SENTENZA N. 476
ANNO 2002
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Cesare RUPERTO Presidente
- Riccardo CHIEPPA Giudice
- Gustavo ZAGREBELSKY "
- Valerio ONIDA "
- Carlo MEZZANOTTE "
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
– Paolo MADDALENA "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), promosso con ordinanza emessa il 5 novembre 2001 dal Tribunale di Pisa, Giudice del lavoro, nel procedimento civile vertente tra G. G. e il Ministero della sanità, iscritta al n. 958 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell’anno 2002.
Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 2002 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.
Ritenuto in fatto
1. – Con ordinanza del 5 novembre 2001, il Giudice del lavoro presso il Tribunale di Pisa ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), nella parte in cui non prevede un indennizzo da parte dello Stato a favore degli operatori sanitari che, in occasione e durante il servizio, abbiano riportato danni permanenti all'integrità psicofisica conseguenti a infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da epatite.
2. – In fatto, il rimettente riferisce: (a) che la ricorrente nel giudizio di merito ha esposto di essere stata dipendente della Croce Rossa Italiana, con contratto a termine dal 24 gennaio al 24 luglio 1994, in qualità di aiuto ferrista di sala operatoria, e con mansioni, tra l'altro, di "lavaggio ferri, maneggio pinze ed aghi", sottoponendosi, prima dell'assunzione, alle analisi per la verifica della sana e robusta costituzione fisica; (b) che, nel corso dello svolgimento del rapporto, la stessa ricorrente era sottoposta ad analisi del sangue e, informata di essere affetta da epatite C, veniva allontanata dal lavoro nel giugno 1994, prima della scadenza dei termini previsti dal contratto; (c) che l'INAIL riconosceva all’interessata la percentuale inabilitante del 25%, costituendo a suo favore la relativa rendita; (d) che, inoltrata domanda alla competente ASL al fine di ottenere la liquidazione dell'indennizzo di cui alla legge n. 210 del 1992, la ricorrente la vedeva respingere con la motivazione che l'infezione era avvenuta a causa di contatto con sangue ed emoderivati e non a seguito di emotrasfusione, unica causa di contagio da epatite indennizzabile a norma della citata legge; infine, (e) che, stante il diniego dell’indennizzo per effetto dell'interpretazione fornita dalla ASL, la ricorrente citava in giudizio il Ministero della sanità, chiedendone la condanna al pagamento del "risarcimento del danno" ex legge n. 210 del 1992.
3. – A fronte della posizione assunta nel giudizio principale dall’amministrazione convenuta, nel senso dell’infondatezza della domanda alla stregua della legislazione vigente, il Tribunale solleva quindi questione di costituzionalità, dando seguito a quanto eccepito, in via subordinata, dalla parte ricorrente.
4. – Quanto alla rilevanza della questione, il giudice a quo osserva che essa è postulata dal contenuto stesso della domanda giudiziale, di liquidazione di un indennizzo a norma della legge n. 210 del 1992 per infezione da epatite contratta a causa di contatto con sangue ed emoderivati verificatosi nell’espletamento delle mansioni di infermiera svolte dalla ricorrente, mentre, ai sensi dell’impugnato art. 1, comma 3, della stessa legge n. 210, detto indennizzo è previsto solamente a favore di coloro che abbiano contratto la medesima patologia in conseguenza di emotrasfusione.
5. – Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, il giudice rimettente muove dal parallelo tra la disciplina stabilita per coloro che, incolpevolmente, abbiano contratto un’infezione da HIV o da epatite a seguito di una emotrasfusione, disciplina che per entrambi i casi prevede una tutela attraverso il riconoscimento di un indennizzo a carico dello Stato (art. 1, commi 2 e 3, della legge n. 210 del 1992), osservando come analoga parificazione di tutela non si riscontri, invece, sul diverso versante degli operatori sanitari che, per la tipologia delle mansioni svolte ("in occasione e durante il servizio", secondo il testo del comma 2 dell’art. 1 citato), si espongono al rischio di un contagio da HIV o da epatite.
Infatti, osserva il rimettente, mentre il comma 2 dell’art. 1 della legge prevede la corresponsione di un indennizzo a favore degli operatori sanitari che abbiano riportato danni permanenti alla integrità psico-fisica conseguenti a infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da infezione da HIV, nessuna tutela è assicurata all’operatore sanitario che, in occasione e durante il servizio, abbia riportato un’infezione da epatite a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti, a loro volta, da quest’ultima malattia.
