SENTENZA N. 325
ANNO 2005
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Piero Alberto CAPOTOSTI Presidente
- Guido NEPPI MODONA Giudice
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 609-octies del codice penale (Violenza sessuale di gruppo), promosso, nell'ambito di un procedimento penale, dal Tribunale di Ravenna con ordinanza del 13 agosto 2004, iscritta al n. 960 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 2004.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 22 giugno 2005 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto in fatto
1. - Il Tribunale di Ravenna ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 609-octies del codice penale (Violenza sessuale di gruppo), «nella parte in cui non è prevista l'applicabilità dell'attenuante dei casi di minore gravità».
Il rimettente premette che due soggetti, imputati dei delitti previsti dagli artt. 609-octies, 582 e 337 cod. pen., avevano chiesto, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., l'applicazione della pena nella misura, rispettivamente, di un anno e sei mesi e di un anno, sei mesi e dieci giorni di reclusione, e che il pubblico ministero aveva prestato il proprio consenso, sul presupposto che l'attenuante per i “casi di minore gravità”, prevista con riferimento ai reati di cui agli artt. 609-bis e 609-quater cod. pen., fosse applicabile anche alla fattispecie in esame.
La pena base individuata dalle parti per il reato di violenza sessuale di gruppo (fattispecie per cui è prevista una pena minima di sei anni di reclusione) era stata infatti diminuita a due anni e otto mesi di reclusione grazie alla ritenuta applicabilità della circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 609-bis, terzo comma, cod. pen.; su tale pena base erano state applicate le attenuanti generiche, disposto l'aumento per la continuazione e, infine, apportata la diminuzione per il patteggiamento.
Ad avviso del Tribunale rimettente, avuto riguardo ai mezzi, alle modalità esecutive ed alle circostanze dell'azione - i due imputati, in evidente stato di ebbrezza all'interno di uno stabilimento balneare affollato, si erano avvicinati alla persona offesa, le avevano toccato i glutei; uno dei due aveva tentato di baciarla, non riuscendo nell'intento per la reazione della vittima che veniva infatti soccorsa dalle numerose persone presenti sul luogo – sarebbe configurabile l'attenuante in questione, ove normativamente prevista, posto che, tenuto conto della modestia della «qualità e quantità della violenza sessuale posta in essere», la «condotta delittuosa ha avuto conseguenze lievi sotto il profilo della violazione della libertà sessuale» e del «danno fisico e psichico subito» dalla persona offesa.
Il giudice a quo afferma di concordare con la giurisprudenza di legittimità sia quando esclude che l'attenuante ad effetto speciale possa estendersi alla fattispecie di cui all'art. 609-octies cod. pen., sia quando sostiene che «la previsione di un trattamento sanzionatorio più grave si connette al riconoscimento di un peculiare disvalore della partecipazione simultanea di più persone, in quanto una tale condotta partecipativa imprime al fatto un grado di lesività più intenso»; ritiene, invece, non condivisibili le argomentazioni con le quali la medesima Corte di cassazione ha dichiarato manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., analoga questione di legittimità costituzionale della norma censurata.
Ad avviso del giudice a quo, infatti, proprio l'ampia nozione di «atto sessuale» contenuta nell'art. 609-bis cod. pen. consente di sollevare nuovamente la questione di legittimità costituzionale dell'art. 609-octies cod. pen, nella parte in cui non prevede una circostanza attenuante per i casi di minore gravità.
Alla stregua della giurisprudenza di legittimità, atto sessuale è infatti - prosegue il rimettente - qualsiasi atto, anche di breve durata, diretto ed idoneo a compromettere la libertà della persona attraverso l'eccitazione o il soddisfacimento dell'istinto sessuale dell'agente; non vi sarebbe quindi dubbio che in mancanza di un reato di «molestie sessuali», anche un «palpeggiamento» dei glutei, per quanto di brevissima durata, rientrando nella nozione di atto sessuale, può integrare il delitto di violenza sessuale.
