Ordinanza n. 442 del 2006

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ORDINANZA N. 442

ANNO 2006

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco                                  BILE                                  Presidente

- Giovanni Maria                    FLICK                                  Giudice

- Francesco                             AMIRANTE                               "

- Ugo                                      DE SIERVO                               "

- Romano                                VACCARELLA                        "

- Paolo                                    MADDALENA                          "

- Alfio                                     FINOCCHIARO                        "

- Alfonso                                QUARANTA                             "

- Franco                                  GALLO                                      "

- Luigi                                     MAZZELLA                              "

- Gaetano                                SILVESTRI                                "

- Sabino                                  CASSESE                                   "

- Maria Rita                            SAULLE                                    "

- Giuseppe                              TESAURO                                 "

- Paolo Maria                          NAPOLITANO                          "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 40, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99 (Regolamento recante norme concernenti le modalità di esercizio della funzione di revisore contabile), e 8, comma 1, lettera c), numero 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva 84/253/CEE, relativa alla abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili) promosso con ordinanza del 22 settembre 2004 dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sede di Milano, sul ricorso proposto da Bonazzi Paolo Giacinto contro il Ministero della Giustizia, iscritta al n. 1019 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell’anno 2005.

Visto l’atto di costituzione di Bonazzi Paolo Giacinto nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 21 novembre 2006 il Giudice relatore Sabino Cassese;

uditi gli avvocati Rosaria Russo Valentini per Bonazzi Paolo Giacinto e l’Avvocato dello Stato Danilo Del Gaizo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sede di Milano, sez. IV, solleva questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 40, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99 (Regolamento recante norme concernenti le modalità di esercizio della funzione di revisore contabile), e 8, comma 1, lettera c), numero 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva 84/253/CEE, relativa alla abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili), in riferimento all’art. 3 della Costituzione;

che la prima disposizione prevede che è disposta la cancellazione dal registro dei revisori contabili se non sussistono i requisiti individuati dal decreto legislativo, mentre la seconda stabilisce che non possono essere iscritti nel predetto registro coloro che hanno riportato condanna alla reclusione per uno dei delitti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione;

che davanti al Tribunale remittente pende un procedimento per l’annullamento del provvedimento con il quale il direttore generale del Ministero della giustizia ha disposto la cancellazione dal registro dei revisori contabili di persona condannata, con sentenza di «patteggiamento» ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, alla pena di undici mesi di reclusione, condizionalmente sospesa, per i delitti di bancarotta fraudolenta e di ricorso abusivo al credito;

che, in punto di rilevanza, il remittente afferma che «soltanto una declaratoria di incostituzionalità della normativa in discorso può portare all’accoglimento del ricorso»;

che, quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo sottolinea che le norme censurate prevedono l’irrogazione della sanzione della cancellazione dal registro dei revisori contabili in collegamento con la condanna alla reclusione, «comunque si atteggi questa e qualsivoglia ne sia la durata», senza alcun riferimento alla graduazione della pena stabilita nella sentenza di condanna, in ragione delle peculiarità della commissione del reato, con la conseguenza che, tutte le volte in cui un revisore contabile sia stato condannato alla pena della reclusione, «qualunque ne sia l’entità e indipendentemente dai fatti e comportamenti posti in essere nello specifico fatto di reato», la sanzione irrogabile sarà sempre la cancellazione dal registro professionale;

che, ad avviso del remittente, la statuizione dell’art. 8, comma 1, lettera c), numero 1, del d.lgs. n. 88 del 1992, richiamato dall’art. 40, comma 2, lettera a), del d.P.R. n. 99 del 1998, contrasta con il principio di uguaglianza, atteso che, come già affermato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 40 del 1990), «l’automatismo di un’unica massima sanzione, prevista indifferentemente per l’infinita serie di situazioni che stanno nell’area della commissione di uno stesso grave reato», deve reputarsi inconciliabile «con il principio di uguaglianza, che, come esige lo stesso trattamento per identiche situazioni, postula un trattamento differenziato per situazioni diverse», con la conseguente inderogabile necessità che «il principio di proporzione, che è alla base della razionalità che domina il principio di uguaglianza, regoli sempre l’adeguatezza della sanzione al caso concreto» (sentenze n. 158 e n. 40 del 1990);

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l’infondatezza della sollevata questione;

che si è costituito in giudizio il ricorrente del giudizio principale, che ha depositato memoria, chiedendo l’accoglimento della questione medesima.

Considerato che, per la parte in cui la questione sollevata ha per oggetto una disposizione di natura regolamentare (art. 40, comma 2, lettera a), del d.P.R. n. 99 del 1998), lo scrutinio di costituzionalità è precluso, poiché la giurisdizione del giudice costituzionale è limitata alle questioni riguardanti le leggi e gli atti aventi forza di legge, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, ordinanza n. 401 del 2006);

che, quanto alle censure relative all’art. 8, comma 1, lettera c), numero 1, del d.lgs. n. 88 del 1992, tale disposizione si limita ad individuare uno dei requisiti di onorabilità necessari per l’iscrizione nel registro dei revisori contabili, mentre l’art. 9 dello stesso decreto legislativo ha per oggetto espresso la cancellazione dal registro in ragione dell’insussistenza dei requisiti necessari per l’iscrizione, ed il successivo art. 10 prevede anche la cancellazione in conseguenza di fatti che compromettono gravemente l’idoneità al corretto svolgimento delle funzioni di controllo dei conti;

che, invece, il giudice remittente ha completamente omesso di esaminare tale quadro normativo, con la conseguenza che questa Corte non è posta nella condizione di valutare l’applicabilità dell’art. 8 censurato nel giudizio principale e, quindi, la rilevanza della questione sollevata (da ultimo, ordinanza n. 270 del 2006);

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

per questi motivi

la Corte costituzionale

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 40, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99 (Regolamento recante norme concernenti le modalità di esercizio della funzione di revisore contabile), sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, con l’ordinanza in epigrafe;

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 1, lettera c), numero 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva 84/253/CEE, relativa alla abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili), sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 2006.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Sabino CASSESE, Redattore

Depositata in Cancelleria il 22 dicembre 2006.