Ordinanza n. 10 del 2006

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ORDINANZA N. 10

ANNO 2006

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

-      Annibale                          MARINI                                       Presidente

-      Giovanni Maria               FLICK                                              Giudice

-      Ugo                                 DE SIERVO                                          "

-      Romano                           VACCARELLA                                   "

-      Paolo                               MADDALENA                                    "

-      Alfio                                FINOCCHIARO                                  "

-      Alfonso                           QUARANTA                                        "

-      Franco                             GALLO                                                 "

-      Luigi                                MAZZELLA                                         "

-      Gaetano                           SILVESTRI                                          "

-      Sabino                             CASSESE                                             "

-      Maria Rita                       SAULLE                                               "

-      Giuseppe                         TESAURO                                            "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 3, primo comma, della legge 19 febbraio 1981 n. 27 (Provvidenze per il personale di magistratura), promossi con n. 5 ordinanze del Consiglio di Stato rispettivamente iscritte ai nn. da 172  a 176 del registro ordinanze 2005 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 14, prima serie speciale, dell’anno 2005.

            Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 2005 il Giudice relatore Luigi Mazzella.

Ritenuto che, nel corso di distinti giudizi promossi da Simi Ilaria ed altre, tutte magistrati ordinari, nei confronti del Ministero della giustizia e del Ministero dell’economia e delle finanze al fine di ottenere la corresponsione dell’“indennità giudiziaria” prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27 (Provvidenze per il personale di magistratura), anche durante il periodo di astensione dal lavoro per maternità e puerperio ai sensi dell’art. 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), il Consiglio di Stato - con più ordinanze del 22 novembre 2004 - ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, primo comma, della legge n. 27 del 1981 nella parte in cui esclude la corresponsione della predetta indennità nei periodi di assenza obbligatoria o facoltativa per maternità, di cui agli artt. 4 e 7 della legge n. 1204 del 1971;

            che, a giudizio del rimettente, tale esclusione darebbe luogo ad una ingiustificata disparità di trattamento rispetto al personale amministrativo delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie, nei cui confronti l’erogazione della medesima indennità - dapprima esclusa nei periodi di astensione obbligatoria dal lavoro per maternità e puerperio, in base all’art. 1 della legge 22 giugno 1988, n. 221 (Provvedimenti a favore del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie) - è stata disposta dall’art. 21 del d. P. R. 17 gennaio 1990, n. 44 (Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo del 26 settembre 1989 concernente il personale del comparto Ministeri ed altre categorie di cui all’art. 2 del d. P. R. 5 marzo 1986, n. 68), in tal senso applicato dal Ministero della giustizia con circolare n. 22 del 22 settembre 1993 della Direzione Generale dell’organizzazione giudiziaria e affari generali;

che, secondo il giudice a quo, l’univoca portata letterale della norma impugnata esclude in radice la debenza dell’emolumento nei periodi di assenza obbligatoria per maternità e puerperio, né alcuna disposizione successiva consente di affermare l’avvenuta abrogazione, anche tacita, di detta norma;

che la diversa natura della fonte regolatrice dei due rapporti di lavoro posti a confronto non è sufficiente di per sé ad escludere il vizio denunciato dal momento che la differenza di regime del rapporto di lavoro delle rispettive categorie considerate - quella dei magistrati e quella del personale amministrativo delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie (contrattualizzata la seconda, ma non la prima) - non osta alla configurabilità della prospettata disparità di trattamento: la circostanza che un tipo di rapporto trovi la sua fonte nella legge e l'altro in un contratto collettivo (anche prescindendo dalla natura lato sensu normativa di quest'ultimo) non esime, infatti, il legislatore dal rispetto dell’invocato precetto costituzionale (quand’anche il trattamento più favorevole venga introdotto da un contratto collettivo successivo alla legge), né preclude la verifica dell'osservanza di quel precetto; che il rimettente ritiene rilevante la questione in quanto la pretesa azionata dalle ricorrenti rinviene un ostacolo positivo proprio nella disposizione censurata;

che, come avverte il giudice a quo, la legittimità costituzionale della norma impugnata è stata più volte collaudata da questa Corte con riferimento a diversi parametri costituzionali, e in confronto con altre posizioni similari (sent. n. 238 del 1990

, n. 407 del 1996, e ord. n. 106 del 1997), mentre mai la Corte ha esaminato la questione, come posta dalle odierne ricorrenti, della disparità di trattamento tra le donne magistrato e le dipendenti del Ministero della giustizia addette alle cancellerie ed alle segreterie giudiziarie;

che, a giudizio del rimettente, la posizione delle diverse categorie di lavoratrici considerate non presenta differenze tali da giustificare l’attribuzione ad una sola del diritto a detta indennità, laddove l’identità di ratio dell’attribuzione ad entrambe del medesimo emolumento (ravvisabile nell’esigenza di compensare con un'ulteriore voce «retributiva» la gravosità dell'impegno connesso all’esercizio dell’attività giudiziaria, cui concorre anche il personale dirigente delle cancellerie e delle segreterie) impone di escludere la compatibilità di una disciplina differenziata dei relativi diritti tra classi di dipendenti del tutto omologhe, rispetto al parametro costituzionale che esige la parità di trattamento di situazioni uguali (sent. n. 476 del 2002

);

che ha spiegato intervento, con memoria depositata fuori termine, Anna Maria Cristaldi, soggetto estraneo al giudizio a quo.

Considerato che con le ordinanze in epigrafe il Consiglio di Stato ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione ed all’art. 21 del d. P. R. 17 gennaio 1990, n. 44, questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, primo comma, della legge 19 febbraio 1981, n. 27 (Provvidenze per il personale di magistratura) nella parte in cui esclude la corresponsione dell’indennità ivi prevista durante i periodi di astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi dell’art. 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri);

che, successivamente alla pronuncia delle ordinanze di rimessione, è entrata in vigore la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2005), il cui art. 1, comma 325, ha disposto che <<all’articolo 3, primo comma, della legge 19 febbraio 1981, n. 27, le parole “assenza obbligatoria o facoltativa previsti negli articoli. 4 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204” sono sostituite dalle seguenti “astensione facoltativa previsti dagli articoli 32 e 47, commi 1 e 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151>> (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53);

che la sopravvenuta modificazione del quadro normativo di riferimento impone il riesame da parte del rimettente della perdurante rilevanza della questione, competendo altresì al giudice a quo la preliminare valutazione in ordine all’applicabilità dello jus superveniens alla fattispecie sottoposta al suo esame.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

ordina la restituzione degli atti al Consiglio di Stato.

         Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della  Consulta, il 9 gennaio 2006.

Annibale MARINI, Presidente

Luigi MAZZELLA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 gennaio 2006.