ORDINANZA N. 445
ANNO 2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati dell’8 febbraio 2006 (doc. IV-quater, n. 123), relativa alla insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal deputato Maurizio Gasparri nei confronti della dott.ssa Maria Clementina Forleo, promosso con ricorso del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, depositato in cancelleria il 14 luglio 2006 ed iscritto al n. 16 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2006, fase di ammissibilità.
Udito nella camera di consiglio del 22 novembre 2006 il Giudice relatore Sabino Cassese.
Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, con ordinanza - ricorso del 21 giugno 2006, ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla delibera, adottata nella seduta dell’8 febbraio 2006 (doc. IV-quater, n. 123), con la quale è stata dichiarata, ai sensi del primo comma dell’art. 68 della Costituzione, l’insindacabilità delle dichiarazioni del deputato Maurizio Gasparri, rispetto alle quali pende un procedimento penale;
che il ricorrente espone che l’on. Maurizio Gasparri è imputato del delitto di diffamazione continuata a mezzo stampa, aggravata dall’attribuzione di un fatto determinato, per avere, mediante una serie di dichiarazioni rese alle agenzie ANSA e AdnKronos in data 25 gennaio 2005 e mediante un comunicato stampa del Ministero delle comunicazioni in data 6 febbraio 2005 “(il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto)”, offeso la reputazione del magistrato Maria Clementina Forleo, in relazione al provvedimento dalla stessa emesso in data 24 gennaio 2005 nella sua funzione di giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Milano; che, in tali dichiarazioni, testualmente, affermava trattarsi di «una decisione incredibile, sconcertante e allarmante, fuori da ogni schema razionale, basata su una scelta ideologica. Oggi vive gente che si trova al di fuori dal mondo e che non si ricorda che c’è stato un evento terribile come l’11 settembre […] il Governo deve valutare con urgenza l’emanazione di norme che impediscano a giudici irresponsabili di lasciare a piede libero degli autentici terroristi […] in ogni caso il CSM deve intervenire perché un magistrato che ha fatto queste cose è un pericolo per la sicurezza ed è una persona che non può svolgere quella funzione»;
che il Tribunale ricorrente richiama, inoltre, il contenuto della proposta della Giunta per le autorizzazioni a firma dell’on. relatore Lezza, nella quale, dopo una sommaria ricostruzione della vicenda – che aveva visto protagonista la dottoressa Forleo in relazione ad un procedimento da lei concluso, in sede di giudizio abbreviato, con l’assoluzione di alcuni imputati per il reato di terrorismo – si legge: «La maggioranza dei componenti ha ritenuto che tutta la vicenda debba essere ricondotta pienamente nel contesto del dibattito politico-parlamentare. Appare infatti persino superfluo ricordare che a partire dall’11 settembre 2001, il tema del terrorismo internazionale, è prepotentemente venuto alla ribalta politica in tutti i Paesi e i relativi Parlamenti, compreso naturalmente il nostro. Tanto risulta non soltanto dalle varie iniziative ed attestazioni di solidarietà con gli Stati Uniti, avutesi nell’immediatezza dei tragici attentati […], ma anche dai tantissimi passaggi parlamentari relativi alla guerra in Iraq, ai finanziamenti della relativa spedizione di pace italiana, alle vicende del rapimento e della liberazione di Giuliana Sgrena e della connessa morte di Nicola Calipari […] con riguardo specifico alla sentenza della dottoressa Forleo, va qui ricordato altresì che i deputati Paniz di Forza Italia e Cè della Lega Nord hanno presentato il 26 gennaio 2005 le interrogazioni, rispettivamente, n. 3-04133 e n. 3-04134, mentre il successivo 10 febbraio 2005 il deputato Fragalà dello stesso gruppo dell’on. Gasparri ha presentato l’interrogazione n. 4-12869 […]. Tutti questi momenti parlamentari sono inconfutabilmente dimostrativi della rilevanza politica dell’argomento trattato dall’on. Gasparri e del loro nesso con le funzioni di competenza di un membro della Camera, nonché con l’esercizio relativo del diritto di cronaca politica»;
che il Tribunale di Roma afferma, in via preliminare, di ritenere ammissibile l’opposizione alla richiesta di archiviazione presentata dalla persona offesa e di riservare l’esame delle questioni attinenti alla natura eventualmente diffamatoria delle affermazioni contenute nelle dichiarazioni e nel comunicato in oggetto, all’esito della risoluzione del conflitto di attribuzioni;
