Ordinanza n. 167 del 2007

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ORDINANZA N. 167

ANNO 2007

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco                     BILE                                                              Presidente

- Giovanni Maria       FLICK                                                             Giudice

- Francesco                AMIRANTE                                                         ”

- Ugo                         DE SIERVO                                                         ”

- Romano                  VACCARELLA                                                   ”

- Paolo                       MADDALENA                                                    ”

- Alfio                       FINOCCHIARO                                                  ”

- Alfonso                   QUARANTA                                                        ”

- Franco                     GALLO                                                                 ”

- Luigi                       MAZZELLA                                                         ”

- Gaetano                  SILVESTRI                                                          ”

- Sabino                     CASSESE                                                             ”

- Maria Rita               SAULLE                                                               ”

- Giuseppe                 TESAURO                                                            ”

- Paolo Maria             NAPOLITANO                                                    ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 14, commi 5-ter e 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come sostituiti dall’art. 1 della legge 12 novembre 2004, n. 271 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione), promossi con ordinanze del 20 gennaio, del 29 marzo e del 18 marzo 2005 dal Tribunale di Genova; del 24 febbraio (n. 4 ordinanze), del 17 marzo, del 13 aprile (n. 2 ordinanze), del 19 maggio, del 16 luglio (n. 3 ordinanze) e del 21 luglio 2005 dal Tribunale di Torino; del 25 maggio 2005 (n. 2 ordinanze) dal Tribunale di Milano; del 6 dicembre (n. 3 ordinanze) e del 27 ottobre 2005 (n. 6 ordinanze) dal Tribunale di Torino, rispettivamente iscritte ai nn. 268, 306, 307, da 333 a 337, 352, 353, 457, da 496 a 499, 519 e 520 del registro ordinanze 2005 ed ai nn. da 57 a 59, da 90 a 94 e 407 del registro ordinanze 2006, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica,  nn. 21, 24, 27, 29, 39, 41 e 43, prima serie speciale, dell’anno 2005 e nn. 10, 14 e 42, prima serie speciale, dell’anno 2006.

            Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

            udito nella camera di consiglio del 21 marzo 2007 il Giudice relatore Gaetano Silvestri.

Ritenuto che il Tribunale di Genova in composizione monocratica, con ordinanza del 20 gennaio 2005 (r.o. n. 268 del 2005), ha sollevato – in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione – questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come sostituito dall’art. 1 della legge 12 novembre 2004, n. 271 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione), nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni per lo straniero che, senza giustificato motivo, si trattenga nel territorio dello Stato in violazione dell’ordine di allontanarsene, impartitogli dal questore a norma del precedente comma 5-bis;

che il Tribunale, all’esito del giudizio abbreviato nei confronti di persona trattenutasi in Italia nonostante la rituale notifica dell’ordine di lasciare il Paese, deve procedere alla deliberazione della sentenza, e ritiene che i valori edittali della sanzione da infliggere per il caso di condanna siano irragionevolmente alti, comportando una violazione del principio di uguaglianza e di necessaria finalizzazione rieducativa della pena;

che, secondo il rimettente, l’inasprimento sanzionatorio attuato con la legge n. 271 del 2004 per il reato di indebito trattenimento nel territorio dello Stato non risponderebbe a mutate esigenze di politica criminale, ma alla sola finalità di «surrettiziamente ripristinare l’arresto obbligatorio», come dovrebbe desumersi dalla successione riscontrabile tra la sentenza n. 223 del 2004 di questa Corte (che aveva dichiarato l’illegittimità della previsione concernente l’arresto per il reato de quo), il decreto-legge n. 241 del 2004 (il cui tenore, ferma restando la natura contravvenzionale della fattispecie, mirava a sopprimere formalmente la previsione processuale dichiarata illegittima) e la citata legge di conversione (segnata invece dalla trasformazione dell’indebito trattenimento in fattispecie delittuosa, e di fatto mirata – come risulterebbe da vari passaggi dei lavori parlamentari – a fissare la pena in guisa da consentire, a norma dell’art. 280 del codice di procedura penale, l’adozione della misura cautelare della custodia in carcere, e da legittimare, conseguentemente, la rinnovata previsione dell’arresto obbligatorio);