In caso di violenza sessuale di gruppo, l'omessa previsione di un'attenuante in relazione alle ipotesi di minore gravità e la conseguente applicazione di una pena sproporzionata determinerebbero pertanto una irragionevole disparità di trattamento rispetto alla medesima condotta di ridotta offensività realizzata da un solo agente e punita in modo sensibilmente più lieve dall'art. 609-bis, terzo comma, cod. pen.
L'incoerenza del sistema sarebbe ancora più evidente ove si consideri che la circostanza attenuante della minore gravità opera anche nei casi di violenza sessuale aggravata dall'età della vittima, anche se inferiore a dieci anni (art. 609-ter, secondo comma, cod. pen.), e di atti sessuali con minorenne, anche se di età inferiore a dieci anni (art. 609-quater, quarto comma, cod. pen.). Lo stesso «atto sessuale» di ridotta offensività potrebbe cioè essere sanzionato con la pena di un anno e otto mesi di reclusione se compiuto da una sola persona, e con la pena minima di sei anni di reclusione se posto in essere da due persone.
Ad avviso del rimettente, la sproporzione e l'irragionevolezza del trattamento sanzionatorio si pone altresì in contrasto con il principio della funzione rieducativa della pena (art. 27, comma terzo, Cost.).
2. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata.
Ad avviso dell'Avvocatura, la mancata previsione della circostanza attenuante dei “casi di minore gravità” prevista dall'art. 609-bis cod. pen. è frutto di una ragionevole e condivisibile scelta del legislatore, alla luce della particolare gravità del reato di violenza sessuale di gruppo che, proprio perché posto in essere da più persone riunite, può «ingenerare più violenti traumi psichici nella vittima» e desta maggiore allarme sociale.
Considerato in diritto
1. - Il Tribunale di Ravenna dubita, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 609-octies del codice penale (Violenza sessuale di gruppo), nella parte in cui, a differenza di quanto dispone l'art. 609-bis, terzo comma, dello stesso codice, relativo al delitto di violenza sessuale, non prevede l'applicabilità dell'attenuante dei “casi di minore gravità”.
Il rimettente, dopo avere sommariamente descritto i fatti di causa, precisa che le modalità e le circostanze della condotta e la modesta entità, sia sul piano quantitativo che su quello qualitativo, degli atti di violenza sessuale posti in essere in danno della persona offesa renderebbero configurabile, ove fosse applicabile anche alla violenza sessuale di gruppo, l'attenuante dei casi di minore gravità. Sulla base di tale premessa, il giudice a quo rileva che la nozione assai ampia di atto sessuale, tale da comprendere, alla stregua di una costante giurisprudenza di legittimità, qualsiasi atto lesivo della libertà di autodeterminazione della persona offesa nella sua sfera sessuale, nonché l'assenza di uno specifico reato di «molestie sessuali», nel quale potrebbero essere comprese le ipotesi di minore gravità, rendono la disciplina censurata irragionevole e contrastante con il principio di eguaglianza, essendo evidente la disparità di trattamento riservata al medesimo atto sessuale di “minore gravità” a seconda che la condotta venga realizzata da un solo soggetto ovvero da più persone riunite.
L'incoerenza del sistema risulterebbe ancora più evidente tenendo presente che la circostanza attenuante della “minore gravità” - che comporta una diminuzione di pena sino a due terzi - opera anche nei confronti delle ipotesi di violenza sessuale aggravate dall'età della vittima, inferiore a quattordici o a dieci anni, per le quali l'art. 609-ter, primo comma, numero 1, e secondo comma, cod. pen. prevede, rispettivamente, la pena da sei a dodici anni e da sette a quattordici anni di reclusione, e del delitto di atti sessuali con minorenne, per il quale l'art. 609-quater, quarto comma, cod. pen. prevede la pena da sette a quattordici anni di reclusione ove l'età della persona offesa sia inferiore a dieci anni.
Ad avviso del rimettente, la sproporzione e l'irragionevolezza del diverso trattamento sanzionatorio, a seconda che la medesima condotta sia posta in essere da una persona singola o da più persone riunite, sarebbe talmente rilevante da porsi in contrasto anche con il principio della funzione rieducativa della pena.
2. – La questione non è fondata.
