ORDINANZA N. 349
ANNO 2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, e 4, commi 1, 2, 3, 4, 5, della delibera legislativa della Regione Siciliana approvata il 20 gennaio 2006 (disegno di legge n. 1095-stralcio IV), recante “Riproposizione di norme nel settore sanitario ed in materia di personale. Istituto regionale dell’olivo e dell’olio”, promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, notificato il 27 gennaio 2006, depositato in cancelleria il 6 febbraio 2006 ed iscritto al n. 16 del registro ricorsi 2006.
Udito nella camera di consiglio del 27 settembre 2006 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro.
Ritenuto che, con ricorso notificato il 27 gennaio 2006, depositato il successivo 6 febbraio, il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha promosso questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1; 4, commi 1, 2 , 3, 4, 5, della delibera legislativa della Regione Siciliana approvata dall’Assemblea regionale nella seduta del 20 gennaio 2006, recante “Riproposizione di norme nel settore sanitario ed in materia di personale. Istituto regionale dell’olivo e dell’olio” (disegno di legge n. 1095-stralcio IV), in riferimento agli artt. 3, 51, 81, quarto comma, 97, 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione;
che, ad avviso del ricorrente, l’art. 1, comma 1, citato, concernente la trasformazione del rapporto convenzionale dei medici della medicina dei servizi, viola l’art. 97 della Costituzione, in quanto i medici interessati dalla disposizione sono circa 600 a fronte di «circa 100» posti vacanti nelle piante organiche delle Aziende sanitarie siciliane nelle corrispondenti discipline e, sebbene detto numero sia destinato ad aumentare a seguito della definizione delle procedure di approvazione della rideterminazione delle piante organiche delle citate Aziende, non è dato conoscere né i tempi per siffatta definizione né se vi sarà sufficiente disponibilità di posti per assorbire i medici destinatari della norma, con conseguente mantenimento in posizione soprannumeraria di un indeterminato numero di medici, per un tempo indefinito;
che l’art. 4 citato riproduce, con modifiche, l’art. 19, commi 4, 5, 30 e 43, della delibera legislativa n. 1084, approvata dalla Assemblea regionale siciliana il 7 dicembre 2005, impugnata con distinto ricorso in relazione agli artt. 3, 51, 81, quarto comma, 97 e 117, lettera o), della Costituzione, senza che le modifiche permettano di ritenere superate le censure formulate in riferimento a detta norma;
che, infatti, l’unica novità rispetto all’art. 19 citato è costituita dall’indicazione e dalla copertura degli oneri finanziari necessari per fare fronte alla previsione del terzo comma dell’art. 4 citato, che permette l'accesso alla prima fascia dirigenziale dei soggetti che, allo stato, ricoprono incarichi di livello dirigenziale generale, mentre l’art. 4, comma 5, citato, prorogando un termine scaduto, vulnera il canone della ragionevolezza, ponendosi in contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione.
Considerato che il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 51, 81, quarto comma, 97, 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1; 4, commi 1, 2 , 3, 4, 5, della delibera legislativa della Regione Siciliana approvata dall’Assemblea regionale nella seduta del 20 gennaio 2006, recante “Riproposizione di norme nel settore sanitario ed in materia di personale. Istituto regionale dell’olivo e dell’olio” (disegno di legge n. 1095-stralcio IV);
che, successivamente all'impugnazione, la predetta delibera legislativa è stata pubblicata come legge della Regione siciliana 6 febbraio 2006, n. 10 (Riproposizione di norme nel settore sanitario ed in materia di personale. Istituto regionale dell’olivo e dell’olio), con omissione di tutte le disposizioni oggetto di censura;
che l’intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall’Assemblea regionale, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualche efficacia, privando così di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale (ordinanze n. 231, n. 136 e n. 111 del 2006);
che, pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 2006.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Giuseppe TESAURO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 27 ottobre 2006.