che il giudice a quo ravvisa, nella specie, una violazione dell’art. 3 Cost., in ragione dell’assenza di una giustificazione dell’inasprimento sanzionatorio realmente connessa ad un mutamento sostanziale del fenomeno regolato;

che comunque la previsione edittale della pena contrasterebbe, specie in riferimento al limite minimo, con il principio di proporzionalità, essendo tra l’altro riferibile ad un reato di mero pericolo;

che sarebbe incongrua, in particolare, la parificazione oggi esistente della pena fissata per l’indebito trattenimento a quella comminata nella prima parte dell’art. 13, comma 13-bis, dello stesso d.lgs. n. 286 del 1998, che punisce lo straniero già colpito da un provvedimento giudiziale di espulsione e rientrato indebitamente nel territorio dello Stato;

che infatti, a parere del rimettente, la condotta di indebito reingresso sarebbe ben più grave di quella in esame, perché realizzata – con un comportamento attivo e non semplicemente omissivo – da un soggetto già responsabile di altro reato e già destinatario di un provvedimento che presuppone la sua concreta pericolosità, tanto che, nell’impianto sanzionatorio originario, il trattamento delle figure poste a confronto era ben differenziato;

che un’ulteriore violazione del principio di uguaglianza (per l’analogo trattamento di fattispecie tra loro eterogenee) si riscontrerebbe raffrontando la norma censurata con la previsione della seconda parte del citato comma 13-bis dell’art. 13, a sua volta riformata nel 2004, visto che il minimo edittale ancor oggi previsto per la condotta dello straniero rientrato in Italia dopo l’esecuzione di due precedenti provvedimenti di espulsione coincide esattamente con il minimo fissato, nella norma de qua, per il comportamento assai meno significativo dell’inottemperanza al primo ordine del questore;

che l’asserita sproporzione per eccesso delle sanzioni comminate dall’art. 14, comma 5-ter, emergerebbe anche dal raffronto di tale disposizione con previsioni incriminatrici non comprese nel citato d.lgs. n. 286 del 1998, ed in particolare con quella dell’art. 650 del codice penale, assimilabile alla norma censurata perché relativa anch’essa a fenomeni di disobbedienza verso provvedimenti assunti per ragioni di ordine pubblico, e per altro sanzionata assai meno gravemente;

che la violazione del principio di proporzionalità, secondo il rimettente, priverebbe la pena della necessaria funzione rieducativa, posto che l’autore del reato non potrebbe viverla se non come punizione immeritata, con conseguente induzione ad ulteriori comportamenti trasgressivi;

che lo stesso Tribunale di Genova in composizione monocratica, con ordinanze del 18 e del 29 marzo 2005 (r.o. nn. 307 e 306 del 2005), ha nuovamente sollevato – in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. – questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998, come sostituito dall’art. 1 della legge n. 271 del 2004, nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni per lo straniero che, senza giustificato motivo, si trattenga nel territorio dello Stato in violazione dell’ordine di allontanarsene, impartitogli dal questore a norma del precedente comma 5-bis;

che le predette ordinanze, deliberate nell’ambito di due giudizi celebrati con rito direttissimo per il reato di indebito trattenimento, sono analoghe, nel percorso argomentativo e nel petitum, al provvedimento adottato dal medesimo rimettente il 20 gennaio 2005 (r.o. n. 268 del 2005), già sopra descritto;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, si è costituito nei tre giudizi indicati con atti di identico tenore, rispettivamente depositati il 14 giugno 2005 (r.o. n. 268 del 2005) ed il 5 luglio 2005 (r.o. nn. 306 e 307), chiedendo che le questioni sollevate siano dichiarate infondate;

che, ad avviso della difesa erariale, l’evoluzione del quadro sanzionatorio per effetto della legge n. 271 del 2004 non sarebbe affatto irragionevole, posto che il reato di indebito trattenimento era già in precedenza considerato grave (tanto da prevedersi per esso l’obbligatorietà dell’arresto), e che residuano pur dopo la riforma – riguardo a fattispecie di rilevanza effettivamente minore – forme di responsabilità per mera contravvenzione (come nel caso dell’omessa richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno già ottenuto);

