SENTENZA N. 365
ANNO 2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Ugo DE SIERVO “
- Romano VACCARELLA “
- Paolo MADDALENA “
- Alfio FINOCCHIARO “
- Alfonso QUARANTA “
- Franco GALLO “
- Luigi MAZZELLA “
- Gaetano SILVESTRI “
- Sabino CASSESE “
- Maria Rita SAULLE “
- Giuseppe TESAURO “
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale del titolo II, e, in particolare, degli articoli 12 e 14 della legge della Regione Puglia 12 agosto 2005, n. 12 (Seconda variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 10 ottobre 2005, depositato in cancelleria il 18 ottobre 2005 ed iscritto al n. 83 del registro ricorsi 2005.
Visto l’atto di costituzione della Regione Puglia;
udito nell’udienza pubblica del 20 giugno 2006 il Giudice relatore Ugo De Siervo;
uditi l’avvocato Massimo Luciani per la Regione Puglia e l’avvocato dello Stato Paolo Cosentino per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con atto notificato il 10 ottobre 2005 e depositato il successivo 18 ottobre, ha proposto ricorso avverso la legge della Regione Puglia 12 agosto 2005, n. 12 (Seconda variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005), «con specifico riguardo all’intero titolo II nonché, in modo particolare, agli artt. 12 e 14» della legge, per violazione degli artt. 117, terzo comma, 81 e 120 della Costituzione, e «dei principi fondamentali della legislazione statale nelle materie in essi trattate».
2. – Osserva il ricorrente che la legge impugnata, oltre a dettare, nel titolo I, norme di variazione al bilancio di previsione, contiene anche, nel titolo II, disposizioni di carattere settoriale «nelle più svariate materie», quali lo spettacolo e le attività culturali, la materia socio-assistenziale, quella sanitaria, ambientale, di ricerca scientifica, attività produttive, università, commercio, personale.
Il titolo II della legge regionale n. 12 del 2005 contrasterebbe con l’art. 117, terzo comma, Cost., in quanto violerebbe i principi fondamentali della materia «armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica». In particolare, sarebbe violato l’art. 16 del decreto legislativo. 28 marzo 2000, n. 76 (Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni, in attuazione dell’articolo 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208), il quale stabilisce che la Giunta regionale, con provvedimento amministrativo, può effettuare variazioni compensative tra capitoli della medesima unità previsionale; che ogni altra variazione al bilancio deve essere disposta con legge regionale; che la legge di approvazione del bilancio regionale o eventuali ulteriori provvedimenti legislativi di variazione possono autorizzare, esclusivamente, variazioni al bilancio medesimo; che tali variazioni vengono approntate, al fine di istituire nuove unità previsionali di base, per l’iscrizione di entrate provenienti da assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato o dell’Unione Europea e, infine, per l’iscrizione delle relative spese; che, inoltre, possono essere previste variazioni compensative fra capitoli di una stessa unità previsionale di base ad eccezione delle autorizzazioni di spesa a carattere obbligatorio.
Secondo il ricorrente, tale articolo costituirebbe principio fondamentale della materia «armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica», alla cui osservanza, quindi, le Regioni sarebbero tenute.
Il titolo II della legge regionale n. 12 del 2005 violerebbe altresì l’art. 81 Cost.
Il ricorrente impugna, inoltre, l’art. 12 della medesima legge regionale, rilevando che il comma 1 autorizza il direttore generale dell’Azienda ospedaliera universitaria “Policlinico” di Bari ad incrementare la dotazione organica fino ad un massimo del 12%, al fine di attivare il complesso chirurgico “Asclepios”, di potenziare le sale operatorie per la copertura delle urgenze, nonché di istituire e attivare la “Unità spinale”, di potenziare le attività trapiantologiche e di oncoematologia pediatrica.
Ad avviso dell’Avvocatura, tale previsione, nella parte in cui non prevede che l’atto del direttore generale sia adottato d’intesa con il rettore dell’Università, in conformità ai criteri stabiliti nel protocollo d’intesa tra la Regione e l’Università, contrasterebbe con il principio fondamentale in materia di istruzione e ricerca scientifica posto dall’art. 5 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell’articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419), in tal modo violando l’art. 117, terzo comma, Cost., nonché l’art. 33 Cost., che riconosce l’autonomia universitaria, e l’art. 120 Cost.