3. - L'originaria disciplina dei delitti contro la libertà sessuale, inseriti nel capo I del titolo IX (Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume) del libro secondo del codice penale, è stata interamente abrogata dalla legge 15 febbraio 1996, n. 66, che ha al contempo inserito gli articoli da 609-bis a 609-decies nella sezione del codice dedicata ai delitti contro la libertà personale, facente parte del titolo relativo ai delitti contro la persona.
Ai fini della presente decisione assume rilievo in primo luogo la concentrazione nell'unico delitto di violenza sessuale (art. 609-bis cod. pen.) delle fattispecie di violenza carnale e di atti di libidine violenti, rispettivamente previste negli artt. 519 e 521 del testo originario del codice penale. La condotta del nuovo delitto di violenza sessuale consiste nel costringere taluno a compiere o subire, con violenza, minaccia o abuso di autorità, atti sessuali, i quali abbracciano ora una gamma assai vasta di comportamenti, caratterizzati dall'idoneità a incidere comunque sulle facoltà della persona offesa di autodeterminarsi liberamente nella propria sfera sessuale.
A fronte di una nozione di atto sessuale che continua ad avere come punti di riferimento da un lato la congiunzione carnale e dall'altro gli atti di libidine, ma intende distaccarsi dalla fisicità e materialità della distinzione per apprestare una più comprensiva ed estesa tutela contro qualsiasi comportamento che costituisca una ingerenza nella piena autodeterminazione della sfera sessuale, il legislatore ha avvertito l'esigenza di introdurre una circostanza attenuante per i casi di minore gravità (art. 609-bis, terzo comma, cod. pen.). Mediante una consistente diminuzione (in misura non eccedente i due terzi) della pena prevista per il delitto di violenza sessuale (fissata, nel minimo, in cinque anni di reclusione), risulta così possibile rendere la sanzione proporzionata nei casi in cui la sfera della libertà sessuale subisca una lesione di minima entità. L'attenuante si pone dunque quale temperamento degli effetti della concentrazione in un unico reato di comportamenti, tra loro assai differenziati, che comunque incidono sulla libertà sessuale della persona offesa, e della conseguente diversa intensità della lesione dell'oggettività giuridica del reato.
In particolare, la presente questione di legittimità costituzionale ha per oggetto la nuova fattispecie della violenza sessuale di gruppo, introdotta dalla legge n. 66 del 1996 nell'art. 609-octies cod. pen. La violenza sessuale di gruppo, costruita come un autonomo titolo di reato, è definita dalla norma in esame come «partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis» ed è punita con la reclusione da sei a dodici anni.
L'esigenza di prevedere un'autonoma ipotesi di reato rispetto alla violenza sessuale monosoggettiva e di sanzionarla con una pena più severa trova ragione, sul terreno della politica criminale, nella constatazione che l'aggressione commessa da più persone riunite, oltre a comportare una più intensa lesione del bene della libertà sessuale a causa della prevedibile reiterazione degli atti di violenza, vanifica le possibilità di difesa e di resistenza della vittima e la espone a forme di degradazione e di reificazione che rendono più grave e profondo il trauma psichico che comunque consegue a qualsiasi episodio di violenza sessuale.
Con riferimento al delitto in esame operano la circostanza attenuante speciale «per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato», relativa al contributo marginale prestato da un singolo concorrente nel reato, nonché le altre attenuanti previste dal quarto comma dell'art. 609-octies cod. pen. Secondo la giurisprudenza di legittimità non trova invece applicazione l'attenuante dei “casi di minore gravità”, contemplata dal terzo comma dell'art. 609-bis cod. pen., sia perché non richiamata dalla norma incriminatrice, sia perché, quando il legislatore ha voluto estenderla a fattispecie diverse dall'ipotesi base della violenza sessuale, lo ha espressamente previsto (vedi il terzo comma dell'art. 609-quater cod. pen., che descrive il delitto di atti sessuali con minorenne).