che sarebbe ingiustificato, in particolare, l’assunto di una sensibile differenza di gravità tra la fattispecie dell’indebito trattenimento e le ipotesi previste al comma 13-bis dell’art. 13 dello stesso d.lgs. n. 286 del 1998, il cui trattamento sanzionatorio è stato in sostanza parificato, e sarebbe per altro verso arbitrario il raffronto istituito tra la norma censurata e la contravvenzione delineata all’art. 650 cod. pen., posta la rilevanza e la particolarità degli interessi pubblici sottesi alle disposizioni penali in materia di immigrazione;

che il Tribunale di Torino in composizione monocratica, con ordinanza del 24 febbraio 2005 (r.o. n. 333 del 2005), ha sollevato – in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. – questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998, come sostituito dall’art. 1 della legge n. 271 del 2004, nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni per lo straniero che, senza giustificato motivo, si trattenga nel territorio dello Stato in violazione dell’ordine di allontanarsene, impartitogli dal questore a norma del precedente comma 5-bis;

che il rimettente deve valutare una richiesta congiunta di applicazione della pena, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., per il reato di indebito trattenimento, ma dubita della legittimità della norma che fissa i valori edittali della sanzione, assumendo che tale previsione sarebbe irrazionale, e comunque discriminatoria, per il trattamento più severo previsto rispetto a quello concernente altre condotte, del tutto assimilabili eppure sanzionate in misura assai minore, o addirittura immuni da conseguenze penali;

che il giudice a quo, a tale proposito, si riferisce a norme contenute nello stesso d.lgs. n. 286 del 1998, che riguardano ulteriori condotte di inottemperanza all’ordine di lasciare il territorio dello Stato, punite solo con la pena dell’arresto da sei mesi ad un anno (in caso di espulsione conseguente alla mancata richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno) o addirittura penalmente irrilevanti (come nel caso dell’espulsione disposta dal Ministro dell’interno a norma del comma 1 dell’art. 13 del citato d.lgs n. 286 del 1998);

che, secondo il rimettente, il legislatore non avrebbe dovuto differenziare il trattamento penale delle varie condotte di inottemperanza in ragione della causa del provvedimento di espulsione rimasto ineseguito, posto che la lesione del bene giuridico sarebbe per tutte identica, e per tutte si realizzerebbe con l’inutile scadenza del termine per l’abbandono del territorio nazionale;

che il legislatore piuttosto, in osservanza del criterio di proporzionalità, avrebbe dovuto assimilare il trattamento della condotta in esame a quello di comportamenti previsti da altre norme di tutela dell’ordine pubblico, come il già citato art. 650 cod. pen. e l’art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza), che punisce la contravvenzione al foglio di via obbligatorio;

che in particolare, a parere del rimettente, la piena comunanza di struttura e di oggetto giuridico tra le previsioni appena citate e quella censurata comproverebbe che il più severo trattamento dipende, nella specie, dalla cittadinanza straniera dell’autore della violazione, e quindi introduce una discriminazione inammissibile, se riferita ad un diritto fondamentale qual è la libertà della persona;

che l’incongruenza del trattamento sanzionatorio rispetto alle caratteristiche offensive della condotta sarebbe documentata, secondo il giudice a quo, anche dall’evidente finalismo dell’opzione compiuta con la legge n. 271 del 2004, volta a fissare una pena che consentisse, a mente dell’art. 280 cod. proc. pen., l’applicazione di una misura cautelare carceraria e dunque, pur dopo la sentenza n. 223 del 2004 di questa Corte, la previsione dell’arresto obbligatorio;

che la sproporzione per eccesso della previsione sanzionatoria determinerebbe anche la violazione del terzo comma dell’art. 27 Cost., atteso che la finalità rieducativa della pena deve essere assicurata non solo con riguardo alla fase esecutiva, ma anche in sede di astratta comminazione, e che detta finalità sarebbe vanificata da una punizione manifestamente eccessiva dell’interessato (è richiamata la sentenza n. 343 del 1993 di questa Corte);

che anche in tale giudizio, con atto depositato il 26 luglio 2005, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;