I medesimi rilievi sono svolti anche specificamente in relazione all’art. 12, comma 5, della legge regionale censurata, il quale autorizza il direttore generale dell’Azienda ospedaliera universitaria (ospedali riuniti) di Foggia ad incrementare la dotazione organica fino al 4%, senza prevedere l’intesa con il rettore.
È inoltre impugnato l’art. 14 della legge regionale n. 12 del 2005 rubricato «Organi e organizzazione degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico “De Bellis” e “Oncologico”», per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., in relazione ai principi fondamentali stabiliti dal decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell’articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3), e dall’atto di intesa Stato-Regioni del 1° luglio 2004, nonché per violazione del principio di leale collaborazione di cui all’art. 120 Cost.
In particolare, i commi 2 e 3 del suddetto art. 14 fisserebbero una diversa durata del Consiglio di indirizzo e verifica, nonché del direttore scientifico degli IRCCS rispetto a quella stabilita dall’intesa richiamata.
I commi 4 e 9, nel rimettere, rispettivamente, l’approvazione dello schema contrattuale del direttore scientifico e la determinazione del trattamento economico della stessa in capo alla Giunta regionale, contrasterebbero con l’art. 5 del d.lgs. n. 288 del 2003, il quale prevede che il direttore scientifico sia nominato dal Ministro della salute, sentita la Regione interessata, e non già dalla stessa Regione.
Il comma 7, infine, nello stabilire che la gestione commissariale degli IRCCS regionali (Ospedale Oncologico di Bari e Istituto Saverio de Bellis di Castellana Grotte) termina entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge regionale, contrasterebbe con l’art. 19 del d.lgs. n. 288 del 2003, il quale subordina l’applicazione delle disposizioni dello stesso decreto alla conclusione della procedura di riconoscimento del carattere scientifico degli IRCCS che, per i due Istituti regionali, sarebbe ancora in corso di definizione.
3. – Si è costituita in giudizio la Regione Puglia, la quale ha, preliminarmente, eccepito l’inammissibilità delle censure svolte dall’Avvocatura in relazione al titolo II della legge per «assoluta oscurità e genericità», dal momento che non si comprenderebbe quale sarebbe il rilievo mosso. Né il richiamo all’art. 16 del d.lgs. n. 76 del 2000 fornirebbe chiarimenti, in quanto il ricorrente non spiegherebbe sotto quale profilo tale disposizione sarebbe violata, di talché le censure risulterebbero vaghe e generiche.
Il ricorrente, poi, si sarebbe limitato a dedurre la violazione dell’art. 81 Cost. senza fornire alcuna indicazione in ordine a quale sarebbe la presunta lesione della disposizione costituzionale.
Nel merito, la difesa regionale sostiene che l’art. 16 del d.lgs. n. 76 del 2000, evocato quale parametro interposto asseritamente violato, sarebbe inconferente rispetto all’oggetto della censura, in quanto tale disposizione, al comma 1, consente variazioni di bilancio a mezzo di provvedimenti amministrativi purché autorizzati dalla legge regionale di bilancio. Nel caso in esame, tuttavia, non verrebbero in considerazione provvedimenti amministrativi, bensì una legge regionale, e perciò non vi sarebbe ragione di evocare simile previsione normativa. Anche le restanti disposizioni dell’art. 16 citato sarebbero del tutto irrilevanti ai fini della controversia.
Laddove la censura prospettata nel ricorso dovesse interpretarsi nel senso di ritenere che le leggi regionali recanti variazioni di bilancio dovrebbero disporre esclusivamente tali variazioni, essa sarebbe infondata, dal momento che un tale principio non sarebbe rinvenibile nell’art. 16 del d.lgs. n. 76 del 2000.
Per quanto attiene all’art. 12 della legge regionale impugnata, la difesa della Regione osserva, innanzitutto, che, benché sia impugnata l’intera disposizione, le censure avrebbero ad oggetto solo le parti di essa (commi 1 e 5) in cui si autorizza l’incremento della dotazione organica, di modo che la questione di legittimità costituzionale concernente le ulteriori previsioni sarebbe inammissibile.
Nel merito, le questioni sollevate sarebbero infondate.
