Ordinanza n. 358 del 2006

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N. 358

ANNO 2006

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori:

- Franco                                            BILE                                        Presidente

- Giovanni Maria                              FLICK                                        Giudice

- Francesco                                       AMIRANTE                                     "

- Ugo                                                DE SIERVO                                     "

- Romano                                         VACCARELLA                               "

- Paolo                                              MADDALENA                                "

- Alfio                                              FINOCCHIARO                              "

- Alfonso                                          QUARANTA                                   "

- Franco                                            GALLO                                            "

- Luigi                                              MAZZELLA                                    "

- Gaetano                                         SILVESTRI                                      "

- Sabino                                            CASSESE                                          "

- Maria Rita                                      SAULLE                                           "

- Giuseppe                                        TESAURO                                        "

- Paolo Maria                                   NAPOLITANO                                "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 8 della delibera legislativa dell’Assemblea regionale siciliana 20 gennaio 2006 (disegno di legge n. 1095 – stralcio II), recante «Riproposizione di norme in materia di variazione di spesa», promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, notificato il 27 gennaio 2006, depositato in cancelleria il 4 febbraio 2006 ed iscritto al n. 11 del registro ricorsi 2006.

Udito nella camera di consiglio del 27 settembre 2006 il Giudice relatore Paolo Maddalena.

Ritenuto che con ricorso notificato il 27 gennaio 2006 e depositato il 4 febbraio 2006 il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 81, quarto comma, e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 8 della delibera legislativa dell’Assemblea regionale siciliana 20 gennaio 2006 (disegno di legge n. 1095 – stralcio II), recante «Riproposizione di norme in materia di variazione di spesa»;

che il ricorrente sostiene, in punto di fatto, che l’impugnato art. 8 costituisce la integrale riproposizione della previsione dettata dall’art. l8, comma 11, della delibera legislativa dell’Assemblea regionale siciliana 7 dicembre 2005 (disegno di legge n. 1084), recante «Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie», già impugnata dallo stesso Commissario per violazione dell’art. 97 della Costituzione;

che quest’ultima previsione non è divenuta efficace, in quanto il Presidente della Regione ne ha omesso la pubblicazione, al fine di consentire l’immediata operatività delle restanti disposizioni (non censurate) della medesima delibera legislativa, in ossequio alla volontà dell’Assemblea regionale siciliana espressa con l’ordine del giorno n. 635 approvato nella seduta del 16 dicembre 2005;

che l’Assemblea regionale siciliana, nella seduta del 20 gennaio 2006, ha peraltro approvato il disegno di legge n. 1095 – stralcio II, dal titolo «Riproposizione di norme in materia di variazione di spesa», il quale, accanto a norme che presentano sostanziali modifiche rispetto al testo del disegno di legge n. 1084, ne comprende altre, come l’articolo 8, oggetto della presente censura, di contenuto sostanzialmente identico rispetto a quello delle disposizioni già in precedenza impugnate;

che la disposizione, nello specifico, prevede l’erogazione di un contributo «nella misura forfetaria di 15 migliaia di euro per ciascun socio» della cooperativa edilizia “La Gazzella – lotto 214 di Messina”, indipendentemente dalla valutazione dell’andamento del contenzioso in atto pendente;

               che il ricorrente rimarca che l’amministrazione regionale, interpellata per fornire chiarimenti, non ha fatto pervenire alcun elemento circa la congruità dello stanziamento previsto per far fronte all’erogazione del contributo in questione;

che, peraltro, il presidente della cooperativa, i cui soci sono destinatari dei benefici economici, avrebbe segnalato, con nota del 25 gennaio 2006, che lo stanziamento disposto è assolutamente insufficiente, in quanto i soggetti individuati dalle norme sono 46 mentre il legislatore autorizza «una spesa complessiva di 300 migliaia di euro sufficienti a soddisfarne soltanto 20»;

               che, secondo il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, la norma impugnata da un lato si porrebbe in contrasto con l’articolo 81, quarto comma, della Costituzione, per carenza della copertura finanziaria, dall’altro (e sotto il profilo da ultimo evidenziato) sarebbe pure viziata da «intrinseca irragionevolezza, non essendo comprensibile la previsione di uno stanziamento che palesemente non consentirà» l’erogazione del predetto beneficio a tutti i destinatari, con conseguente violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione;

che non si è costituita la Regione Siciliana.

Considerato che il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 81, quarto comma, e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 8 della delibera legislativa dell’Assemblea regionale siciliana 20 gennaio 2006 (disegno di legge n. 1095 – stralcio II), recante «Riproposizione di norme in materia di variazione di spesa»;

che, successivamente all’impugnazione proposta, la predetta delibera legislativa è stata promulgata (come legge della Regione Siciliana 6 febbraio 2006, n. 8) con omissione del censurato articolo 8;

che l’intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall’Assemblea regionale, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualche efficacia, privando così di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale (sentenza n. 351 del 2003);

che, pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (v., ex multis, ordinanze n. 231 e n. 309 del 2006), deve dichiararsi cessata la materia del contendere.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

               dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in epigrafe.

               Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 2006.

Franco BILE, Presidente

Paolo MADDALENA, Redattore

Depositata in Cancelleria il 7 novembre 2006.