Ordinanza n. 170 del 2006

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ORDINANZA N. 170

ANNO 2006

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Annibale            MARINI                                           Presidente

- Franco               BILE                                                  Giudice

- Giovanni Maria  FLICK                                                    ”

- Francesco          AMIRANTE                                            ”

- Ugo                   DE SIERVO                                            ”

- Romano             VACCARELLA                                       ”

- Paolo                 MADDALENA                                        ”

- Alfio                 FINOCCHIARO                                      ”

- Alfonso             QUARANTA                                           ”

- Franco               GALLO                                                   ”

- Luigi                 MAZZELLA                                            ”

- Gaetano             SILVESTRI                                             ”

- Sabino               CASSESE                                               ”

- Maria Rita         SAULLE                                                 ”

- Giuseppe           TESAURO                                              ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 609-octies del codice penale, promosso con ordinanza del 14 dicembre 2004 dal Tribunale di Milano, iscritta al n. 186 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell’anno 2005.

         Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 2006 il Giudice relatore Gaetano Silvestri.

Ritenuto che, con ordinanza deliberata il 14 dicembre 2004, il Tribunale di Milano, nona sezione penale, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 609-octies del codice penale, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione;

che nel giudizio a quo si procede, secondo quanto riferito dal Tribunale rimettente, con riguardo alla condotta di due uomini i quali, in evidente stato di ubriachezza, avvicinando in ora notturna due donne che camminavano in una strada urbana, avevano dapprima rivolto loro «pesanti apprezzamenti», e poi «erano passati alle vie di fatto, palpeggiando loro i glutei»;

che per tale condotta, nei confronti dell’unico agente identificato, è stata elevata imputazione per il delitto di «violenza sessuale di gruppo», come delineato all’art. 609-octies cod. pen.;

che in esito al giudizio, celebrato con rito abbreviato, il pubblico ministero e la difesa dell’imputato hanno fatto concorde richiesta di applicazione dell’attenuante di cui all’art. 609-bis, terzo comma, cod. pen., norma con la quale il legislatore, immediatamente dopo aver delineato le figure delittuose di violenza sessuale individuale, ha prescritto una diminuzione della pena, in misura non eccedente i due terzi, per i casi di «minore gravità»;

che secondo il rimettente, pur dovendosi condividere il giudizio di ridotta valenza offensiva del fatto contestato, la richiesta delle parti non può essere accolta, posto che la fattispecie circostanziale invocata non è applicabile al reato previsto dall’art. 609-octies cod. pen., come più volte ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità;

che d’altra parte, a parere del Tribunale, la condotta in contestazione è stata correttamente qualificata come «violenza sessuale di gruppo», reato per la cui integrazione è sufficiente la mera presenza di più persone sul luogo e nel momento del fatto, anche se una sola tra esse ponga materialmente in essere gli atti sessuali descritti al precedente art. 609-bis cod. pen., purché si tratti di soggetti che forniscano un contributo causale alla realizzazione dell’illecito;

che il rimettente, stabilita l’inapplicabilità al caso di specie dell’attenuante di cui al terzo comma dell’art. 609-bis cod. pen., assume che una siffatta disciplina sarebbe in contrasto con i principi costituzionali di ragionevolezza e di finalizzazione della pena alla rieducazione del condannato;

che nell’attuale quadro normativo – introdotto dalla legge 15 febbraio 1996, n. 66 (Norme contro la violenza sessuale) – la soppressione del tradizionale distinguo tra violenza carnale ed atti di libidine, con la conseguente previsione di valori edittali di pena comuni a tutti gli «atti sessuali» connotati da violenza effettiva o presunta, trova compensazione, secondo il Tribunale, in un sistema di circostanze attenuanti idoneo a consentire il necessario adeguamento della sanzione al caso concreto;

che in questa logica si inseriscono, a parere del rimettente, la previsione del terzo comma dell’art. 609-bis, applicabile anche quando la violenza sessuale monosoggettiva sia aggravata ex art. 609-ter cod. pen.; l’analoga previsione di cui al terzo comma dell’art. 609-quater, che consente riduzioni di pena nei casi riguardanti vittime minori d’età; le stesse figure circostanziali concernenti la «violenza sessuale di gruppo», cioè le attenuanti configurate per il concorrente che abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato, e per quello che sia stato indotto alla partecipazione per effetto dell’indebita influenza da altri esercitata (art. 609-octies, terzo comma, in relazione all’art. 112, primo comma, numeri 3 e 4, e terzo comma, cod. pen.);