Innanzitutto il ricorrente evocherebbe, ancora una volta, un parametro inconferente. Infatti, l’art. 5 del d.lgs. n. 517 del 1999 prevede l’intesa tra il direttore generale dell’azienda ospedaliera universitaria e il rettore dell’Università solo ai fini dell’individuazione nominativa dei singoli professori e ricercatori chiamati a svolgere attività assistenziale, mentre nulla dice nella diversa ipotesi disciplinata dalla norma regionale che riguarda l’autorizzazione ad incrementare la provvista dei posti disponibili. In ogni caso, il parametro richiamato sarebbe stato erroneamente interpretato.
Insussistente sarebbe, poi, l’asserita violazione dell’art. 33 Cost., dal momento che la previsione non interferirebbe in alcun modo con le prerogative delle Università in ordine alla copertura dei posti di ruolo di cui la disposizione impugnata consentirebbe solo un incremento della dotazione.
Quanto alle censure svolte in relazione all’art. 14, esse sarebbero innanzitutto inammissibili, in quanto si lamenta la violazione dell’atto di intesa del 1° luglio 2004 che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 270 del 2005), non potrebbe essere assunto a fonte di norme interposte e dunque non potrebbe fungere da parametro. D’altra parte, il d.lgs. n. 288 del 2003 non escluderebbe l’esercizio del potere regionale.
Nel merito, tali censure sarebbero comunque infondate.
4. – L’Avvocatura dello Stato, in data 21 marzo 2006, ha depositato un atto di rinuncia parziale al ricorso, limitatamente alle censure riguardanti l’art. 14 della legge regionale n. 12 del 2005, in considerazione della circostanza che, successivamente alla proposizione del ricorso, la Regione Puglia ha emanato la legge 22 novembre 2005, n. 14, recante «Modificazioni agli articoli 12 e 14 della legge regionale 12 agosto 2005, n. 12 (Seconda variazione al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2005)», la quale ha modificato gli artt. 12 e 14 della legge regionale n. 12 del 2005.
Ritenendo venute meno le ragioni poste a fondamento dell’impugnazione unicamente con riguardo alle censure svolte in relazione all’art. 14, il Consiglio dei ministri ha deliberato la rinuncia parziale al ricorso.
5. – In prossimità dell’udienza, la Regione Puglia ha depositato una memoria, nella quale svolge ulteriori argomentazioni a sostegno delle proprie difese.
Innanzitutto, ribadisce l’inammissibilità della censura proposta dallo Stato avverso l’intero titolo II della legge regionale n. 12 del 2005, stante l’impossibilità di ricostruirne la precisa portata e cioè se si contesti il fatto che la Regione avrebbe affiancato disposizioni «di carattere settoriale» a disposizioni recanti variazioni di bilancio, ovvero il fatto che in una tale legge siano state inserite anche disposizioni di carattere eterogeneo, ovvero, ancora, se si lamenti il fatto che siano state dettate disposizioni di carattere settoriale proprio nei settori in concreto disciplinati.
Inammissibile sarebbe altresì la censura con cui si lamenta la violazione dell’art. 81 Cost., dal momento che essa non viene in alcun modo argomentata né motivata.
Quanto alla asserita violazione dell’art. 16 del d.lgs. n. 76 del 2000, il ricorrente non avrebbe chiarito per quale profilo tale disposizione sarebbe stata disattesa. In ogni caso, il richiamo a tale disposizione si rivelerebbe del tutto inconferente.
Anche tale censura sarebbe dunque inammissibile e comunque infondata. Infatti il suddetto art. 16 non limiterebbe in alcun modo il contenuto delle leggi regionali di variazione al bilancio, e neppure circoscriverebbe la possibilità per il legislatore regionale di intervenire, con legge, sul bilancio regionale, come invece sembrerebbe sostenere l’Avvocatura.
Il ricorso si fonderebbe, dunque, su un errore di interpretazione della disposizione statale evocata a parametro interposto.
La difesa regionale contesta comunque che le disposizioni dell’art. 16 del d.lgs. n. 76 del 2000 costituiscano principi fondamentali in materia di «armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica», dal momento che, come avrebbe chiarito la giurisprudenza costituzionale, non potrebbero considerarsi tali quelle disposizioni che pongano precetti specifici e puntuali ovvero strumenti concreti per il raggiungimento di determinati obiettivi.
L’art. 16 del d.lgs. n. 76 del 2000, se interpretato nel senso ipotizzato dal ricorso, detterebbe in modo analitico norme direttamente vincolanti per l’esercizio dei poteri di bilancio delle Regioni, ponendosi in contrasto con l’ampiezza dei poteri che l’art. 119 Cost. riconosce loro.