che, secondo la difesa erariale, il quadro sanzionatorio scaturito dalla legge n. 271 del 2004 non sarebbe affetto dalle incongruenze denunciate, posto che l’indebito trattenimento conseguente all’ingresso illegale od a condotte similari sarebbe reato assimilabile alle altre ipotesi punite in misura equivalente, mentre la comparazione con l’art. 650 cod. pen. e con l’art. 2 della legge n. 1423 del 1956 sarebbe arbitraria, non assumendo rilievo, per tali fattispecie, interessi come l’osservanza di vincoli internazionali ed il governo dei flussi migratori;

che del resto, a conferma della corretta dosimetria della pena da parte del legislatore, nel testo unico delle leggi in materia di immigrazione permangono reati di natura contravvenzionale, con pene assimilabili a quelle previste dalle norme incriminatrici assunte a tertia comparationis, come l’indebito trattenimento dello straniero espulso per non aver sollecitato il rinnovo del permesso di soggiorno;

che il Tribunale di Torino in composizione monocratica ha sollevato – in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. – numerose ed ulteriori questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998, come sostituito dall’art. 1 della legge n. 271 del 2004;

che in particolare il rimettente ha deliberato, nell’ambito di giudizi celebrati con rito abbreviato o direttissimo, ciascuno nei confronti di un cittadino straniero imputato del reato di indebito trattenimento, i seguenti provvedimenti: ordinanza del 24 febbraio 2005 (r.o. n. 334 del 2005), ordinanza del 24 febbraio 2005 (r.o. n. 335 del 2005), ordinanza del 24 febbraio 2005 (r.o. n. 336 del 2005), ordinanza del 17 marzo 2005 (r.o. n. 337 del 2005), ordinanza del 19 maggio 2005 (r.o. n. 457 del 2005), ordinanza del 16 luglio 2005 (r.o. n. 496 del 2005), ordinanza del 16 luglio 2005 (r.o. n. 497 del 2005), ordinanza del 16 luglio 2005 (r.o. n. 498 del 2005), ordinanza del 21 luglio 2005 (r.o. n. 499 del 2005), ordinanza del 6 dicembre 2005 (r.o. n. 57 del 2006), ordinanza del 6 dicembre 2005 (r.o. n. 58 del 2006), ordinanza del 6 dicembre 2005 (r.o. n. 59 del 2006), ordinanza del 27 ottobre 2005 (r.o. n. 90 del 2006), ordinanza del 27 ottobre 2005 (r.o. n. 91 del 2006), ordinanza del 27 ottobre 2005 (r.o. n. 92 del 2006), ordinanza del 27 ottobre 2005 (r.o. n. 93 del 2006), ordinanza del 27 ottobre 2005 (r.o. n. 94 del 2006), ordinanza del 27 ottobre 2005 (r.o. n. 407 del 2006);

che dette ordinanze sono analoghe, nel percorso argomentativo e nel petitum, al provvedimento adottato dal medesimo rimettente il 24 febbraio 2005 (r.o. n. 333 del 2005), già sopra descritto;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto in tutti i giudizi, con atti depositati rispettivamente il 26 luglio 2005 (r.o. nn. 334, 335, 336, 337 del 2005), il 18 ottobre 2005 (r.o. n. 457 del 2005), il 2 novembre 2005 (r.o. nn. 496, 497, 498, 499 del 2005), il 28 marzo 2006 (r.o. nn. 57, 58, 59 del 2006), il 26 aprile 2006 (r.o. nn. 90, 91, 92, 93, 94 del 2006), il 7 novembre 2006 (r.o. n. 407 del 2006);

che gli atti di intervento citati si caratterizzano per l’identico percorso argomentativo, analogo a quello già illustrato per il giudizio concernente l’ordinanza n. 333 del 2005, e per la richiesta che la questione sia dichiarata infondata;

che il Tribunale di Torino in composizione monocratica, con due ordinanze di identico tenore, deliberate il 13 aprile 2005 (r.o. nn. 352 e 353 del 2005), ha sollevato, in riferimento all’art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-ter, prima parte, del d.lgs. n. 286 del 1998, come modificato dall’art. 1 della legge n. 271 del 2004, nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni per lo straniero che, senza giustificato motivo, si trattenga nel territorio dello Stato in violazione dell’ordine di allontanarsene, impartitogli dal questore ai sensi del precedente comma 5-bis;

