Sentenza n. 454 del 1993

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SENTENZA N. 454

ANNO 1993

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Giudici

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Antonio BALDASSARRE

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Avv. Massimo VARI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 37 del r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali), promosso con ordinanza emessa il 16 ottobre 1992 dalla Corte dei conti - sezione III giurisdizionale sul ricorso proposto da Fasano Rocco contro il Ministero del Tesoro - Direzione Generale Istituti di Previdenza, iscritta al n. 280 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1993.

Udito nella camera di consiglio del 17 novembre 1993 il Giudice relatore Luigi Mengoni.

Ritenuto in fatto

l. Nel corso del giudizio promosso da Rocco Fasano contro il Ministero del tesoro - Direzione Generale Istituti di Previdenza (Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali) per ottenere la continuazione della pensione orfanile dopo il compimento del ventunesimo anno di età, la Corte dei conti, con ordinanza del 16 ottobre 1992, pervenuta alla Corte costituzionale il 25 maggio 1993, ha sollevato nuovamente, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 37 del r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680, "nella parte in cui esclude il diritto alla pensione C.P.D.E.L. di riversibilità degli orfani maggiorenni in caso di frequenza da parte loro di un corso universitario, per tutta la durata del corso legale e, comunque, non oltre il ventiseiesimo anno di età".

2. Il giudice remittente osserva che il ius superveniens rappresentato dall'art. 17 della legge 8 agosto 1991, n. 274 - in considerazione della quale questa Corte, con ordinanza n.227 del 1992, aveva disposto la restituzione degli atti - non consente di ritenere superata la sollevata questione di costituzionalità. La nuova legge ha uniformato il trattamento di quiescenza indiretto o di riversibilità degli orfani dei dipendenti degli enti locali alla disciplina prevista dall'art. 82 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, per gli orfani dei dipendenti statali ma, essendo priva di efficacia retroattiva, non ha posto rimedio alla discriminazione tra le due categorie di orfani per il periodo soggetto alla legge previgente.

Permane perciò la rilevanza della questione.

Considerato in diritto

l. La Corte dei conti ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 37 (recte: 38, secondo comma) del r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680, "nella parte in cui esclude il diritto alla pensione C.P.D.E.L. di riversibilità degli orfani maggiorenni in caso di frequenza da parte loro di un corso di studi universitario per tutta la durata del corso legale e, comunque, non oltre il ventiseiesimo anno di età".

Tale conclusione è denunciata come evidentemente lesiva del principio di eguaglianza in rapporto all'art. 82, secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, aggiunto dalla legge 21 luglio 1984, n. 391, che prevede il detto beneficio in favore degli orfani maggiorenni dei dipendenti statali.

La discriminazione è stata rimossa dall'art. 17, secondo comma, della legge 8 agosto 1991, n. 274, ma rimane operante per il periodo anteriore all'entrata in vigore della legge medesima.

2. La questione è fondata.

Essa è perfettamente analoga alla questione decisa con sentenza n. 366 del 1988, che, in relazione al periodo anteriore all'entrata in vigore della legge n. 391 del 1984, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale parziale dell'art. 82, primo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973 con un dispositivo formulato in termini identici a quelli con cui è proposto l'odierno incidente di costituzionalità.

Sebbene gestite entrambe dal Ministero del tesoro, la previdenza dei dipendenti degli enti locali e la previdenza dei dipendenti statali sono due sistemi distinti, tra i quali vale la regola generale della non confrontabilità ai fini dell'art. 3 Cost. Ma, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, tale regola incontra un limite nei casi in cui dal confronto emerga una evidente irragionevolezza. Valutata nel quadro dei valori costituzionali, la norma impugnata appare oggi manifestamente irragionevole in quanto, diversamente dalle leggi più recenti sopra richiamate, non ammette tra le funzioni dell'istituto della riversibilità la tutela del diritto allo studio degli orfani maggiorenni del lavoratore impegnati in corsi legali universitari.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 38, secondo comma, del r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali), nella parte in cui, ai fini del trattamento pensionistico di riversibilità, non equipara ai minorenni gli orfani maggiorenni iscritti ad università o ad istituti superiori pareggiati per tutta la durata del corso legale e, comunque, non oltre il ventiseiesimo anno di età.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15/12/93.

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

Luigi MENGONI, Redattore

Depositata in cancelleria il 23/12/93.