Quanto alle censure concernenti l’art. 12 della legge regionale impugnata, la Regione Puglia ribadisce che, in mancanza di specifiche argomentazioni, il ricorso sarebbe inammissibile con riguardo alle disposizioni diverse da quelle contenute nei commi 1 e 5.
Nel merito, la difesa regionale osserva che l’intesa tra direttore generale dell’azienda ospedaliera e rettore dell’Università cui si riferisce l’art. 5 del d.lgs. n. 517 del 1999, di cui l’Avvocatura lamenta la lesione, sarebbe prevista solo in ordine alla individuazione nominativa dei singoli professori e ricercatori chiamati a svolgere attività assistenziale nelle strutture dell’azienda. Nulla, invece, sarebbe previsto per la diversa fattispecie disciplinata dalla legge regionale che attiene alla autorizzazione ad incrementare la dotazione organica dell’azienda medesima.
Il parametro evocato sarebbe, pertanto, inconferente.
Nessuna lesione subirebbe poi l’autonomia universitaria di cui all’art. 33 Cost., dal momento che la disposizione regionale non interferirebbe con le prerogative dell’Università alla quale sarebbe rimessa ogni ulteriore determinazione nell’ambito della nuova disponibilità di posti.
6. – Nell’imminenza dell’udienza, la Regione Puglia ha depositato atto di formale accettazione della rinuncia parziale al ricorso.
Considerato in diritto1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha proposto ricorso avverso la legge della Regione Puglia 12 agosto 2005, n. 12 (Seconda variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005), «con specifico riguardo all’intero titolo II nonché, in modo particolare, agli artt. 12 e 14» della legge, per violazione degli artt. 117, terzo comma, 81 e 120 della Costituzione, e «dei principi fondamentali della legislazione statale nelle materie in essi trattate».
In particolare, il ricorrente sottopone a questa Corte le seguenti questioni di legittimità costituzionale:
a) se l’intero titolo II della legge della Regione Puglia n. 12 del 2005, recante disposizioni di carattere settoriale «nelle più svariate materie», violi l’art. 117, terzo comma, Cost., in quanto si porrebbe in contrasto con i principi fondamentali della materia «armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica», ed in particolare con il principio di cui all’art. 16 del d.lgs. 28 marzo 2000, n. 76 (Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni, in attuazione dell’articolo 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208), nonché l’art. 81 Cost.
b) se l’art. 12 della medesima legge regionale, nella parte in cui autorizza il direttore generale dell’Azienda ospedaliera universitaria “Policlinico” di Bari ad incrementare la dotazione organica fino ad un massimo del 12% e nella parte in cui autorizza il direttore generale dell’Azienda ospedaliera universitaria (ospedali riuniti) di Foggia ad incrementare la dotazione organica fino al 4%, senza prevedere che tali atti siano adottati d’intesa con il rettore dell’Università, in conformità ai criteri stabiliti nel protocollo d’intesa tra la Regione e l’Università, violi l’art. 117, terzo comma, Cost., poiché contrasterebbe con il principio fondamentale in materia di istruzione e ricerca scientifica posto dall’art. 5 del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell’articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419), nonché l’art. 33 Cost., che riconosce l’autonomia universitaria, e l’art. 120 Cost.;
c) se l’art. 14, commi 2 e 3, della medesima legge regionale, nel fissare una diversa durata del Consiglio di indirizzo e verifica, nonché del direttore scientifico degli IRCCS rispetto a quella stabilita dall’atto di intesa Stato-Regioni del 1° luglio 2004, violi l’art. 117, terzo comma, Cost., in relazione ai principi fondamentali posti dal d.lgs. 16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell’articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3), nonché l’atto di intesa Stato-Regioni del 1° luglio 2004 e il principio di leale collaborazione di cui all’art. 120 Cost.
d) se l’art. 14, commi 4 e 9, della legge regionale impugnata, nel rimettere, rispettivamente, l’approvazione dello schema contrattuale del direttore scientifico e la determinazione del trattamento economico della stessa in capo alla Giunta regionale, violi l’art. 117, terzo comma, Cost., in quanto contrasterebbe con l’art. 5 del d.lgs. n. 288 del 2003, il quale prevede che il direttore scientifico sia nominato dal Ministro della salute, sentita la Regione interessata, e non già dalla stessa Regione.
e) se l’art. 14, comma 7, della medesima legge regionale, nello stabilire che la gestione commissariale degli IRCCS regionali termina entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge stessa, violi l’art. 117, terzo comma, Cost., in quanto contrasterebbe con l’art. 19 del d.lgs. n. 288 del 2003, il quale subordina l’applicazione delle disposizioni dello stesso decreto alla conclusione della procedura di riconoscimento del carattere scientifico degli IRCCS che, per i due Istituti regionali, sarebbe ancora in corso di definizione.