che in entrambi i casi è inoltre sollevata – in riferimento agli artt. 3 e 13 Cost. – questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-quinquies, ultimo periodo, dello stesso d.lgs. n. 286 del 1998, come modificato dall’art. 1 della legge n. 271 del 2004, nella parte in cui prevede l’arresto obbligatorio dello straniero che, senza giustificato motivo, si trattenga nel territorio dello Stato in violazione del precedente comma 5-ter;

che, in ciascuno dei due procedimenti indicati, una persona di cittadinanza straniera, accusata del reato di indebito trattenimento, è stata presentata al giudice rimettente per la convalida dell’arresto e per il successivo giudizio direttissimo, e che lo stesso giudice, nel sollevare le questioni sopra indicate, ha disposto la sospensione del procedimento di convalida, ordinando nel contempo la liberazione dell’arrestata;

che, a parere del Tribunale, il comma 5-ter dell’art. 14 del testo unico in materia di immigrazione delinea una previsione di mera disobbedienza all’ordine di allontanarsi, la quale non dovrebbe assumere, neppure indirettamente, il senso d’una sanzione per il fatto antecedente dell’ingresso clandestino nel territorio dello Stato, che l’ordinamento considera fatto penalmente irrilevante;

che il rimettente reputa di conseguenza irragionevole la previsione di un diverso trattamento sanzionatorio, nell’ambito della stessa norma censurata, per identiche condotte di disobbedienza, le quali si distinguerebbero tra loro solo in base alle circostanze culminate con il provvedimento di espulsione rimasto privo di esito;

che una tale sperequazione non potrebbe essere giustificata, in particolare, con riguardo al carattere legale o non dell’ingresso o della precedente permanenza nel territorio nazionale, perché sarebbe altrimenti contraddetta la scelta legislativa di non sanzionare, per se sola, la condizione di clandestinità;

che, sempre secondo il rimettente, sarebbero ingiustificate anche le differenze di trattamento sanzionatorio tra la norma censurata e l’art. 650 cod. pen., o l’art. 2 della legge 1423 del 1956, ove pure viene incriminata la violazione dell’ordine di lasciare un luogo determinato, con la differenza, semmai, che tale ultima ipotesi si riferirebbe per definizione ad un soggetto comprovatamente pericoloso;

che la violazione del principio di ragionevolezza sarebbe palese una volta considerato come il legislatore del 2004, a parere del Tribunale, si sia astenuto da ogni valutazione sostanziale circa l’intrinseca gravità del reato in questione, ed abbia semplicemente voluto «reagire» alla sentenza di questa Corte n. 223 del 2004, creando le premesse per una nuova previsione di arresto obbligatorio;

che secondo il giudice a quo, una volta stabilita l’illegittimità della norma incriminatrice nella parte in cui fissa il massimo della pena in quattro anni di reclusione, risulterebbe illegittima anche la previsione di cui all’art. 14, comma 5-quinquies, del d.lgs. n. 286 del 1998, proprio per le ragioni già indicate nella citata sentenza n. 223 del 2004: la previsione dell’arresto sarebbe contraria al disposto degli artt. 3 e 13 Cost., se (nuovamente) riferita ad un reato che non consentisse, in seguito, l’applicazione di «alcuna misura cautelare»;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto nei due giudizi  con atti di identico tenore, depositati il 9 agosto 2005, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o, comunque, infondate;

che sarebbe inammissibile, in particolare, la questione concernente l’arresto prescritto per lo straniero inottemperante all’ordine di allontanamento, posto che lo stesso rimettente avrebbe manifestato «dubbi» in merito alla richiesta convalida, così da porre in evidenza l’irrilevanza della questione medesima;

che sarebbero comunque infondate le censure espresse riguardo al quadro sanzionatorio scaturito dalla legge n. 271 del 2004, posto che l’inottemperanza all’ordine di espulsione conseguente ad un ingresso illegale nel territorio dello Stato (o a condotte equivalenti) era già prima trattata severamente (specie con la previsione dell’arresto obbligatorio), e che residuano pene più miti per le condotte meno gravi (come l’indebito trattenimento di chi non abbia chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno);

