SENTENZA N.238
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, della legge 19 febbraio 1981, n. 27 (Provvidenze per il personale di magistratura), promosso con ordinanza emessa il 21 febbraio 1989 dal Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna sul ricorso proposto da Buttiglione Fiorentina Maria Antonietta contro il Ministero di grazia e giustizia, iscritta al n. 506 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1989.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1990 il Giudice relatore Ugo Spagnoli.
Ritenuto in fatto
1.- Decidendo sul ricorso proposto da Buttiglione Fiorentina, magistrato di Tribunale con funzione di giudice presso il Tribunale di Cagliari, avverso due decreti del Ministro di grazia e giustizia con i quali le venivano concessi due periodi di congedo straordinario per maternità, con diritto a tutti gli assegni ma con esclusione della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna ha sollevato, con ordinanza del 21 febbraio 1989, in riferimento agli artt. 3 e 37 Cost., una questione di legittimità costituzionale di tale disposizione, nella parte in cui appunto prevede che detta indennità - istituita a favore dei magistrati ordinari "in relazione agli oneri che gli stessi incontrano nello svolgimento della loro attività" - non spetti, tra l'altro, nei periodi di "assenza obbligatoria o facoltativa previsti dagli articoli 4 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204".
1.- Il Tribunale amministrativo regionale richiama, come tertium comparationis, il disposto dell'art. 41 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, che assicura alle dipendenti statali in congedo straordinario per gravidanza e puerperio il pagamento di tutti gli assegni, escluse solo "le indennità per servizio e funzioni di carattere speciale" (oltre a quella per lavoro straordinario); ed osserva che il concetto di specialità attiene a "qualche tratto che caratterizzi le funzioni svolte da un singolo dipendente o da un distinto gruppo di dipendenti" e che dia perciò titolo ad un'indennità aggiuntiva.
L'indennità di cui all'impugnato art. 3 non avrebbe viceversa tali caratteri, sia perchè é corrisposta a tutti i magistrati a prescindere dalle funzioni svolte, sia perchè non é distintiva della peculiarità delle funzioni giudiziarie rispetto a quelle degli altri dipendenti statali, dato che il trattamento economico dei magistrati é soggetto a regolamentazione autonoma.
L'evidenziata disparità di trattamento sarebbe perciò priva di obiettive giustificazioni e confliggerebbe, oltre che con l'art. 3, anche con l'art. 37 Cost. per la sua diretta incidenza sulla materia della tutela della lavoratrice madre.
2.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, eccepisce innanzitutto l'inammissibilità della questione in quanto riferita ai periodi di assenza facoltativa, dato che il giudizio a quo concerne solo i periodi di assenza obbligatoria per gravidanza (di due mesi) e di maternità (tre mesi dopo il parto).
Nel merito, contesta il dedotto contrasto con l'art. 37 Cost., in quanto la garanzia di pari retribuzione della donna "a parità di lavoro" presupporrebbe l'effettività della prestazione lavorativa, a prescindere dalla volontarietà o meno del suo mancato svolgimento.
In riferimento, poi, all'art. 3 Cost., l'Avvocatura ammette che l'indennità in questione non ha carattere speciale, essendo essa corrisposta genericamente "in relazione agli oneri" che magistrati ed equiparati incontrano "nero svolgimento della loro attività"; ma osserva che all'assumibilità del citato art. 41 a tertium comparationis osta l'assoggettamento a regolamentazione autonoma dei trattamento economico dei magistrati e che gli anzidetti oneri "parrebbero collegarsi all'effettiva prestazione del servizio".
Considerato in diritto
1. -Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna dubita, in riferimento agli artt. 3 e 37 Cost., della legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27 (recante < Provvidenze per il personale di magistratura>), nella parte in cui esclude la corresponsione della < speciale> indennità ivi prevista a favore dei magistrati ordinari nei periodi di assenza obbligatoria o facoltativa per maternità di cui agli artt. 4 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204. Tale esclusione darebbe luogo, a suo avviso, ad una ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla generalità delle dipendenti statali, cui nei detti periodi è garantito il diritto all'intero trattamento economico, con esclusione solo delle indennità < per servizi e funzioni di carattere speciale> (oltre che per lavoro straordinario: art. 41 d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3). Ne scaturirebbe, inoltre, una violazione dell'art. 37 Cost., dato che la norma impugnata avrebbe < diretta incidenza nella materia della tutela della lavoratrice madre>.
2.-La questione, benchè testualmente riferita, nell'ordinanza, anche alle ipotesi di assenza facoltativa di cui all'art. 7 della legge n. 1204 del 1971, concerne in realtà le sole ipotesi di assenza obbligatoria di cui all'art. 4 della stessa legge. Ciò non solo perchè, come rileva l'Avvocatura, esclusivamente queste ultime erano oggetto del giudizio a quo, ma soprattutto perchè ad esse è circoscritta la motivazione delle censure proposte.