2. – In relazione alle censure concernenti l’art. 14 della legge della Regione Puglia n. 12 del 2005, questa Corte prende atto dell’intervenuta rinuncia parziale al ricorso ad opera del ricorrente, alla quale ha fatto seguito la formale accettazione da parte della Regione Puglia, con la conseguenza che, ai sensi dell’art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio in parte qua.
3. – Le questioni sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri avverso l’intero titolo II della legge regionale impugnata sono inammissibili.
La censura prospettata genericamente in relazione all’art. 81 Cost. appare assertiva e priva di qualunque, sia pur minima, argomentazione a sostegno. Essa, pertanto, in conformità a quanto più volte chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, non supera la soglia dell’ammissibilità (cfr., da ultimo, sentenze n. 51 del 2006 e n. 360 del 2005).
Quanto alla censura sollevata in relazione all’art. 117, terzo comma, Cost., l’inammissibilità si rivela sotto più profili.
Innanzitutto, l’Avvocatura evoca quale parametro interposto, asseritamente leso dalla disposizione regionale, l’art. 16 del d.lgs. n. 76 del 2000 e lamenta la violazione del principio fondamentale da esso dettato.
Tuttavia, il ricorrente omette di specificare quale sia tale principio, mentre una precisazione in proposito deve ritenersi necessaria secondo quanto già affermato da questa Corte nella sentenza n. 73 del 2004. Specificazione che appare ancor più essenziale dal momento che la disposizione in oggetto presenta un contenuto eterogeneo. Inoltre, il ricorrente omette di individuare le ragioni per cui l’intero Titolo II della legge regionale si porrebbe in contrasto con l’art. 16 citato, nonché di svolgere argomentazioni a sostegno della doglianza.
Anche tale censura, dunque, risulta sostanzialmente oscura e generica, e pertanto deve essere dichiarata inammissibile.
4. – Quanto alle censure concernenti l’art. 12 della legge regionale impugnata, deve essere accolta, in via preliminare, l’eccezione di inammissibilità formulata dalla Regione Puglia in relazione alle disposizioni diverse dai commi 1 e 5. Il ricorso, infatti, contiene specifiche argomentazioni solo in riferimento a quanto disposto nei suddetti commi e, d’altronde, anche la proposta di impugnazione contenuta nella relazione del Ministro per gli affari regionali ed allegata alla delibera del Consiglio dei ministri riferisce le doglianze del ricorrente sull’art. 12 della legge regionale in esame ai soli commi 1 e 5.
Nel ricorso viene contestata la violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., sotto il profilo dell’asserito contrasto con il principio fondamentale in materia di istruzione e ricerca scientifica posto dall’art. 5 del d.lgs. n. 517 del 1999, nonché dell’art. 33 e dell’art. 120 Cost.
Quest’ultima censura è inammissibile, in quanto priva di qualunque motivazione. In ogni caso il riferimento al parametro in questione è inconferente rispetto al contenuto delle norme impugnate; né il richiamo dell’art. 120, secondo comma, Cost., al principio di leale collaborazione, potrebbe in alcun modo consentire di superare il fatto che la disciplina legislativa sottoposta allo scrutinio di questa Corte nel caso di specie non ha relazione con la disciplina del potere sostitutivo straordinario del Governo contenuta nella richiamata disposizione costituzionale.
Le rimanenti censure non sono fondate.
L’art. 12, comma 1, della legge regionale n. 12 del 2005 autorizza il direttore generale dell’Azienda ospedaliera universitaria “Policlinico” di Bari ad incrementare la dotazione organica fino ad un massimo del 12%. Analoga previsione è contenuta nel comma 5 con riguardo al direttore generale dell’Azienda ospedaliera universitaria di Foggia, autorizzato ad incrementare la dotazione organica del 4%.
Nelle more del giudizio è intervenuta la legge regionale 22 novembre 2005, n. 14, recante «Modificazioni agli articoli 12 e 14 della legge regionale 12 agosto 2005, n. 12 (Seconda variazione al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2005)», la quale ha introdotto, nel predetto art. 12, i commi 2-bis, 2-ter e 9-bis, ed ha sostituito il secondo periodo del comma 9.