che gli specifici interessi sottesi alle norme penali in materia di immigrazione non consentirebbero comparazioni con ulteriori e diverse fattispecie di inottemperanza (come l’art. 650 cod. pen. o l’art. 2 della legge n. 1423 del 1956), i cui livelli sanzionatori, d’altronde, sarebbero non casualmente assimilabili a quelli della meno grave figura di indebito trattenimento dello straniero;

che il Tribunale di Milano in composizione monocratica, con due ordinanze di identico tenore, deliberate il 25 maggio 2005 (r.o. nn. 519 e 520 del 2005), ha sollevato – in riferimento agli artt. 3, 16 e 27, terzo comma, Cost. – questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-ter, prima parte, del d.lgs. n. 286 del 1998, come modificato dall’art. 1 della legge n. 271 del 2004, nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni per lo straniero che, senza giustificato motivo, si trattenga nel territorio dello Stato in violazione dell’ordine di allontanarsene, impartitogli dal questore ai sensi del precedente comma 5-bis;

che secondo il rimettente, il quale procede in due distinti giudizi con rito abbreviato per fatti di indebito trattenimento, la previsione di pena contenuta nella norma censurata è palesemente sproporzionata rispetto all’offesa che la condotta tipica reca agli interessi tutelati dall’incriminazione (è citata la sentenza di questa Corte n. 341 del 1994), ed anche rispetto ai vantaggi che il sacrificio di libertà del condannato comporta per quegli stessi interessi (sentenza n. 409 del 1989);

che detta sproporzione contrasterebbe con il principio di uguaglianza e vanificherebbe il fine rieducativo della pena (è richiamata la sentenza n. 343 del 1993), comportando inoltre una indebita restrizione della libertà di circolazione, che neppure per gli stranieri potrebbe essere limitata da prescrizioni manifestamente irragionevoli (vengono richiamate le sentenze n. 62 del 1994, n. 144 del 1970 e n. 104 del 1969);

che secondo il Tribunale sarebbe eccessiva, anzitutto, la misura minima della pena prevista dalla norma censurata, poiché rispetto a tale sanzione risultano uniformate situazioni soggettivamente ed oggettivamente diverse, che spaziano da fattispecie di minimo allarme sociale ad altre di significato lesivo più marcato;

che anche la previsione concernente il massimo edittale della pena, a parere del giudice a quo, sarebbe manifestamente irragionevole, posto che la quadruplicazione della misura originaria non troverebbe giustificazione in un incremento del significato lesivo del fatto, ma solo nella volontà legislativa di ripristinare l’arresto obbligatorio in flagranza, dopo la sentenza n. 223 del 2004, senza una formale violazione dei principi nell’occasione enunciati da questa Corte;

che l’attuale livello della sanzione sarebbe ingiustificatamente analogo a quello previsto per fatti di rilevanza assai maggiore, come il reato di cui all’art. 14, comma 5-quater, dello stesso d.lgs. n. 286 del 1998, che consiste nell’indebito reingresso di persona già espulsa dal territorio nazionale, e dunque in una condotta ben più grave della mera inottemperanza all’ordine di allontanamento;

che d’altra parte i valori di pena della norma censurata sono molto più elevati di quelli che caratterizzano fattispecie riguardanti, a parere del Tribunale, comportamenti essenzialmente analoghi a quello in considerazione, in quanto pertinenti a fatti di inottemperanza ad un divieto o ad un obbligo: l’inosservanza di un provvedimento dell’autorità, di cui all’art. 650 cod. pen.; la contravvenzione al foglio di via obbligatorio, di cui all’art. 2 della legge n. 1423 del 1956; la contravvenzione ai divieti od agli obblighi imposti a fini di prevenzione della violenza nelle manifestazioni sportive, di cui all’art. 6, comma 6, della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive), sanzionata in via alternativa con la pena pecuniaria e con quella detentiva, e tra l’altro concernente soggetti già denunciati o condannati per gravi reati, o comunque già coinvolti in episodi di violenza;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto nei due giudizi con atti di identico tenore, depositati il 15 novembre 2005, chiedendo che le questioni siano dichiarate infondate;

che gli atti di intervento citati si caratterizzano per l’identico percorso argomentativo, analogo a quello già illustrato per il giudizio concernente l’ordinanza n. 333 del 2005, e per la comune richiesta che la questione sollevata sia ritenuta infondata.

