ORDINANZA N. 300
ANNO 2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 6, primo comma, 28, primo comma, 70 e 93, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica del 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), promosso con ordinanza del 21 giugno 2005 dal Giudice di pace di Barra, nel procedimento civile vertente tra Gavini Salvatore e le Poste Italiane s.p.a., iscritta al n. 564 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell’anno 2005.
Visto l’atto di costituzione delle Poste Italiane s.pa.;
udito nell’udienza pubblica del 20 giugno 2006 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro;
udito l’avvocato Molé Marcello per le Poste Italiane s.p.a.
Ritenuto che il Giudice di pace di Barra, con ordinanza del 21 giugno 2005, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli articoli 6, primo comma, 28, primo comma, 70 e 93, primo comma, del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), nonché dei principi ispiratori e degli obiettivi della «Carta della qualità del servizio pubblico postale», emanata con decreto ministeriale 26 febbraio 2004 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2004), in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione;
che, secondo l’ordinanza di rimessione, il d.P.R. n. 156 del 1973 e la citata «Carta della qualità del servizio pubblico postale» disciplinano la responsabilità del gestore del servizio postale, stabilendo che, in caso di ritardo nel recapito di pacco postale, anche in riferimento al servizio di «Postacelere», il diritto al risarcimento del danno subìto dall’utente è limitato alla sola indennità prevista dalle norme e dalle direttive impugnate;
che, ad avviso del giudice a quo, a seguito della trasformazione dell’Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni in Poste Italiane s.p.a, società con scopo di lucro, sarebbero prive di ragionevole giustificazione le disposizioni che prevedono dette limitazioni della responsabilità della società che gestisce il servizio postale;
che, pertanto, le norme e direttive impugnate, in violazione dell’art. 3 Cost., realizzerebbero una irragionevole disparità di trattamento tra gli imprenditori commerciali, in quanto stabiliscono in favore del solo «soggetto imprenditoriale di grande dimensione» una disciplina che limita la responsabilità per l’attività di impresa, dando luogo ad ostacoli di ordine economico e sociale che incidono sulla libertà e sull’eguaglianza dei cittadini, impedendo altresì il pieno sviluppo della persona umana e vulnerando un diritto fondamentale, in contrasto con l’art. 2 Cost.;
che si è costituita in giudizio Poste Italiane s.p.a., chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata;
che la parte, anche nella memoria depositata in prossimità dell’udienza pubblica, ha eccepito l’inammissibilità della questione, in quanto l’art. 2 del d.P.R. n. 156 del 1973 è stato abrogato dall’art. 218 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche);
che, inoltre, a suo avviso, la disciplina della responsabilità per inadempimento censurata dal rimettente rinviene la sua ratio giustificatrice negli oggettivi caratteri di complessità ed onerosità del servizio e, pertanto, le norme impugnate non realizzano un ingiustificato privilegio in favore della società che lo gestisce.
Considerato che il Giudice di pace di Barra, con ordinanza del 21 giugno 2005, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli articoli 6, primo comma, 28, primo comma, 70 e 93, primo comma, del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), nonché dei principi ispiratori e degli obiettivi della «Carta della qualità del servizio pubblico postale», emanata con d.m. 26 febbraio 2004 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2004);
che una delle norme impugnate – l’art. 6, comma primo, del d.P.R. n. 156 del 1973 – è stata abrogata anteriormente all’ordinanza di rimessione dall’art. 218 del d.lgs. n. 259 del 2003; tuttavia, il rimettente, nel sollevare la questione di legittimità costituzionale, ha omesso di prendere in esame l’effetto dell’avvenuta abrogazione di detta disposizione e, quindi, non ha svolto alcuna argomentazione in ordine alla perdurante applicabilità della medesima ai fini della definizione del giudizio principale, con conseguente manifesta inammissibilità della questione (per tutte, ordinanze n. 144 del 2003; n. 184 del 2002);
che le censure «dei principi ispiratori e degli obiettivi» della “Carta della qualità del servizio pubblico postale”, emanata con decreto del Ministro delle comunicazioni, in qualità di Autorità di regolamentazione, in data 26 febbraio 2004, sono manifestamente inammissibili, in quanto non hanno ad oggetto norme primarie, suscettibili del sindacato di legittimità costituzionale di questa Corte (per tutte, ordinanze n. 125 del 2006 e n. 193 del 2004).
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 6, primo comma, 28, primo comma, 70 e 93, primo comma, del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), nonché dei principi ispiratori e degli obiettivi della «Carta della qualità del servizio pubblico postale», emanata con decreto ministeriale 26 febbraio 2004, sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, dal Giudice di pace di Barra, con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2006.
Franco BILE, Presidente
Giuseppe TESAURO, Redattore
Depositata in Cancelleria il 20 luglio 2006.