ORDINANZA N. 270 ANNO 2006
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Annibale MARINI Presidente
- Franco BILE Giudice
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 5 della legge 26 luglio 1984, n. 413 (Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi), promosso dal Tribunale di Trieste, nel procedimento civile vertente tra SAIPEM s.p.a. e l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ed altra, con ordinanza del 21 febbraio 2004, iscritta al n. 298 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell’anno 2004.
Visti gli atti di costituzione della SAIPEM s.p.a. e dell’INPS;
udito nell’udienza pubblica del 6 giugno 2006 il Giudice relatore Francesco Amirante;
uditi gli avvocati Guido Rossi per la SAIPEMs.p.a. e Antonio Sgroi per l’INPS.
Ritenuto che, nel corso di un giudizio di opposizione a cartella esattoriale, in cui un’impresa armatoriale aveva contestato la pretesa dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) in ordine a contribuzioni che l’Istituto assumeva dovute in relazione alle retribuzioni corrisposte a personale imbarcato su pontoni non autopropulsi, ed aveva sostenuto di aver diritto ai benefici della fiscalizzazione degli oneri sociali di cui al decreto-legge 24 marzo 1982, n. 91 (Proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali per i mesi di febbraio e marzo 1982 ed estensione ad altri settori), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 1982, n. 267, il Tribunale di Trieste ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 5 della legge 26 luglio 1984, n. 413 (Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi), nella parte in cui, nell’elencazione delle caratteristiche delle navi, non prevede, alla lettera e), anche i galleggianti non aventi mezzi di propulsione propri;
che, osserva il remittente, la legge da ultimo citata contempla all’art. 4 i lavoratori marittimi italiani i quali, essendo imbarcati su navi battenti bandiera straniera, hanno diritto alla tutela previdenziale prevista per tale categoria, includendovi anche chi presti servizio sui galleggianti di cui alla lettera e) dell’art. 5;
che secondo tale norma si considerano navi, tra le altre, i galleggianti iscritti nei registri delle navi minori e i galleggianti addetti al servizio dei porti, delle rade e del pilotaggio, qualunque ne sia la stazza, purché abbiano mezzi di propulsione propri;
che, secondo l’INPS, parte opposta nel giudizio a quo, essendo i pontoni, dei cui equipaggi si discute, un tipo di galleggiante non avente le caratteristiche previste dalla lettera e), non sarebbe applicabile il regime previdenziale di cui alla legge n. 413 del 1984 (con conseguente esclusione della fiscalizzazione degli oneri sociali in favore del datore di lavoro);
che il remittente, esclusa ogni possibilità di richiamare ai fini previdenziali le definizioni di nave date dal codice della navigazione, osserva come i lavoratori marittimi italiani operanti all’estero su detti pontoni, pur essendo iscritti nei ruoli della gente di mare, non godano della stessa tutela previdenziale riconosciuta ai lavoratori marittimi italiani imbarcati su galleggianti autopropulsi e sulle altre navi;
che l’esclusione dal regime previdenziale dei marittimi, in quanto fondata non sulla natura dell’attività svolta o sulla diversa esposizione a rischio, ma sulla circostanza, del tutto estranea alla tutela previdenziale, di operare su mezzi navali non autopropulsi, vulnererebbe il principio di eguaglianza, con ulteriore pregiudizio della esigenza di salvaguardare la continuità della posizione previdenziale e della garanzia di una tutela previdenziale sufficiente in base all’art. 38 Cost.;
che nel giudizio dinanzi a questa Corte si è costituito l’INPS, concludendo per l’inammissibilità ovvero per la non fondatezza della questione ed osservando come il giudizio a quo riguardi il riconoscimento, in capo alla società opponente, del diritto alla fiscalizzazione degli oneri sociali, previo accertamento della sua natura di impresa armatoriale, condizione per usufruire del beneficio in parola; mentre il remittente avrebbe trasferito il problema sul piano della disparità di trattamento tra lavoratori imbarcati su pontoni muniti di propulsione propria o meno, palesemente irrilevante rispetto al thema decidendum;
che, inoltre, la motivazione dell’ordinanza presenterebbe, a parere dell’Istituto, numerose altre carenze, sia quanto alla descrizione delle caratteristiche dei pontoni di cui si tratta, sia quanto alla esatta individuazione delle norme attributive del diritto alla fiscalizzazione, beneficio, peraltro, sempre concesso dal legislatore con assoluta discrezionalità;
