ORDINANZA N. 246
ANNO 2005
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai Signori:
- Piero Alberto CAPOTOSTI Presidente
- Fernanda CONTRI Giudice
- Guido NEPPI MODONA "
- Annibale MARINI "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 1, ultimo periodo, della legge 7 febbraio 1979, n. 29, in relazione all’articolo 1, comma 4, della stessa legge (Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali) promosso con ordinanza del 6 marzo 2003 dalla Corte di cassazione nel procedimento civile vertente tra INPS e Maria Domenica De Santis, iscritta al n. 413 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell’anno 2003.
Visti gli atti di costituzione dell’INPS e di Maria Domenica De Santis nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 5 aprile 2005 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro;
uditi l’avvocato Claudio Martino per Maria Domenica De Santis e l’Avvocato dello Stato Francesco Lettera per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che la Corte di cassazione, sez. lavoro, con ordinanza del 28 novembre 2002 (r.o. n. 413 del 2003), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, primo comma, ultimo periodo, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 (Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali), in relazione all’art. 1, quarto comma, della legge stessa, «nella parte in cui non prevede la ricongiungibilità di periodi di contribuzione, ove questa sia stata versata (o accreditata, o comunque dovuta e non prescritta) – esclusivamente – presso gestioni previdenziali diverse per lavoratori autonomi (quali, nella specie, artigiani ed esercenti attività commerciali) gestite dall’INPS»;
che tale ordinanza è stata emessa nel corso del giudizio sul ricorso proposto dall’INPS nei confronti della decisione del Tribunale di Bari che, in riforma della sentenza pretorile, aveva accolto la domanda di Maria Domenica De Santis relativa al riconoscimento del proprio diritto alla ricongiunzione presso la gestione speciale per gli artigiani, gestita dallo stesso INPS, del periodo di contribuzione versata presso quella per gli esercenti attività commerciali, parimenti gestita dall’Istituto;
che il Collegio rimettente premette che, nella impugnata decisione del Tribunale di Bari, si osservava che, all’atto della propria domanda amministrativa di ricongiunzione (21 febbraio 1995), la De Santis, che era iscritta e versava contributi, a far tempo dal 1° gennaio 1986, ininterrottamente, presso la gestione speciale per gli artigiani, gestita dall’INPS, poteva far valere altresì più di otto anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa presso la medesima gestione, e che in precedenza la stessa era stata iscritta ad aveva versato contributi, dall’1° gennaio 1965 al 30 settembre 1985, alla gestione speciale per gli esercenti attività commerciali, parimenti gestita dall’INPS, concludendosi che, pertanto, la stessa aveva diritto, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 29 del 1979, alla ricongiunzione richiesta;
che, avverso tale decisione, l’INPS aveva proposto ricorso per cassazione, rilevando che, sebbene la ricongiunzione prevista dall’art. 2, primo comma, della legge n. 29 del 1979 presso gestioni diverse dall’Assicurazione generale obbligatoria riguardi anche le gestioni speciali per lavoratori autonomi gestite dall’Istituto, tuttavia, per questi ultimi restano ferme, in forza dell’ultimo periodo dello stesso art. 2, primo comma, «le disposizioni di cui all’art. 1, quarto comma», con la conseguenza che la ricongiunzione stessa può effettuarsi solo presso gestioni sostitutive, esclusive od esonerative dell’, ma sempre per lavoratori dipendenti, e non presso gestioni speciali per lavoratori autonomi;