che il Tribunale ricorrente espone che, per costante giurisprudenza della Corte costituzionale, l’art. 68, primo comma, Cost., non concerne tutte le opinioni espresse dal parlamentare nello svolgimento della sua attività politica, ma soltanto quelle legate da «nesso funzionale» con le attività svolte «nella qualità» di «membro delle Camere» (sentenze n. 10 del 2000, n. 329 e n. 417 del 1999, n. 289 del 1998 e n. 375 del 1997); aggiunge che la Corte costituzionale ha anche precisato che, qualora le opinioni del parlamentare siano state espresse extra moenia, per individuare i limiti dell’applicabilità della prerogativa in questione, è necessario il collegamento funzionale tra i comportamenti tenuti dai parlamentari e l’esercizio delle attribuzioni proprie del potere legislativo (sentenza n. 289 del 1998), da intendersi in senso restrittivo al fine di evitare che lo stesso si traduca in un privilegio ingiustificato e illimitato; osserva, inoltre, che la Corte costituzionale ha sottolineato come né la semplice comunanza di argomento fra la dichiarazione che si pretende lesiva e le opinioni espresse in sede parlamentare, né la ricorrenza di un contesto genericamente politico cui la dichiarazione inerisca, bastano a fondare l’estensione alla prima della immunità che copre le seconde, richiedendosi piuttosto la sostanziale corrispondenza di contenuti tra le dichiarazioni oggetto di esame e l’opinione espressa in sede parlamentare (sentenze n. 347 del 2004, n. 521 del 2002 e n. 10 del 2000);
che il Tribunale, pertanto, ritiene che le dichiarazioni dell’on. Gasparri, oggetto di conflitto, non possano essere ricondotte ad uno degli atti previsti dall’art. 68, primo comma, Cost. ed evidenzia, altresì, che le interrogazioni depositate sono tutte successive alle opinioni manifestate dal deputato e che, perciò stesso, non possono assolutamente essere considerate come riproduttive o divulgative di opinioni già espresse in sede istituzionale (sentenze n. 347 del 2004 e n. 289 del 1998);
che inoltre, secondo il Tribunale, non sembra ravvisabile una sostanziale corrispondenza di contenuti tra le dichiarazioni oggetto di esame e quelle espresse in sede parlamentare, in quanto se, da un lato, «la mancata produzione da parte dei soggetti interessati degli atti parlamentari indicati non consente di effettuare alcuna valutazione in merito alla corrispondenza dei contenuti», dall’altro, la successione temporale degli avvenimenti consente tuttavia di escludere che le interrogazioni presentate dai deputati Paniz e Cè potessero avere ad oggetto la vicenda relativa alla mancata concessione di nulla osta all’espulsione dell’imputato del 3 febbraio 2005, cui si fa riferimento nel comunicato stampa del Ministero delle comunicazioni in data 6 febbraio 2005;
che, infine, il Tribunale rileva come manchi la necessaria corrispondenza di identità tra colui che richiede la tutela di cui all’art. 68, primo comma, Cost. e gli autori delle indicate interrogazioni parlamentari, identità richiesta dalla giurisprudenza costituzionale per il riconoscimento delle prerogative costituzionali;
che il Tribunale di Roma, sospeso il giudizio, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri nei confronti della Camera dei deputati e ha chiesto alla Corte costituzionale di dichiarare che non spetta alla Camera dei deputati affermare l’insindacabilità, a norma dell’art. 68, primo comma, Cost., della condotta attribuita all’on. Gasparri e, conseguentemente, di annullare la delibera adottata nella seduta dell’8 febbraio 2006.
Considerato che in questa fase la Corte è chiamata, ai sensi dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, ad accertare se il sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sia ammissibile, valutando, senza contraddittorio tra le parti, se ne sussistano i requisiti soggettivo ed oggettivo, restando impregiudicata ogni ulteriore decisione anche in punto di ammissibilità;
che, quanto al requisito soggettivo, il Tribunale di Roma è legittimato a sollevare il conflitto, essendo competente a dichiarare definitivamente, in relazione al procedimento del quale è investito, la volontà del potere cui appartiene, in considerazione della posizione di indipendenza, costituzionalmente garantita, di cui godono i singoli organi giurisdizionali;
che analogamente la Camera dei deputati, che ha deliberato l’insindacabilità delle opinioni espresse da un proprio membro, è legittimata ad essere parte del conflitto, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che rappresenta;
che, per quanto riguarda il profilo oggettivo del conflitto, il Tribunale ricorrente denuncia la menomazione della propria sfera di attribuzione, garantita da norme costituzionali, in conseguenza dell’adozione, da parte della Camera dei deputati, di una deliberazione ove si afferma, in modo asseritamente illegittimo, che le opinioni espresse da un proprio membro rientrano nell’esercizio delle funzioni parlamentari, in tal modo godendo della garanzia di insindacabilità stabilita dall’art. 68, primo comma, della Costituzione;
che, pertanto, esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla competenza della Corte.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara ammissibile ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati con il ricorso indicato in epigrafe;
dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al ricorrente Tribunale di Roma;
b) che l’atto introduttivo e la presente ordinanza siano, a cura del ricorrente, notificati alla Camera dei deputati entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere poi depositati, con la prova dell’avvenuta notifica, nella cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni previsto dall’art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 2006.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Sabino CASSESE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 22 dicembre 2006.