Le medesime ragioni che hanno ispirato l'introduzione della nuova fattispecie della violenza sessuale di gruppo giustificano, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'omessa previsione dell'attenuante dei “casi di minore gravità”; in particolare, sussisterebbe un'evidente incompatibilità dell'attenuante in parola con l'oggettiva, eccezionale gravità di una ipotesi criminosa cui si accompagna una aggressione particolarmente intensa della sfera della libertà sessuale. Come emerge dai lavori preparatori della legge n. 66 del 1996, il delitto in esame presuppone comportamenti talmente violenti e un livello così intenso di costrizione della libertà sessuale della vittima da precludere l'applicazione dell'attenuante dei “casi di minore gravità”.
4. – Venendo ad esaminare le censure di legittimità costituzionale prospettate dal rimettente in riferimento all'art. 3 Cost., questa Corte ha costantemente affermato, sin dalla sentenza n. 26 del 1979, che la determinazione della qualità e della quantità delle sanzioni, e quindi la congruità della pena rispetto alla gravità del reato, rientrano nella discrezionalità del legislatore, salvo il sindacato di costituzionalità su scelte normative palesemente arbitrarie o radicalmente ingiustificate, ovvero contrastanti in modo manifesto con il canone della ragionevolezza, che si traducono in un uso distorto della discrezionalità (v. anche, tra le decisioni più recenti, sentenze n. 313 del 1995, n. 217 del 1996 e n. 287 del 2001, nonché ordinanze numeri 110 e 323 del 2002, n. 172 del 2003 e n. 158 del 2004). In particolare, questo indirizzo ha trovato applicazione anche con riferimento a questioni relative alla determinazione del minimo edittale della sanzione (sentenza di accoglimento n. 341 del 1994 e ordinanza di manifesta infondatezza n. 163 del 1996), nonché in caso di mancata previsione di una ipotesi attenuata per le violazioni di minor rilievo (ordinanza n. 456 del 1997).
Dalle decisioni sopra menzionate emerge, in particolare, che le sentenze di accoglimento per avere il legislatore superato il limite della ragionevolezza sono state pronunciate in situazioni in cui l'arbitrarietà delle scelte legislative derivava dal diretto confronto tra fattispecie di reato sostanzialmente identiche, ma sottoposte a diverso trattamento sanzionatorio (sentenze n. 102 del 1985, n. 341 del 1994 e n. 287 del 2001), ovvero in casi in cui era prevista la medesima pena sia per il delitto consumato (omicidio), sia per il tentativo del medesimo delitto (commesso da un militare contro un superiore: sentenza n. 26 del 1979).
5. - La presente questione di legittimità costituzionale non rientra all'evidenza nell'ambito dei limiti entro cui la Corte ha ritenuto di essere legittimata a sindacare l'esercizio del potere discrezionale del legislatore in tema di corrispondenza tra entità della pena e gravità del reato. E' infatti ragionevole ritenere, come già esposto in precedenza, che la violenza sessuale di gruppo, proprio a causa della presenza di più persone riunite, cagioni una lesione particolarmente grave e traumatica della sfera di autodeterminazione della libertà sessuale della vittima: tali caratteristiche differenziano anche sul terreno qualitativo la violenza di gruppo dagli atti di violenza sessuale posti in essere da una sola persona e giustificano la maggior severità del relativo trattamento sanzionatorio.
Ne emerge dunque una sostanziale diversità rispetto agli atti di violenza sessuale monosoggettiva, tale da rendere non proponibile una diretta comparazione, rilevante ai fini dell'art. 3 Cost., tra il trattamento sanzionatorio riservato ai due reati.
Malgrado la latitudine dei comportamenti in astratto idonei ad integrare gli atti sessuali che costituiscono l'elemento materiale di entrambi i reati, l'omessa previsione dell'attenuante dei “casi di minore gravità” non può quindi essere ritenuta espressione di una scelta del legislatore palesemente irragionevole, arbitraria o ingiustificata, contrastante con l'art. 3 Cost.
L'infondatezza della questione di legittimità costituzionale in riferimento al parametro di cui all'art. 3 Cost. rende altresì infondata la censura sollevata sotto il profilo della violazione dell'art. 27, terzo comma, Cost.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 609-octies del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Ravenna con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 2005.
Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente
Guido NEPPI MODONA, Redattore
Depositata in Cancelleria il 26 luglio 2005.