Considerato che tutte le ordinanze fin qui descritte sollevano questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-ter, primo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come sostituito dall’art. 1 della legge 12 novembre 2004, n. 271 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione), nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni per lo straniero che, senza giustificato motivo, si trattenga nel territorio dello Stato in violazione dell’ordine di allontanarsene, impartitogli dal questore a norma del precedente comma 5-bis;

che la norma viene censurata per i valori asseritamente troppo elevati della pena edittale, con riferimento generalizzato all’art. 3 della Costituzione e con riguardo anche, per alcuni dei rimettenti, agli artt. 16 e 27, terzo comma, Cost.;

che i giudici a quibus – dopo aver ricordato che la pena originariamente prevista per il reato di indebito trattenimento consisteva nell’arresto da sei mesi ad un anno, e che, a séguito delle modifiche recate dalla legge n. 271 del 2004, la medesima condotta è oggi punita con la reclusione da uno a quattro anni – rilevano nel complesso che l’inasprimento sarebbe stato attuato senza alcuna sostanziale modifica del fenomeno criminoso sottostante, e per ciò stesso in violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità della pena;

che le pene comminate dalla norma censurata sarebbero palesemente sproporzionate per eccesso rispetto alla gravità effettiva del fatto incriminato – che consisterebbe in un reato di pericolo, non sintomatico per sé di pericolosità sociale – e non assicurerebbero un adeguato bilanciamento tra il sacrificio della libertà personale del condannato ed i vantaggi che ne derivano in termini di tutela degli interessi protetti dalla previsione incriminatrice;

che, inoltre, la pena minima attualmente prevista dalla norma censurata, data la sua entità, non consentirebbe di modulare il trattamento sanzionatorio per le varie ed eterogenee fattispecie riconducibili alla previsione astratta, così determinando una violazione del principio di uguaglianza (in particolare, r.o. nn. 519 e 520 del 2005);

che, nel complesso, i rimettenti pongono in comparazione il trattamento sanzionatorio dell’indebito trattenimento e quello, assai più mite, previsto da disposizioni ritenute assimilabili, perché concernenti a loro volta condotte di inottemperanza a provvedimenti adottati dall’autorità amministrativa per ragioni di sicurezza e di ordine pubblico, evocando in particolare: l’art. 650 del codice penale (recante la rubrica «Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità»), che prevede l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino ad euro 206; l’art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza), relativo alla contravvenzione al foglio di via obbligatorio, punita con l’arresto da uno a sei mesi; l’art. 14, comma 5-ter, seconda parte, del d.lgs. n. 286 del 1998, relativo allo straniero espulso per non aver chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno in precedenza ottenuto, punito con l’arresto da sei mesi ad un anno; l’art. 6, comma 6, della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive), relativo alla contravvenzione ai provvedimenti di divieto ed obbligo finalizzati a prevenire atti di violenza nel corso di manifestazioni sportive, punita con la multa o con la reclusione da tre a diciotto mesi (in particolare, per l’ultima fattispecie, r.o. nn. 519 e 520 del 2005);

che i giudici a quibus istituiscono anche una comparazione tra la norma censurata e talune previsioni incriminatrici caratterizzate da analoghi livelli sanzionatori, asseritamente riguardanti condotte assai più gravi, evocando in particolare varie figure di indebito reingresso dello straniero nel territorio dello Stato (art. 13, comma 13-bis, primo e secondo periodo, e art. 14, comma 5-quater, del d.lgs. n. 286 del 1998);

che tutte le ordinanze di rimessione, tranne due (r.o. nn. 352 e 353 del 2005), prospettano il contrasto tra la norma censurata ed il terzo comma dell’art. 27 Cost., in quanto la relativa previsione sanzionatoria, essendo priva di proporzionalità rispetto al fatto incriminato, non potrebbe assolvere alla necessaria funzione rieducativa della pena;

