SENTENZA N. 433
ANNO 2005
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Annibale MARINI Presidente
- Franco BILE Giudice
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Gaetano SILVESTRI "
ha pronunciato la seguente
SENTENZAnel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 30 e 31 della legge 6 luglio 1939, n. 1035 (Approvazione dell’ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari), promosso con ordinanza del 17 settembre 1998 dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, sul ricorso proposto da Marincola Caterina ed altri contro il Ministero del tesoro – Direzione generale degli Istituti di previdenza, iscritta al n. 959 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell’anno 2004.
Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 2005 il Giudice relatore Annibale Marini.
Ritenuto in fatto
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, nel corso di un giudizio per l’annullamento del provvedimento con il quale la Direzione generale degli Istituti di previdenza aveva rigettato la richiesta di riconoscimento della pensione di riversibilità in favore dei due orfani maggiorenni, studenti universitari, di un iscritto alla Cassa per le pensioni ai sanitari, ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 30 e 31 della legge 6 luglio 1939, n. 1035 (Approvazione dell’ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari), in quanto non prevedono, ai fini del trattamento di quiescenza indiretto e di riversibilità, l’equiparazione agli orfani minorenni di quelli maggiorenni iscritti all’università.
Il rimettente premette che tale equiparazione è stata disposta con l’art. 17, comma 2, della legge 8 agosto 1991, n. 274 (Acceleramento delle procedure di liquidazione delle pensioni e delle ricongiunzioni, modifiche ed integrazioni degli ordinamenti delle Casse pensioni degli istituti di previdenza, riordinamento strutturale e funzionale della Direzione generale degli istituti stessi), ma precisa, in punto di rilevanza della questione, che tale norma è inapplicabile, ratione temporis, alla fattispecie in giudizio.
Quanto alla non manifesta infondatezza, il medesimo rimettente rileva che, proprio in considerazione dell’efficacia non retroattiva della norma suindicata – che ha lasciato, perciò, immodificata la situazione di discriminazione tra le due categorie di orfani per il periodo soggetto alla legge previgente – la Corte costituzionale, con la sentenza n. 454 del 1993, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 38 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali), recante norma analoga a quella impugnata.
La suddetta declaratoria di illegittimità costituzionale riguarda tuttavia soltanto il regime applicabile ai dipendenti degli enti locali e non incide perciò sui trattamenti di quiescenza erogati dalla Cassa per le pensioni ai sanitari (così come dalle altre Casse amministrate dagli Istituti di previdenza), con la conseguenza che, per il periodo anteriore all’entrata in vigore della legge n. 274 del 1991, permane, quanto agli iscritti a quest’ultima cassa, l’identica situazione di disparità tra le due categorie di orfani, ritenuta dalla stessa Corte lesiva del principio di eguaglianza. Lesione, nella specie, tanto più evidente in quanto sia la Cassa di previdenza dei dipendenti degli enti locali sia la Cassa per le pensioni ai sanitari sono amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza e possono perciò considerarsi – ad avviso del rimettente – facenti parte di un unico sistema previdenziale.
Considerato in diritto
3.– Coerentemente a tale indirizzo giurisprudenziale – da cui non si ravvisano ragioni per discostarsi – va, dunque, dichiarata l’illegittimità costituzionale delle norme impugnate nella parte in cui, ai fini del trattamento pensionistico di riversibilità, non equiparano ai minorenni gli orfani maggiorenni iscritti ad università o ad istituti superiori pareggiati per tutta la durata del corso legale e, comunque, non oltre il ventiseiesimo anno di età.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 30 e 31 della legge 6 luglio 1939, n. 1035 (Approvazione dell’ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari), nella parte in cui, ai fini del trattamento pensionistico di riversibilità, non equiparano ai minorenni gli orfani maggiorenni iscritti ad università o ad istituti superiori pareggiati per tutta la durata del corso legale e, comunque, non oltre il ventiseiesimo anno di età.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 novembre 2005.
Annibale MARINI, Presidente e Redattore
Depositata in Cancelleria il 2 dicembre 2005.