Ordinanza n. 301 del 2006

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N. 301

ANNO 2006

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-  Franco                                                        BILE                          Presidente

-  Giovanni Maria                                          FLICK                          Giudice

-  Francesco                                                   AMIRANTE                      “

-  Ugo                                                            DE SIERVO                      “

-  Romano                                                      VACCARELLA                “

-  Paolo                                                          MADDALENA                 “

-  Alfio                                                           FINOCCHIARO               “

-  Alfonso                                                      QUARANTA                    “

-  Franco                                                        GALLO                             “

-  Luigi                                                           MAZZELLA                     “

-  Gaetano                                                      SILVESTRI                       “

-  Sabino                                                        CASSESE                          “

-  Maria Rita                                                  SAULLE                            “

-  Giuseppe                                                    TESAURO                         “

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell’articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), promosso con ordinanza del 23 maggio 2005 dalla Commissione tributaria provinciale di Milano, nel giudizio tributario vertente tra Luigi Galimberti e il Comune di Lissone, iscritta al n. 44 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell’anno 2006.

            Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

            udito nella camera di consiglio del 21 giugno 2006 il Giudice relatore Franco Gallo.

            Ritenuto che, nel corso di un giudizio tributario promosso da un contribuente avverso il provvedimento con il quale il Comune di Lissone aveva rifiutato il rimborso dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) versata dallo stesso contribuente per gli anni dal 1995 al 2004, la Commissione tributaria provinciale di Milano, con ordinanza del 23 maggio 2005, ha sollevato, in riferimento agli articoli 23, 70 e 76 della Costituzione, questione di legittimità dell’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell’articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), «nella parte in cui, in contrasto a quanto stabilito quale principio direttivo dall’art. 4 comma 1 lettera a) della Legge Delega n. 421/1992 [rectius: art. 4, comma 1, lettera a), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante «Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione della disciplina in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale»], limita il diritto al rimborso delle somme ICI versate e non dovute al periodo d’imposta di tre anni anziché al periodo d’imposta dell’ultimo decennio»;

            che la Commissione rimettente premette, in punto di fatto: a) che il contribuente – proprietario di tre aree iscritte nel catasto del Comune di Lissone al foglio 5, particelle n. 62, n. 80 e n. 306, sulle quali insistono l’abitazione principale (particella n. 62) e l’«annesso giardino» (particelle n. 62, n. 80 e n. 306) – chiede il rimborso delle somme versate nel decennio dal 1995 al 2004 per l’ICI concernente l’area di cui alla particella n. 306, ed eccepisce l’illegittimità costituzionale del menzionato art. 13 del d. lgs. n. 504 del 1992, nella parte in cui limita «agli ultimi tre anni» il diritto al rimborso dell’imposta; b) che, nel definire un precedente giudizio promosso dal medesimo contribuente avverso gli avvisi di accertamento e di liquidazione dell’ICI riguardanti l’area di cui alla predetta particella n. 306, la stessa Commissione aveva annullato gli avvisi impugnati, affermando che «il terreno di cui al foglio 5 mappale 306» non è «assoggettabile autonomamente ad I.C.I.», in quanto «area pertinenziale dell’abitazione principale»;

            che, tanto premesso, la Commissione tributaria provinciale di Milano, con unico provvedimento: a) pronuncia sentenza, con la quale – richiamata la motivazione della menzionata sentenza di annullamento degli avvisi di accertamento e di  liquidazione dell’ICI riguardanti l’area di cui alla predetta particella n. 306, qualificata tale area pertinenza dell’abitazione principale e ritenuta, perciò, l’area stessa non autonomamente assoggettabile all’ICI – dichiara non dovuta l’imposta pagata dal contribuente per il decennio dal 1995 al 2004 ed ordina il rimborso delle somme dallo stesso versate limitatamente ai periodi d’imposta dal 2002 al 2004, in quanto l’art. 13 del d. lgs. n. 504 del 1992 «limita il rimborso agli ultimi tre anni»; b) pronuncia ordinanza, con la quale, riguardo alla domanda di rimborso delle somme versate per i periodi d’imposta dal 1995 al 2001, solleva la predetta questione di legittimità costituzionale;

