ORDINANZA N. 404
ANNO 2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai Signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZAnel giudizio di legittimità costituzionale della delibera legislativa approvata dalla Assemblea regionale siciliana il 25 marzo 2006 (disegno di legge n. 1037, art. 5), dal titolo «Istituzione del Dipartimento regionale per l’architettura e l’arte contemporanea. Disposizioni varie», promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana notificato il 1° aprile 2006, depositato il successivo 11 aprile ed iscritto al n. 52 del registro ricorsi 2006.
Udito nella camera di consiglio dell’8 novembre 2006 il Giudice relatore Franco Bile.
Ritenuto che, con ricorso notificato il 1° aprile 2006 e depositato il successivo 11 aprile, il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha impugnato – per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione – l’art. 5 della delibera legislativa approvata dall’Assemblea regionale siciliana il 25 marzo 2006 (disegno di legge n. 1037), dal titolo «Istituzione del Dipartimento regionale per l’architettura e l’arte contemporanea. Disposizioni varie»;
che la norma oggetto di censura – autorizzando i relativi capitoli di spesa per gli esercizi finanziari – dispone che: «Alla fine del comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, è aggiunto il seguente periodo: “Nella terza fascia della dirigenza sono inquadrati altresì i vincitori dei concorsi pubblici per dirigenti, di cui all’articolo 5, comma 3, a far data dalla effettiva immissione in servizio. Il rinvio al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, contenuto all’articolo 1, comma 2, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, si interpreta nel senso che trova applicazione il comma 2 dell’articolo 25 del decreto legislativo medesimo rimanendo salvi gli effetti prodotti fino alla data della sua abrogazione […]”»;
che in questo modo, secondo il ricorrente, il legislatore siciliano (attribuendo efficacia retroattiva ai benefici in questione) intende procedere al reinquadramento ope legis dei menzionati dipendenti, i quali però – non essendo in servizio alla data di entrata in vigore della citata legge regionale n. 10 del 2000 – non possono legittimamente aspirare all’inserimento nella attuale terza fascia dirigenziale, in quanto non solo non hanno maturato il requisito minimo di anzianità nella qualifica per accedere ai concorsi per la dirigenza, ma neppure hanno partecipato ad una procedura di selezione specifica per l’accesso a tale carriera, essendo richiesto nella quasi totalità dei bandi di concorso il possesso del solo diploma di laurea, contrariamente a quanto previsto dall’art. 28 del d.lgs. n. 29 del 1993, che richiedeva anche l’ulteriore requisito della provenienza dalla carriera direttiva;
che la norma impugnata, quindi, si pone in contrasto con il principio costituzionale del pubblico concorso e con quello del buon andamento della pubblica amministrazione, in quanto anche implementerebbe la dotazione organica dei dirigenti in assenza di una puntuale ricognizione del proprio fabbisogno in relazione anche all’organizzazione delle strutture interne dell’amministrazione;
che, successivamente al deposito del ricorso, la delibera legislativa in questione è stata promulgata e pubblicata (nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 21 aprile 2006, n. 21, parte prima, supplemento ordinario) come legge della Regione siciliana 14 aprile 2006, n. 15 (Istituzione del Dipartimento regionale per l’architettura e l’arte contemporanea. Disposizioni varie), con omissione della disposizione oggetto di censura.
Considerato che, secondo il consolidato orientamento della Corte, «l’intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall'Assemblea regionale, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualsiasi efficacia, privando di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale» (ex multis, ordinanze n. 330, n. 309, n. 231 e n. 204 del 2006);
che si è determinata, pertanto, la cessazione della materia del contendere.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2006.
F.to:
Franco BILE, Presidente e Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l’1 dicembre 2006.