo allo stato congrui ed univoci elementi per ritenere che il trasportato non conoscesse la provenienza furtiva della vettura, alla stregua delle dichiarazioni scagionatorie rese dal conducente dell’auto rubata;
che si è costituito in giudizio detto trasportato, chiedendo l’accoglimento della questione proposta;
che si è altresì costituita la compagnia di assicurazioni, chiedendo la declaratoria di infondatezza della questione poiché non vi sarebbe violazione del principio di uguaglianza quando, come nella specie, situazioni diverse sono state regolate in maniera difforme e perché vi è completa discrezionalità del legislatore nel determinare l’estensione della copertura assicurativa, come sottolineato anche dalla Cassazione con la sentenza n. 6893 del 2005;
che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri per il tramite dell’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo di dichiarare inammissibile la questione proposta in quanto il rimettente, affermando che sussistono allo stato congrui ed univoci elementi per ritenere che il trasportato non conoscesse la provenienza furtiva della vettura, avrebbe evidenziato una rilevanza solo eventuale della questione;
che comunque la questione sarebbe nel merito infondata, perché l’art. 1, terzo comma, della legge n. 990 del 1969 avrebbe carattere eccezionale – in quanto prevederebbe una responsabilità dell’assicuratore pur in assenza di una responsabilità dell’assicurato – e non potrebbe pertanto essere assunta quale tertium comparationis, mentre il fatto che con il nuovo codice delle assicurazioni sia ora prevista una tutela a favore dei trasportati ignari della provenienza furtiva dell’auto troverebbe la sua unica giustificazione nell’accentuazione della finalità di solidarietà sociale dell’assicurazione, essendo l’obbligo di risarcimento del danneggiato posto a carico non dell’assicuratore ma del Fondo di garanzia;
che, nell’imminenza della udienza pubblica, il trasportato ha depositato memoria, con la quale insiste per l’accoglimento della proposta questione.
Considerato che il Tribunale di Milano dubita, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 1, terzo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), nella parte in cui, circoscrivendo l’operatività della garanzia assicurativa, in caso di circolazione del veicolo avvenuta contro la volontà del proprietario, a favore dei soli terzi non trasportati ovvero dei terzi trasportati contro la propria volontà, non prevede l’estensione della detta copertura assicurativa anche ai terzi trasportati consenzienti, ma inconsapevoli del carattere illegale della circolazione del veicolo che ha cagionato il sinistro;
che per il giudice a quo la norma in questione determinerebbe un’irragionevole discriminazione tra colui che è trasportato contro la sua volontà ed il trasportato consenziente, la cui volontà sia però viziata dall’ignoranza circa la circolazione illegale del veicolo, in quanto in entrambi i casi il trasportato non avrebbe espresso una adesione alla circolazione illegale, e, si troverebbe in una situazione soggettiva incolpevole caratterizzata da buona fede;
che il rimettente chiede un intervento additivo in una materia rimessa alla discrezionalità del legislatore e che pertanto non è costituzionalmente obbligato (ordinanze n. 183, n. 299, e n. 333 del 2008), tanto è vero che, allo scopo di superare l’incostituzionalità denunciata, è astrattamente possibile sia l’introduzione di una disposizione che ripristini il testo originario della norma impugnata, con la soppressione dell’aggiunta (“limitatamente alla garanzia per i danni causati ai terzi non trasportati o trasportati contro la propria volontà”) disposta dall’art. 1 del d.l. 23 dicembre 1976, n. 867, convertito con legge 26 febbraio 1077, n. 39 (Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, concernente modifica della disciplina dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), sia la previsione di una disposizione analoga a quella contenuta nell’art. 283 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), mediante l’inserimento, fra i destinatari della garanzia assicurativa, anche dei trasportati inconsapevoli della circolazione illegale del mezzo;
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, terzo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Milano, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2008.
F.to:
Giovanni Maria FLICK, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 12 dicembre 2008.