ORDINANZA N. 136
ANNO 2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Annibale MARINI Presidente
- Franco BILE Giudice
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettera e), della delibera legislativa approvata dall’Assemblea regionale siciliana il 9 novembre 2005 (disegno di legge n. 988), recante “Disposizioni sul rilascio delle concessioni di beni demaniali e sull’esercizio diretto delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo”, promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, notificato il 16 novembre 2005, depositato in cancelleria il 24 novembre 2005 ed iscritto al n. 93 del registro ricorsi 2005.
Udito nella camera di consiglio dell’8 marzo 2006 il Giudice relatore Sabino Cassese.
Ritenuto che il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha promosso questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettera e), della delibera legislativa approvata dall’Assemblea regionale siciliana il 9 novembre 2005 (disegno di legge n. 988), recante “Disposizioni sul rilascio delle concessioni di beni demaniali e sull’esercizio diretto delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo”;
che, ad avviso del Commissario dello Stato, tale disposizione – secondo la quale la concessione dei beni demaniali marittimi è rilasciata, oltre che per servizi pubblici e per servizi e attività portuali produttive, anche per il «mantenimento di porzioni di strutture in regola sotto il profilo urbanistico, compatibilmente con le esigenze di cui alle precedenti categorie di utilizzazione» – viola gli artt. 9, 3 e 97 della Costituzione, nonché gli artt. 14 e 17 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito in legge cost. 26 febbraio 1948, n. 2, in relazione ai limiti posti al legislatore regionale in materia penale;
che, in particolare:
- la norma consentirebbe la sanatoria di immobili realizzati abusivamente sul demanio marittimo, purché costituiscano porzioni di strutture in regola sotto il profilo urbanistico, laddove per tali beni vige l’esplicito divieto di sanatoria a norma dell’art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, della legge 24 novembre 2003, n. 326; divieto ritenuto legittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 70 del 1975, con specifico riferimento alla tutela dell’ambiente e del paesaggio;
- l’applicazione della disposizione impugnata potrebbe avere in Sicilia effetti dirompenti sull’equilibrio del territorio e sulla tutela del paesaggio, consentendo una sostanziale sanatoria di manufatti realizzati sul demanio marittimo, in violazione delle disposizioni vigenti, per uso turistico, balneare, sportivo o ricreativo;
- la norma, introducendo una nuova fattispecie di demanio marittimo, non contemplata dall’art. 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 4 dicembre 1993, n. 494, violerebbe gli artt. 3 e 97 della Costituzione;
- alla luce dei principi di ragionevolezza ed eguaglianza, essa determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai cittadini delle altre Regioni e degli stessi cittadini siciliani, i quali, avendo realizzato illegittimamente un immobile su terreni esenti da vincoli o di minore qualità ambientale rispetto alle coste demaniali, soggiacciono invece alla pena della demolizione.
Considerato che il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha promosso, in riferimento agli artt. 9, 3 e 97 della Costituzione nonché agli artt. 14 e 17 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito in legge cost. 26 febbraio 1948, n. 2, questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettera e), della delibera legislativa approvata dall’Assemblea regionale siciliana il 9 novembre 2005 (disegno di legge n. 988), recante “Disposizioni sul rilascio delle concessioni di beni demaniali e sull’esercizio diretto delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo”;
che, successivamente all’impugnazione, la predetta delibera legislativa è stata promulgata e pubblicata come legge della Regione siciliana 29 novembre 2005, n. 15, con omissione della disposizione oggetto di censura;
che, pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (ordinanze n. 403 e n. 293 del 2005), è cessata la materia del contendere.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 2006.
F.to:
Annibale MARINI, Presidente
Sabino CASSESE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 31 marzo 2006.