Ad avviso del giudice a quo, questo vuoto di tutela della categoria da ultimo citata si porrebbe in contrasto con i parametri costituzionali invocati, e segnatamente: (a) con l’art. 3 della Costituzione, per l’irrazionale disparità di trattamento di identiche situazioni di fatto, posto che, prestandosi le anzidette situazioni alla "visione unificatrice" che è richiesta dalla giurisprudenza della Corte costituzionale per lo scrutinio di costituzionalità in questa materia (sentenza n. 423 del 2000), non sarebbe dato "rinvenire apprezzabili motivi per cui la violazione all’integrità fisica degli operatori sanitari che derivi da contatto con sangue contagiato da HIV ha diritto all’indennizzo, mentre non lo ha quella degli stessi operatori sanitari quando vengano in contatto con sangue contagiato da epatite virale, sebbene sia notorio che il rischio di entrare in contatto con l’uno anziché con l’altro è puramente casuale ed anzi, sul piano statistico è molto più frequente e, per alcuni casi, molto più letale la possibilità di contagio da epatite che non da HIV"; (b) con l’art. 32 della Costituzione, in quanto "se il legislatore ha inteso tutelare la salute – sia pure nella forma indennitaria – quando violata dall’epatite ed ha inteso tutelarla anche quando lesa dall’HIV, non si vede per quale ragione il bene primario degli operatori sanitari sia meritevole di tutela se il contatto è avvenuto con HIV e non anche con epatite"; (c) con l’art. 2 della Costituzione, per lesione del principio di solidarietà sociale in presenza di una situazione in cui la lesione al bene primario della salute deriva, senza alcun colpevole concorso della parte lesa, dall’espletamento di pratiche inerenti all’adempimento dei doveri professionali, che dovrebbero essere immuni da pericoli perché la circolazione del sangue e degli emoderivati è posta sotto il diretto controllo pubblico; (d) con l’art. 38 della Costituzione, in quanto per ipotesi sostanzialmente equiparabili tra loro non è previsto lo stesso trattamento assistenziale, e ciò in particolare per il rilievo secondo cui nel caso di diritti direttamente protetti dalla Costituzione, come il diritto alla salute, il legislatore potrebbe modellare equitativamente la misura dell’indennizzo, secondo una eventuale valutazione di compatibilità finanziaria (sentenza n. 226 del 2000), ma non escludere del tutto la tutela indennitaria (sentenza n. 118 del 1996).
Considerato in diritto
1. – Il Giudice del lavoro presso il Tribunale di Pisa dubita della legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), nella parte in cui non prevede un indennizzo da parte dello Stato a favore degli operatori sanitari che, in occasione e durante il servizio, abbiano riportato danni permanenti all’integrità psicofisica conseguenti a infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da epatiti.
Il giudice rimettente, nel formulare la questione di costituzionalità, ha presente il comma 2 dell’art. 1 della legge n. 210 del 1992, il quale prevede la corresponsione di un indennizzo a favore degli operatori sanitari che, in analoghe circostanze, abbiano riportato danni permanenti alla salute, quando il contatto sia avvenuto con sangue o suoi derivati provenienti da soggetti affetti da infezione da HIV. La mancata previsione dell’indennizzo nel caso delle epatiti violerebbe innanzitutto gli art. 3 e 32 della Costituzione, sotto il profilo del diverso trattamento normativo di ipotesi sostanzialmente uguali di danno alla salute; e violerebbe inoltre l’art. 38 della Costituzione, per la mancata attivazione di uno strumento assistenziale, necessario in forza del dovere di solidarietà sociale sancito dall’art. 2 della Costituzione.
2. – La questione è fondata.
Il legislatore del 1992 – nel predisporre misure a favore di quanti fossero stati colpiti da patologie determinate dalla somministrazione di sangue ed emoderivati infetti - ha previsto la corresponsione di un indennizzo a favore (a) dei contagiati da infezione da HIV a seguito di somministrazione di sangue e suoi derivati e (b) degli operatori sanitari che, "in occasione e durante il servizio", abbiano riportato danni permanenti all’integrità psicofisica conseguenti a infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da infezione da HIV (art. 1, comma 2, della legge n. 210 del 1992). In corrispondenza con quanto stabilito a favore dei soggetti indicati in (a), ha altresì previsto (art. 1, comma 3, della medesima legge) che i medesimi benefici spettino anche a coloro che presentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali. Nessuna provvidenza è disposta, invece, a favore degli operatori sanitari che abbiano contratto un’epatite a seguito di contatto con sangue e suoi derivati infetti, rompendosi così il parallelismo con la disciplina prevista a favore dei soggetti affetti da infezione da HIV, indicati in (b).
Il giudice rimettente denuncia, come totalmente ingiustificata, questa mancata previsione che, del resto, non trova alcuna spiegazione nei lavori preparatori della legge. E, in effetti, la ragione indennitaria, che giustifica le misure a vantaggio delle categorie previste e che il legislatore ha esplicitamente fondato sull’insufficienza dei controlli sanitari fino ad allora predisposti, vale allo stesso modo per la categoria di soggetti non prevista e dunque esclusa. In particolare, non si comprende, se non come una dimenticanza del legislatore, perché il personale sanitario, nei casi indicati, sia ammesso al beneficio quando si abbia a che fare con infezioni da HIV ma non con epatiti, una volta che lo stesso legislatore, valutando i due tipi di patologie, li ha considerati equivalenti, ai fini dell’indennizzo, quando esse risultano contratte a seguito di somministrazione o trasfusione di sangue.
L’imperativo di razionalità della legge impone che la ratio degli interventi legislativi del tipo in questione sia perseguita integralmente. Se ciò non avviene, la previsione legislativa ingiustificatamente mancante determina una discriminazione vietata dall’art. 3 della Costituzione. Ciò basta – indipendentemente dalla considerazione degli altri parametri invocati dal giudice rimettente – a dimostrare, con la fondatezza della questione sollevata, l’illegittimità costituzionale della disposizione sottoposta al controllo di questa Corte.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), nella parte in cui non prevede che i benefici previsti dalla legge stessa spettino anche agli operatori sanitari che, in occasione del servizio e durante il medesimo, abbiano riportato danni permanenti alla integrità psico-fisica conseguenti a infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da epatiti.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2002.
Cesare RUPERTO, Presidente
Gustavo ZAGREBELSKY, Redattore
Depositata in Cancelleria il 26 novembre 2002.