che costituirebbe un’anomalia, in un quadro siffatto, l’assenza di una fattispecie circostanziale che consenta di modulare il trattamento della «violenza sessuale di gruppo» non con riguardo a profili «soggettivi» concernenti singoli partecipi, ma relativamente alla dimensione «oggettiva» del fatto che, per il contesto e le modalità di esecuzione, presenti una valenza offensiva minore di altre ipotesi riconducibili alla medesima figura incriminatrice;

che, secondo il Tribunale, la disciplina in questione contrasterebbe con l’art. 27 Cost., posto che una sanzione inadeguata all’entità del fatto ed alla capacità criminale del reo sarebbe priva di funzionalità rieducativa;

che la stessa disciplina presenterebbe, d’altra parte, almeno due profili di irragionevolezza: il primo, «intrinseco alla fattispecie prevista dall’art. 609-octies», consisterebbe nella preclusa possibilità di differenziare adeguatamente, sul piano sanzionatorio, il trattamento di «fatti incidenti in misura notevolmente diversa sull’interesse giuridico da tutelare»; sarebbe incongruo, in secondo luogo, il diverso regime delineato per fatti di gravità assimilata dallo stesso legislatore, come la violenza sessuale monosoggettiva (nei casi in cui ricorre una delle circostanze di cui all’art. 609-ter cod. pen.) e la «violenza sessuale di gruppo», condotte per le quali sono fissati identici valori edittali di pena: mentre infatti, nel trattamento del caso concreto, la sanzione per la condotta individuale può essere ridimensionata eliminando l’aggravante attraverso il meccanismo comparativo regolato dall’art. 69 cod. pen., per la violenza di gruppo, delineata quale autonoma figura di reato, detto strumento non è utilizzabile, e tale situazione dilata gli effetti dell’assenza di una specifica previsione attenuante per i casi di «minore gravità»;

che dunque la normativa impugnata contrasterebbe con l’art. 3 Cost., secondo il rimettente, sia per l’identità di trattamento riservato a situazioni di differente gravità, sia per la difformità del trattamento conseguente a condotte di pari offensività.

Considerato che analoga questione di legittimità costituzionale della disciplina della «violenza sessuale di gruppo», nella parte in cui non prevede una circostanza attenuante per i «casi di minore gravità», è già stata dichiarata non fondata da questa Corte, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., con la sentenza n. 325 del 2005 (deliberata successivamente all’ordinanza di rimessione del Tribunale di Milano);

che con la citata sentenza questa Corte ha ribadito il proprio orientamento (espresso sin dalla sentenza n. 26 del 1979) secondo cui la determinazione del trattamento sanzionatorio per condotte penalmente rilevanti rientra nella discrezionalità del legislatore, salva la possibilità di sindacato per scelte palesemente arbitrarie o irragionevoli, tali da evidenziare un uso distorto di tale discrezionalità;

che,  per la specifica disciplina in esame, si è ritenuta improponibile una diretta comparazione con le regole concernenti la violenza sessuale monosoggettiva, attesa la peculiare gravità dell’offesa recata da più persone riunite, e che l’omessa previsione di un’attenuante per i «casi di minore gravità», malgrado la latitudine dei comportamenti riconducibili alla norma incriminatrice, non è stata ritenuta palesemente irragionevole, arbitraria o ingiustificata, così da determinare un contrasto con l’art. 3 Cost. (e dunque, in forza della pretesa incongruenza della pena, la violazione dell’art. 27, terzo comma, Cost.);

che l’ordinanza di rimessione in esame non prospetta elementi nuovi o argomentazioni tali da indurre questa Corte a rivedere le conclusioni già espresse sulla questione sollevata;

che, pertanto, detta questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 609-octies del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Tribunale di Milano, nona sezione penale, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 2006.

Annibale MARINI, Presidente

Gaetano SILVESTRI, Redattore

Depositata in Cancelleria il 21 aprile 2006.