che l’ordinanza di rimessione – dopo avere compiuto una ricostruzione degli istituti della totalizzazione e della ricongiunzione, entrambi diretti ad agevolare, con diverse modalità e diversi esiti, l’utilizzazione integrale della contribuzione versata, ai fini del diritto e della misura del trattamento pensionistico – rileva che, per i lavoratori autonomi, iscritti a gestioni speciali gestite dall’INPS, restano ferme, a norma dell’ultimo periodo del primo comma dell’art. 2 della legge n. 29 del 1979, le disposizioni di cui all’art. 1, quarto comma, della stessa legge; in forza di tale rinvio, detti lavoratori possono esercitare la facoltà di chiedere la ricongiunzione, sia presso l’Assicurazione generale obbligatoria, che presso gestioni previdenziali sostitutive, esclusive o esonerative, solo se possono «far valere, all’atto della domanda, un periodo di contribuzione di almeno cinque anni immediatamente antecedente nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti oppure in due o più gestioni previdenziali diverse dalla predetta assicurazione generale obbligatoria», non risultando, quindi, prevista la ricongiunzione di periodi di contribuzione, ove questa sia stata versata solo presso diverse gestioni previdenziali per lavoratori autonomi gestite dall’INPS, in violazione del principio di uguaglianza, anche sotto il profilo della ragionevolezza, in dipendenza della oggettiva discriminazione, o comunque del trattamento non paritario, rispetto a tutti gli altri lavoratori, subordinati, autonomi e professionisti, in pregiudizio dei lavoratori autonomi che siano stati iscritti esclusivamente a gestioni previdenziali gestite dall’INPS;
che, sempre secondo il giudice rimettente, la norma impugnata si porrebbe altresì in contrasto con la garanzia costituzionale, ex art. 38, secondo comma, della Costituzione, di adeguatezza delle prestazioni pensionistiche, ed in genere previdenziali, alle esigenze di vita – che non si esaurisce nella “garanzia delle esigenze minime” – risultando irragionevolmente derogato, soltanto in pregiudizio dei lavoratori autonomi che siano iscritti esclusivamente a gestioni previdenziali diverse gestite dall’INPS, lo standard di adeguatezza che, mediante la ricongiunzione, è garantito, invece, a tutti gli altri lavoratori “mobili”;
che, secondo il Collegio rimettente, «esula – dallo scrutinio del giudice rimettente – la verifica circa la sindacabilità – da parte della Corte costituzionale – delle scelte discrezionali del legislatore, in ordine alle modalità ed ai tempi della ricongiunzione e della totalizzazione di periodi contributivi, nonché in ordine alla introduzione, nel caso di specie, del diritto alla ricongiunzione dei periodi assicurativi – di regola più vantaggiosa, ma talora non priva di oneri per l’assicurato – che consentirebbe di porre rimedio alla situazione denunciata»;
che nell’ordinanza di rimessione si osserva ancora che «lungi dall’influire sulle condizioni per la rimessione della questione di legittimità costituzionale, i prospettati limiti – alla sindacabilità di scelte discrezionali del legislatore, appunto – restano, infatti, affidati alla valutazione della stessa Corte costituzionale e ne condizionano – in caso di accoglimento – la scelta del tipo di pronuncia, essenzialmente, fra declaratoria di inammissibilità e pronuncia additiva di principio o a dispositivo additivo generico»;
che nel giudizio si sono costituite la parte privata del giudizio principale, insistendo per la declaratoria di incostituzionalità, e l’INPS, che ha concluso per l’inammissibilità, l’irrilevanza e, comunque, per l’infondatezza della questione;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, insistendo per la declaratoria di manifesta inammissibilità o, comunque, di infondatezza della questione.
Considerato che, come risulta dalla precedente esposizione, l’ordinanza è perplessa in quanto il giudice rimettente, avanzando l’ipotesi che la questione sollevata possa essere ritenuta inammissibile, per essere il relativo petitum oggetto di discrezionalità legislativa, propone a questa Corte un ventaglio di soluzioni possibili, che vanno dalla inammissibilità alla pronuncia additiva di principio;
che, pertanto, fra il dispositivo dell’ordinanza e la motivazione sussiste una incongruenza che rende perplessa la valutazione del fondamento giuridico della questione e lascia trasparire un uso distorto dell’incidente di costituzionalità (cfr., in proposito, ordinanze n. 108 del 1997 e n. 425 del 1992);
che, di conseguenza, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, primo comma, ultimo periodo, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 (Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione, con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2005
F.to:
Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Giuseppe Di Paola, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 24 giugno 2005.