Ordinanza n. 210 del 2002

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ORDINANZA N.210

 

ANNO 2002

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

- Cesare RUPERTO, Presidente

 

- Massimo VARI

 

- Riccardo CHIEPPA

 

- Gustavo ZAGREBELSKY

 

- Valerio ONIDA

 

- Carlo MEZZANOTTE

 

- Fernanda CONTRI

 

- Guido NEPPI MODONA

 

- Piero Alberto CAPOTOSTI

 

- Annibale MARINI

 

- Franco BILE

 

- Giovanni Maria FLICK

 

- Francesco AMIRANTE

 

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 12, comma 2, 14, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), e 1 e 4 del decreto ministeriale 3 novembre 1990, n. 327 (Regolamento in materia di patrocinio a spese dello Stato concernente le modalità per il pagamento dei compensi spettanti al difensore o al consulente tecnico di parte ed al consulente tecnico d’ufficio, per l’annotazione e l’anticipazione delle spese relative al procedimento nonché per il recupero di tali somme), promosso con ordinanza emessa il 4 maggio 2001 dalla Corte di assise di Agrigento sull’istanza promossa da Pamela Cellura, iscritta al n. 580 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell’anno 2001.

Visti l’atto di costituzione di Pamela Cellura nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 2002 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che la Corte di assise di Agrigento ha sollevato, in riferimento all’art. 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 12,  comma 2, e 14, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti) e degli art. 1 e 4 del decreto ministeriale 3 novembre 1990, n. 327 (Regolamento in materia di patrocinio a spese dello Stato concernente le modalità per il pagamento dei compensi spettanti al difensore o al consulente tecnico di parte ed al consulente tecnico d’ufficio, per l’annotazione e l’anticipazione delle spese relative al procedimento nonché per il recupero di tali somme), «nella parte in cui le predette norme, a fronte della scelta di revoca di costituzione della parte civile ammessa al beneficio, scelta assolutamente discrezionale e non motivata, non prevedono...la possibilità per l’Erario di recuperare dall’imputato condannato le spese anticipate a favore della parte civile ammessa al beneficio»;

che al riguardo il giudice a quo premette, in punto di fatto, di essere investito della decisione sulla richiesta di liquidazione del compenso presentata dal difensore delle parti civili, già ammesse al beneficio del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti e che hanno revocato la costituzione di parte civile prima della conclusione dei relativi processi, senza addurre «motivazione alcuna»;

che, ad avviso della Corte rimettente, non prevedendo le norme impugnate – nella particolare ipotesi della revoca di costituzione della parte civile ammessa al beneficio – la possibilità, per lo Stato, di «recuperare» dall’imputato condannato le spese anticipate a favore della medesima parte civile, si determinerebbe un contrasto con l’art. 97 della Costituzione, in quanto risulterebbero lesi i principi di buon andamento e di economicità che devono presiedere all’azione della pubblica amministrazione;

che nel giudizio ha spiegato atto di intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, chiedendo disporsi la restituzione degli atti al giudice rimettente per un nuovo scrutinio sulla rilevanza, alla luce delle modifiche apportate alla legge n. 217 del 1990 ad opera della legge 29 marzo 2001, n. 134;

 

che si è costituita, altresì, la parte privata, chiedendo dichiararsi manifestamente infondata e irrilevante la questione proposta, «dovendosi in ogni caso procedere alla liquidazione dei compensi al professionista per l’attività difensiva espletata e per le spese anticipate nel corso dei procedimenti penali».

Considerato che la richiesta di restituzione degli atti al giudice a quo per ius superveniens, formulata dalla difesa erariale, non può trovare accoglimento, giacché le modifiche introdotte dalla legge n. 134 del 2001 non presentano alcun rilievo ai fini dello specifico quesito sottoposto all’esame di questa Corte, vertendo lo stesso su di un peculiare profilo normativo che non è stato neppure indirettamente coinvolto dalla novella legislativa;

che, peraltro, l’esame del merito è comunque precluso dalla circostanza che il procedimento a quo – come emerge dalla ordinanza di rimessione – ha ad oggetto esclusivamente la richiesta di liquidazione del compenso spettante al difensore della parte civile già ammessa al patrocinio a spese dello Stato, sicché il tema del decidere è unicamente quello relativo all’an ed al quantum delle singole spettanze richieste, in rapporto alle tariffe professionali ed alla nota spese: un alveo decisorio, dunque, estremamente circoscritto e rispetto al quale la specifica doglianza proposta (mancata previsione di un meccanismo di "recupero" nei confronti dell’imputato) non presenta alcun nesso di pregiudizialità, così da rendere palesemente irrilevante il quesito stesso;

che, accanto a ciò, la questione proposta, mentre sottopone a censura le norme impugnate nella parte in cui non prevedono la possibilità per lo Stato di recuperare dall’imputato condannato le spese anticipate a favore della parte civile ammessa al beneficio, nulla dice a proposito del "modo" – costituzionalmente obbligato – attraverso il quale quella "possibilità" dovrebbe essere realizzata, trasferendo quindi su questa Corte il compito di riempire di contenuti normativi una pronuncia additiva, richiesta soltanto in termini del tutto generici. Una simile prospettazione è inammissibile, perché, tra l’altro, si fonda su di un vizio logico che mina alla radice la scrutinabilità del quesito: posto, infatti, che per ipotizzare un qualsiasi meccanismo di "recupero" occorrerebbe pur sempre presupporre l’esistenza di uno specifico titolo giuridico, è evidente come questo potrebbe essere rappresentato soltanto da una sentenza di condanna dell’imputato al risarcimento del danno nei confronti della parte civile, già ammessa al patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti; ma una simile "condanna" è evidentemente preclusa, nella specie, dal venir meno della parte civile e non può certo trovare "surrogati" nel sistema;

che la impugnativa rivolta nei confronti degli artt. 1 e 4 del decreto ministeriale 3 novembre 1990, n. 327, è inammissibile anche per l’ulteriore ragione che si tratta di disposizioni regolamentari, inidonee, come tali, a radicare la competenza di questa Corte nel giudizio incidentale sulle leggi (v., ex plurimis, ordinanza n. 297 del 2001);

che la questione deve essere pertanto dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 12, comma 2, e 14, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti) e degli artt. 1 e 4 del decreto ministeriale 3 novembre 1990, n. 327 (Regolamento in materia di patrocinio a spese dello Stato concernente le modalità per il pagamento dei compensi spettanti al difensore o al consulente tecnico di parte ed al consulente tecnico d’ufficio, per l’annotazione e l’anticipazione delle spese relative al procedimento nonché per il recupero di tali somme), sollevata, in riferimento all’art. 97 della Costituzione, dalla Corte di assise di Agrigento con l’ordinanza in epigrafe

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 2002.

 

Massimo VARI, Presidente

Giovanni Maria FLICK, Redattore

Depositata in Cancelleria il 23 maggio 2002.