ORDINANZA N. 292
ANNO 2008
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai Signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 5 della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense), promosso con ordinanza del 18 maggio 2007 dal Tribunale di Bologna nel procedimento civile vertente tra Cioffi Augusto e la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense, iscritta al n. 778 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell’anno 2007.
Visti gli atti di costituzione di Cioffi Augusto e della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 20 maggio 2008 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro;
uditi gli avvocati Giorgio Antonini e Andrea Trentin per Cioffi Augusto, Massimo Luciani per la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e l’avvocato dello Stato Gianna Maria De Socio per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che, con ordinanza del 18 maggio 2007, il Tribunale ordinario di Bologna ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 5 della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense), per violazione degli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione;
che il rimettente riferisce che un avvocato, iscritto alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense dal 1° luglio 1992, con efficacia retroattiva dal 1 gennaio 1980, ha presentato alla Cassa istanza di concessione della pensione di invalidità, respinta, ai sensi degli artt. 5, primo comma, e 4, primo comma, lettera b), della legge n. 576 del 1980, risultando 1’istante iscritto alla Cassa solo dopo il compimento del quarantesimo anno di età;
che il dubbio di legittimità costituzionale è stato sollevato con riferimento all’art. 3 della Costituzione, per la ingiustificata disparità di trattamento fra avvocati, a parità di iscrizione e contribuzione, sulla base della sola circostanza che il rapporto assicurativo abbia avuto corso prima o dopo il compimento del quarantesimo anno di età; nonché all’art. 38, secondo comma, della Costituzione, per l’assenza di tutela dell’assicurato al verificarsi dell’evento dannoso oggetto dell’assicurazione, in violazione del principio solidaristico, in base al quale gli oneri previdenziali si devono adeguare alla capacità contributiva e l’attribuzione e la distribuzione dei benefici previdenziali allo stato di bisogno;
che si è costituito in giudizio il professionista al quale è stata negata nel giudizio a quo la pensione di invalidità, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sollevata venga accolta;
che si è costituita altresì in giudizio la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e infondata, riservandosi ulteriori deduzioni nei successivi scritti difensivi;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o manifestamente infondata;
che, nell’imminenza dell’udienza pubblica, ha depositato memoria la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, illustrando ampiamente le ragioni di inammissibilità e di manifesta infondatezza della questione proposta.
Considerato che il Tribunale ordinario di Bologna dubita della legittimità costituzionale degli articoli 4 e 5 della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense), nella parte in cui negano il diritto alla pensione di invalidità agli avvocati che, in possesso di tutti gli altri requisiti contributivi, risultino iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense successivamente al compimento del quarantesimo anno di età, per violazione dell’art. 3 della Costituzione, per la ingiustificata disparità di trattamento fra avvocati, a parità di data di iscrizione e di entità della contribuzione, sulla base della sola circostanza che il rapporto assicurativo abbia avuto corso prima o dopo il compimento del quarantesimo anno di età; nonché per violazione dell’art. 38, secondo comma, della Costituzione, in quanto in ogni caso il sistema previdenziale previsto per gli avvocati si ispira ad un principio solidaristico secondo il quale non vi è necessaria proporzionalità tra contributi versati e pensione di invalidità percepita, quest’ultima dovendo invece assumere quale parametro lo stato di bisogno;
che l’ordinanza di rimessione non tiene conto che la normativa censurata è stata sostanzialmente innovata dall’art. 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 141 (Modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori), che prevede la possibilità, per chi si sia iscritto alla Cassa dopo il quarantesimo anno di età, di conseguire ugualmente la pensione di invalidità a condizione di provvedere ad una contribuzione per ciascun anno intercorrente tra il trentanovesimo anno di età e l’anno anteriore all’iscrizione; con la conseguenza che il vigente ordinamento della Cassa forense non preclude la possibilità di conseguire il trattamento di invalidità ai lavoratori iscritti dopo i quarant’anni, ma lo condiziona semplicemente ad una regolarizzazione contributiva;
che il giudice a quo non ha compiutamente ricostruito il quadro normativo di riferimento, non avendo argomentato, sia pure per escluderne l’incidenza, in ordine agli effetti sulla normativa denunciata del sopravvenuto art. 14 della legge n. 141 del 1992;
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza (ex plurimis, sentenza n. 53 del 2008; ordinanza n. 167 del 2007).
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 5 della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Bologna, con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 18 luglio 2008.