Nell'assumere come tertium comparationis il citato art. 41 del d.P.R. n. 3 del 1957, infatti, il giudice a quo si è riferito solo a quella parte di esso (primo comma) che disciplina il trattamento economico delle dipendenti statali durante i periodi di assenza obbligatoria per maternità; nè un ampliamento della questione può rinvenirsi nella censura prospettata in relazione all'art. 37 Cost. Ciò premesso, la questione-considerata rispetto ai parametri invocati - deve ritenersi non fondata.
É ben vero, infatti - quanto alla censura ex art. 3 Cost. - che l'indennità in questione non può definirsi < speciale> nel senso in cui tale locuzione è adottata nel citato art. 41 del d.P.R. n. 3 del 1957, assunto a tertium comparationis. Qui, invero, l'esclusione dal trattamento economico per maternità concerne le indennità corrispondenti a particolari prestazioni dell'impiegato o gruppo di impiegati, mentre l'indennità di cui all'impugnato art. 3 spetta a tutti i magistrati (ordinari, amministrativi, militari nonchè agli avvocati e procuratori dello Stato: art. 2 legge n. 425 del 1984) a prescindere dalle funzioni svolte ed anche ove esse, in concreto, siano lato sensu amministrative.
Il carattere < speciale> espressamente attribuito a tale indennità rileva, però, sotto altri profili, che valgano a distinguerla rispetto agli emolumenti propri della generalità dei dipendenti statali e sono connessi alle peculiarità delle funzioni dei magistrati ed allo status, appunto speciale, ad essi assegnato nell'ordinamento costituzionale.
Innanzitutto, l'indennità in esame è espressamente correlata ai particolari < oneri> che i magistrati < incontrano nello svolgimento della loro attività>, la quale tra l'altro comporta un impegno senza precisi limiti temporali, dal che discende un rigoroso collegamento con il servizio effettivamente prestato. Peraltro-ed in collegamento con la pari ordinazione delle funzioni (art. 107, terzo comma, Cost.)-essa è attribuita in misura uguale a tutti i magistrati investiti di funzioni giurisdizionali, a prescindere dall'anzianità e dalla qualifica rivestita.
Specificamente connessa allo status dei magistrati è, poi, l'ulteriore, essenziale caratteristica dell'indennità in questione, costituita dall'essere essa assoggettata al medesimo meccanismo di rivalutazione automatica previsto per gli stipendi dei magistrati dal precedente art. 2 della medesima legge. In attuazione del precetto costituzionale dell'indipendenza dei magistrati, che va salvaguardata anche sotto il profilo economico (sentenza n. 1 del 1978) evitando tra l'altro che essi siano soggetti a periodiche rivendicazioni nei confronti di altri poteri, il legislatore ha col citato art. 2 predisposto un meccanismo di adeguamento automatico delle retribuzioni dei magistrati che, in quanto configurato con l'attuale ampiezza di termini di riferimento, concretizza una guarentigia idonea a tale scopo. La sua estensione anche all'indennità in discorso - corrisposta con la stessa cadenza mensile degli stipendi-ne evidenzia non solo la natura retributiva, di componente del normale trattamento economico dei magistrati, ma anche la specificità rispetto alle indennità, variamente denominate, attribuite al personale amministrativo statale. Tale caratteristica è così istrionescamente connessa allo status dei magistrati che il legislatore, anche quando ha ritenuto di estendere l'indennità al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie ed a quello amministrativo delle magistrature speciali (leggi 22 giugno 1988, n. 221 e 15 febbraio 1989, n. 51), l'ha attribuita in misura fissa, escludendone l'applicabilità del suddetto meccanismo di adeguamento.
Resta così smentito l'assunto del giudice a quo secondo cui la specialità dell'indennità in questione non sarebbe correlata al peculiare status dei magistrati; ed anzi è proprio la circostanza che il trattamento economico di costoro è soggetto ad una regolamentazione autonoma che preclude di apprezzare in riferimento al principio d'uguaglianza la diversa disciplina adottata per i periodi di assenza per maternità.
Quanto poi all'ulteriore censura riferita all'art. 37 Cost., essa non è suscettibile di considerazione autonoma in quanto è prospettata in modo così sommario e generico da non consentire di apprezzare i termini dell'asserita violazione di tale disposizione, ed in particolare di chiarire se si lamenti una non < adeguata> protezione della lavoratrice madre ovvero - come opina l, Avvocatura - una violazione della garanzia di pari retribuzione rispetto al lavoratore.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27 (Provvidenze per il personale di magistratura) sollevata in riferimento agli artt. 3 e 37 della Costituzione dal Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna con ordinanza del 21 febbraio 1989 (r.o. n. 506/89).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 03/05/90.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Ugo SPAGNOLI, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 08/05/90.