In particolare, per quanto qui rileva, il comma 2-bis ha autorizzato anche il direttore generale dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Foggia a procedere alla copertura a tempo indeterminato dei posti risultanti dall’incremento della dotazione organica previsto dal comma 5, come già disponeva, del resto, il comma 3 per il direttore generale dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Bari.
Tali modifiche, tuttavia, non incidono in alcun modo, neppure dal punto di vista sostanziale, sulle disposizioni oggetto di specifica impugnazione (ossia i commi 1 e 5), con la conseguenza che non si pone alcun problema di valutazione della rilevanza dello ius superveniens ai fini della decisione del ricorso.
La legge regionale n. 12 del 2005 è solo l’ultima, in ordine di tempo, di una serie di leggi con cui la Regione Puglia ha autorizzato le Aziende ospedaliero-universitarie a procedere all’aumento della dotazione organica con previsioni del tutto analoghe a quelle oggi oggetto di censura (si vedano, in tal senso, l’art. 8 della legge regionale n. 19 del 2003, e l’art 33, comma 5) della legge regionale n. 1 del 2005, e che non risultano essere state impugnate dallo Stato.
Il ricorrente sostiene che le disposizioni censurate violerebbero il principio fondamentale espresso dall’art. 5 del d.lgs. n. 517 del 1999, recante la disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed Università, dal momento che non richiederebbero, ai fini della decisione in ordine all’aumento dell’organico delle Aziende ospedaliere universitarie, l’intesa con il rettore dell’Università.
Tale censura, tuttavia, evidenzia un’erronea interpretazione della disposizione evocata a parametro interposto.
Il richiamato art. 5 del d.lgs. n. 517 del 1999, infatti, al comma 1, dispone che «i professori e i ricercatori universitari, che svolgono attività assistenziale presso le aziende e le strutture di cui all’articolo 2 sono individuati con apposito atto del direttore generale dell’azienda di riferimento d’intesa con il rettore, in conformità ai criteri stabiliti nel protocollo d’intesa tra la regione e l’università relativi anche al collegamento della programmazione della facoltà di medicina e chirurgia con la programmazione aziendale. Con lo stesso atto, è stabilita l’afferenza dei singoli professori e ricercatori universitari ai dipartimenti di cui all’articolo 3, assicurando la coerenza fra il settore scientifico-disciplinare di inquadramento e la specializzazione disciplinare posseduta e l’attività del dipartimento».
Dal tenore letterale della disposizione si desume che la necessità del raggiungimento di un’intesa tra direttore generale e rettore – da adottarsi secondo i criteri definiti dai protocolli d’intesa tra Regione ed Università – si riferisce alla specifica individuazione dei professori e ricercatori universitari che dovranno essere destinati a svolgere attività assistenziale all’interno dell’azienda ospedaliera e non già alla definizione della dotazione organica dell’azienda stessa (che semmai può essere vincolata dai protocolli di intesa fra Regione ed Università previsti dall’art. 1 del d.lgs. n. 517 del 1999 ai commi 1 e 2). In altri termini, l’intesa è richiesta solo con riguardo all’atto che concretamente individua il personale universitario che dovrà essere assegnato alla struttura sanitaria e per il quale si rende necessaria la partecipazione dell’Università.
In conclusione, l’art. 12 non viola né l’art. 117, terzo comma, dal momento che non contrasta con il principio evocato nel ricorso introduttivo del presente giudizio, né, tanto meno, l’art. 33 Cost., poiché non è in grado, di per sé, di determinare alcuna compressione dell’autonomia universitaria.
dichiara estinto, il giudizio concernente l’art. 14 della legge della Regione Puglia 12 agosto 2005, n. 12 (Seconda variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’intero titolo II della legge della Regione Puglia 12 agosto 2005, n. 12, sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 12, commi 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, della legge della Regione Puglia 12 agosto 2005, n. 12, sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 12, commi 1 e 5, della legge della Regione Puglia 12 agosto 2005, n. 12, sollevate, in relazione all’art. 120 Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 12, commi 1 e 5, della legge della Regione Puglia 12 agosto 2005, n. 12, sollevate, in relazione all’art. 117, terzo comma, e all’art. 33 Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 2006.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 9 novembre 2006.