che, in ogni caso, l’opponente non potrebbe definirsi impresa armatoriale per il sol fatto dell’iscrizione di alcuni dipendenti alla previdenza dei lavoratori marittimi, in difetto di un’attività di allestimento e di esercizio di navi;
che si è costituita la società opponente, la quale, anche nella memoria depositata nell’imminenza dell’udienza, dopo aver ribadito alcune tesi sostenute nel giudizio a quo, sottolinea, a sostegno dell’irrazionalità della censurata previsione, come sotto il profilo della utilità della prestazione, sia solo un dato estrinseco quello del modo (autopropulso o no) con il quale il galleggiante raggiunge il luogo prestabilito per lo svolgimento dell’attività ed afferma, inoltre, la sussistenza del diritto alla fiscalizzazione, in quanto i marittimi imbarcati sui galleggianti in argomento svolgerebbero attività ausiliaria rispetto a quella impiantistica del settore metalmeccanico, espletata dal personale tecnico, non marittimo, imbarcato;
che, infine, oltre alla diversità di trattamento rispetto ai marittimi imbarcati su galleggianti autopropulsi, il personale di cui si discute risulterebbe penalizzato per essere escluso dalla legge n. 413 del 1984, recante una serie di disposizioni di miglior favore, dettate alla luce delle peculiari caratteristiche della attività marinaresca.
Considerato che il Tribunale di Trieste, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 5 della legge 26 luglio 1984, n. 413 (Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi), «nella parte in cui non contempla alla lettera e) anche i galleggianti non aventi mezzi di propulsione propri»;
che, secondo il giudice a quo, la suindicata esclusione impedisce di annoverare tra le imprese armatoriali quelle che gestiscono i tali galleggianti (o pontoni) e quindi di riconoscere loro il diritto a fruire dei benefici contributivi previsti dal decreto-legge 24 marzo 1982, n. 91 (Proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali per i mesi di febbraio e marzo 1982 ed estensione ad altri settori), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 1982, n. 267, in particolare relativamente al periodo contributivo luglio 1996 – marzo 1998;
che da quanto detto conseguirebbe un’ingiustificata diversità di trattamento previdenziale dei lavoratori operanti su pontoni galleggianti non forniti di propri mezzi di propulsione e quelli imbarcati su galleggianti c.d. autopropulsi;
che nella motivazione della ordinanza si rinvengono molteplici e concorrenti carenze inerenti sia alla rilevanza, sia alla non manifesta infondatezza della questione;
che, infatti, il remittente si riferisce ai benefici di cui al citato d.l. n. 91 del 1982, ma non individua gli atti normativi in virtù dei quali i benefici medesimi sarebbero applicabili anche al periodo contributivo oggetto della controversia;
che lo stesso remittente non precisa se i pontoni galleggianti della società opponente nel giudizio a quo, a prescindere da quella dell’autopropulsione, rispondano alle altre caratteristiche anche funzionali alla cui sussistenza la disposizione censurata subordina il diritto alla c.d. fiscalizzazione degli oneri sociali;
che, per altro verso, l’ordinanza, emessa in un giudizio vertente tra impresa datrice di lavoro e istituto previdenziale nel quale si controverte sull’entità dei contributi, non espone le ragioni secondo le quali dall’esito di tale controversia dipenderebbero la natura e l’entità delle prestazioni spettanti ai lavoratori assicurati;
che tali lacune argomentative si riflettono negativamente anche sulla congruità e sufficienza della motivazione inerente alla non manifesta infondatezza della questione, tanto più che il giudice a quo neppure espone sotto quali profili il regime di cui godono i lavoratori cui si riferiscono le posizioni previdenziali all’origine del giudizio sarebbe deteriore rispetto a quello di cui fruirebbero qualora la norma censurata fosse ritenuta costituzionalmente illegittima;
che la questione va conseguentemente dichiarata manifestamente inammissibile.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 5 della legge 26 luglio 1984, n. 413 (Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal Tribunale di Trieste con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 giugno 2006.
Annibale MARINI, Presidente
Francesco AMIRANTE, Redattore
Depositata in Cancelleria il 6 luglio 2006.