            che, secondo la Commissione rimettente, il censurato art. 13, comma 1, del d. lgs. n. 504 del 1992 violerebbe: a) l’art. 76 Cost., perché, prevedendo che il contribuente può chiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute ai fini dell’ICI «entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento», si pone in contrasto con il principio direttivo di cui al menzionato art. 4, comma 1, lettera a), della legge di delegazione n. 421 del  1992, laddove questo dispone che «il rimborso è limitato all’imposta pagata per il periodo decorrente dall’ultimo acquisto per atto tra vivi dell’area e, comunque, per un periodo non eccedente i dieci anni»; b) l’art. 23 Cost., per il quale nessuna prestazione patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge; c) l’art. 70 Cost., che attribuisce alle due Camere l’esercizio della funzione legislativa;

            che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l’inammissibilità e, comunque, per l’infondatezza della questione.

            Considerato che la Commissione tributaria provinciale di Milano dubita, in riferimento agli articoli 23, 70 e 76 della Costituzione, della legittimità dell’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell’articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421);

            che la norma censurata, nel disciplinare i rimborsi dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), stabilisce che, nel caso di «somme versate e non dovute», il rimborso può essere richiesto «entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento» (primo periodo) e che, con riguardo allo specifico caso di imposta indebitamente pagata «per le aree divenute inedificabili», il rimborso deve essere richiesto «entro il termine di tre anni dalla data in cui le aree sono state assoggettate al vincolo di inedificabilità» e «spetta limitatamente all’imposta pagata […] per il periodo di tempo decorrente dall’ultimo acquisto per atto tra vivi dell’area e, comunque, per un periodo non eccedente dieci anni, a condizione che il vincolo perduri per almeno tre anni» (terzo periodo, abrogato – a decorrere dal 1° gennaio 1998 – dall’art. 58, comma 1, lettera c, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante «Istituzione dell’imposta sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali»);

            che il giudice a quo, chiamato a decidere sull’impugnazione del provvedimento con il quale il Comune di Lissone ha rifiutato il rimborso dell’ICI pagata da un contribuente per gli anni dal 1995 al 2004 riguardo ad un’area di proprietà di quest’ultimo: a) con sentenza, ha qualificato detta area come pertinenza dell’abitazione principale e pertanto non autonomamente assoggettabile all’ICI, ha dichiarato non dovuta l’imposta pagata per il predetto decennio ed ha ordinato il rimborso delle sole somme versate per le annualità dal 2002 al 2004, in quanto l’«art. 13 D. Lgs. 504/92 limita il rimborso agli ultimi tre anni»; b) con ordinanza redatta in calce alla sentenza – relativamente al rimborso dell’imposta chiesto per le annualità dal 1995 al 2001 –, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’«art. 13, comma 1», dello stesso d. lgs. n. 504 del 1992, nella parte in cui «limita il diritto al rimborso delle somme ICI versate e non dovute al periodo d’imposta di tre anni anziché al periodo d’imposta dell’ultimo decennio»; 

            che, per lo stesso rimettente, la norma censurata violerebbe: a) l’art. 76 Cost., perché, nel prevedere la suddetta limitazione triennale al rimborso dell’ICI, si pone in contrasto con il principio direttivo di cui all’art. 4, comma 1, lettera a), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione della disciplina in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale), il quale stabilisce che «il rimborso è limitato all’imposta pagata per il periodo di tempo decorrente dall’ultimo acquisto per atto tra vivi dell’area e, comunque, per un periodo non eccedente dieci anni»; b) l’art. 23 Cost.; c) l’art. 70 Cost.;

            che, preliminarmente, la difesa dello Stato eccepisce l’inammissibilità della questione, perché il giudice a quo, non avendo precisato la data di assoggettamento al vincolo di inedificabilità  dell’area oggetto d’imposta, avrebbe omesso di indicare una circostanza indispensabile per il controllo della Corte costituzionale sulla rilevanza, essendo detta data decisiva sia per individuare le norme applicabili, ratione temporis, ai rimborsi dell’ICI chiesti nel giudizio principale per i periodi d’imposta dal 1995 al 2001, sia per verificare la tempestività delle istanze di rimborso, sia per  accertare la sussistenza delle condizioni del rimborso stesso;