che il Tribunale di Milano prospetta anche la violazione dell’art. 16 Cost., in quanto la previsione di pene irragionevoli per il reato di indebito trattenimento comporterebbe una illecita compressione del diritto di libera circolazione delle persone (r.o. nn. 519 e 520 del 2005);

che il Tribunale di Torino, con alcune delle ordinanze in epigrafe, solleva anche questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-quinquies, ultimo periodo, del d.lgs. n. 286 del 1998, come sostituito dall’art. 1 della legge n. 271 del 2004, nella parte in cui prevede l’arresto obbligatorio dello straniero che si trattenga nel territorio dello Stato in violazione del precedente comma 5-ter, primo periodo (r.o. nn. 352 e 353 del 2005);

che, ad avviso del rimettente, la disposizione censurata violerebbe gli artt. 3 e 13 Cost., poiché la previsione dell’arresto, una volta stabilita l’illegittimità della pena edittale pari nel massimo a quattro anni di reclusione, contrasterebbe con i princìpi di ragionevolezza e inviolabilità della libertà personale, secondo quanto già stabilito da questa Corte con la sentenza n. 223 del 2004;

che, data la pertinenza di tutte le questioni sollevate al trattamento sanzionatorio e processuale del reato previsto dall’art. 14, comma 5-ter, primo periodo, del d.lgs. n. 286 del 1998, può essere disposta la riunione dei relativi giudizi;

che, preliminarmente, va disattesa l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Avvocatura dello Stato riguardo alle questioni concernenti l’arresto dello straniero accusato del reato di indebito trattenimento (ordinanze nn. 352 e 353 del 2005), in quanto i «dubbi» manifestati dal rimettente in ordine alla convalida del provvedimento non riguardano la ricorrenza dei relativi presupposti, ma soltanto, e propriamente, la legittimità della norma applicata per operare l’arresto;

che le questioni di legittimità costituzionale concernenti l’art. 14, comma 5-ter, primo periodo, del d.lgs. n. 286 del 1998 – come sostituito dall’art. 1 della legge n. 271 del 2004 – sono sostanzialmente le medesime che questa Corte ha già dichiarato inammissibili con la sentenza n. 22 del 2007;

che dunque, non essendovi ragione per discostarsi dalle valutazioni recentemente compiute, deve dichiararsi la inammissibilità manifesta delle questioni in esame nella presente sede;

che anche la questione di legittimità costituzionale concernente la rinnovata previsione dell’arresto obbligatorio per il reato di indebito trattenimento (art. 14, comma 5-quinquies, ultimo periodo, del d.lgs. n. 286 del 1998, come sostituito dall’art. 1 della legge n. 271 del 2004) è manifestamente inammissibile;

che infatti detta questione, costruita sulla pretesa illegittimità costituzionale della norma che fissa in quattro anni il massimo edittale della pena per il delitto in considerazione, è interamente fondata – come già rilevato con la citata sentenza n. 22 del 2007 per una fattispecie analoga – su un quadro normativo ipotetico, cioè quello che avrebbe dovuto scaturire da un intervento manipolativo sul trattamento sanzionatorio, e dunque è priva di rilevanza.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-ter, primo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come sostituito dall’art. 1 della legge 12 novembre 2004, n. 271 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione), nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni per lo straniero che, senza giustificato motivo, si trattenga nel territorio dello Stato in violazione dell’ordine di allontanarsene, impartitogli dal questore a norma del precedente comma 5-bis, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 16 e 27 della Costituzione, dai Tribunali di Genova, Torino e Milano, con le ordinanze indicate in epigrafe;

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-quinquies, del d.lgs. n. 286 del 1998, come sostituito dall’art. 1 della legge n. 271 del 2004, nella parte in cui prevede l’arresto obbligatorio dello straniero che si trattenga nel territorio dello Stato in violazione del


precedente comma 5-ter, primo periodo, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 13 Cost., dal Tribunale di Torino, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Gaetano SILVESTRI, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'11 maggio 2007.