Ordinanza n. 14 del 2006

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ORDINANZA N. 14

ANNO 2006

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori:

-         Annibale                           MARINI                                Presidente

-         Franco                              BILE                                      Giudice

-         Francesco                         AMIRANTE                               "

-         Ugo                                  DE SIERVO                               "

-         Romano                            VACCARELLA                        "

-         Paolo                                MADDALENA                          "

-         Alfio                                 FINOCCHIARO                        "

-         Alfonso                            QUARANTA                             "

-         Franco                              GALLO                                      "

-         Luigi                                 MAZZELLA                              "

-         Gaetano                            SILVESTRI                                "

-         Sabino                              CASSESE                                   "

-         Maria Rita                        SAULLE                                    "

-         Giuseppe                          TESAURO                                 "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 420–ter del codice di procedura penale e 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), promosso con ordinanza del 28 ottobre 2004 dal Giudice di pace di Udine, nel procedimento a carico di Fabio Ciprian, iscritta al n. 177 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell’anno 2005.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 30 novembre 2005 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro.

Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale a carico di Fabio Ciprian, con ordinanza del 28 ottobre 2004, il Giudice di pace di Udine ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli articoli 420-ter del codice di procedura penale e 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), in riferimento agli artt. 2, 3 (non esplicitamente evocato, ma desumibile dalla motivazione della ordinanza di rimessione), 24, primo e secondo comma, e 111, secondo e quarto comma, della Costituzione;

che il giudice rimettente, sulla base dell’eccezione sollevata dal difensore della parte civile, ha così motivato la propria ordinanza: «visto l’art. 420-ter c.p.p. e verificato altresì che l’art. 2 del D.L. 274/2000 – comma 1 lettera a) ne esclude l’applicazione nel procedimento davanti al G.d.P., dovendosi pertanto evincere una disparità possibile di trattamento che a questo punto investe non tanto e solamente la questione di un possibile diverso trattamento a garanzia della parte imputato rispetto al processo avanti al Tribunale; pertanto visti gli artt. 2 Costituzione, 24 Costituzione commi I e II, nonché 111 commi II e IV e considerata la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle questioni di incostituzionalità sollevata dalla difesa di P.C., nonché il più ampio ambito della differenza dei riti processuali, da questo Giudice»;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità della questione.

Considerato che il Giudice di pace di Udine ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli articoli 420-ter del codice di procedura penale e 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), in riferimento agli artt. 2, 3, 24, primo e secondo comma, e 111, secondo e quarto comma, della Costituzione;

che l’ordinanza di rimessione con la quale è stata sollevata la predetta questione, in punto di non manifesta infondatezza, è assolutamente priva di motivazione, perché omette di spiegare le ragioni del ritenuto contrasto della norma denunciata con i parametri evocati e, in punto di rilevanza, essa si connota per scarsa chiarezza nell’esposizione oltre che per la lacunosità nella individuazione della fattispecie oggetto del giudizio a quo;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt.26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 420-ter del codice di procedura penale e 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, primo e secondo comma, e 111, secondo e quarto comma, della Costituzione, dal Giudice di pace di Udine, con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 2006.

 Annibale MARINI, Presidente

Alfio FINOCCHIARO, Redattore

Depositata in Cancelleria il 20 gennaio 2006.