            che l’eccezione è infondata, perché è basata sull’erroneo presupposto che la fattispecie dedotta nel giudizio a quo attiene al rimborso dell’ICI pagata per le aree fabbricabili successivamente  divenute  inedificabili;

            che invece, come già rilevato, la Commissione tributaria rimettente non fa riferimento ad una sopravvenuta inedificabilità dell’area, ma, mediante il richiamo della ratio decidendi di una precedente sentenza concernente l’imponibilità ai fini dell’ICI della medesima area, afferma che quest’ultima, dovendo qualificarsi pertinenza dell’abitazione principale, non è autonomamente assoggettabile all’imposta e, conseguentemente, ritiene che l’ICI chiesta a rimborso nella specie è stata indebitamente pagata per l’illegittimo assoggettamento dell’area stessa ad autonoma imposizione;

            che la questione è manifestamente inammissibile, per diversi e concorrenti motivi;

            che, quanto alla dedotta violazione dell’art. 76 Cost., il giudice a quo prospetta la censura in termini incerti e, comunque, contraddittori;

            che, infatti, il rimettente censura l’art. 13, comma 1, del d. lgs. n. 504 del 1992 sia nella parte in cui «sancisce che il contribuente può chiedere […] il rimborso delle somme non dovute ai fini dell’ICI entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento» (motivazione dell’ordinanza di rimessione), sia nella parte in cui «limita il diritto al rimborso delle somme ICI versate e non dovute al periodo d’imposta di tre anni anziché al periodo d’imposta dell’ultimo decennio» (dispositivo della stessa ordinanza);

            che, conseguentemente, il giudice a quo censura la norma, tanto nella parte in cui stabilisce un termine triennale di decadenza per esercitare il diritto al rimborso dell’ICI non dovuta, quanto nella  parte in cui, nella sua interpretazione, fissa un limite quantitativo dell’imposta rimborsabile, in misura non eccedente all’ICI corrisposta per tre annualità;

            che l’incertezza nell’individuazione della norma sottoposta a censura induce incertezza anche in ordine all’individuazione della norma della legge di delegazione n. 421 del 1992, che si assume violata;

            che, in particolare, il rimettente non chiarisce se l’eccesso di delega denunciato consista (come sembrerebbe evincersi dalla motivazione dell’ordinanza di rimessione) nella fissazione di un termine triennale di decadenza per l’esercizio del diritto al rimborso dell’ICI non dovuta, che – a suo avviso – la legge delega non prevedrebbe, ovvero (come sembrerebbe evincersi dal dispositivo della stessa ordinanza) nella previsione di un limite massimo quantitativo all’entità dell’ICI rimborsabile, pari all’imposta pagata per tre annualità, che – sempre a suo avviso – l’art. 4, comma 1, lettera a), numero 12, della stessa legge delega, fisserebbe, invece, in un importo non eccedente le dieci annualità di imposta;

            che, pertanto, tale incertezza sui termini della questione sollevata, ne comporta la manifesta inammissibilità (v., ex plurimis, ordinanze n. 114 del 2006, n. 246 del 2005, n. 159 del 2003); e ciò anche a prescindere dalla considerazione che la norma interposta di cui al citato art. 4, comma 1, lettera a), numero 12, della legge delega riguarda esclusivamente l’ipotesi, non oggetto del giudizio principale, di sopravvenuta inedificabilità dell’area fabbricabile, e che il terzo periodo del censurato comma 1 dell’art. 13 del d.lgs. n. 504 del 1992, come già rilevato, è stato abrogato – a decorrere dal 1° gennaio 1998 – dall’art. 58, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 446 del 1997;

            che, quanto alla dedotta violazione degli artt. 23 e 70 Cost., il giudice a quo non giustifica in alcun modo il richiamo di tali parametri, con la conseguenza che la questione sollevata in riferimento agli stessi è manifestamente inammissibile per carenza di motivazione sulla non manifesta infondatezza (v., ex plurimis, ordinanza n.  14 del 2006);

            Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi avanti la Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

            dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell’articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), sollevata, in riferimento agli articoli 23, 70 e 76 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Milano con l’ordinanza in epigrafe.

            Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2006.

Franco BILE, Presidente

Franco GALLO, Redattore

Depositata in Cancelleria il 20 luglio 2006.