SENTENZA N.366
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 81 (recte: art. 82), primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), alla luce dell'art. 22, terzo comma, della legge 21 luglio 1965, n. 903 (Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale), promosso con ordinanza emessa il 19 ottobre 1983 dalla Corte dei Conti-Sezione III giurisdizionale-sul ricorso proposto da De Carli Aurora, iscritta al n. 456 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 273 dell'anno 1984;
udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice relatore Francesco Greco.
Considerato in diritto
l.-La Corte dei Conti, con l'ordinanza di rimessione, denuncia, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 82, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, in quanto tale norma, non garantendo agli orfani maggiorenni dei dipendenti statali la pensione di riversibilità, nel caso in cui frequentino un corso di studi universitari, per tutta la durata del corso medesimo e, comunque, fino al limite massimo del ventiseiesimo anno di età, irrazionalmente li discrimina rispetto all'identica categoria di soggetti che, nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria, sono, invece, ammessi a siffatto beneficio in forza dell'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903.
2. - La questione é fondata.
Premesso che la suddetta discriminazione é stata eliminata, ma senza effetto retroattivo, con la sopravvenuta legge 21 luglio 1984, n. 391, che, con il secondo comma dell'art. 82 del d.P.R. n. 1092 del 1973, ha equiparato, ai fini del trattamento di riversibilità, agli orfani minorenni dei dipendenti statali quelli maggiorenni iscritti ad università o ad istituti superiori equiparati, per tutta la durata del corso legale degli studi e, comunque, non oltre il ventiseiesimo anno di età, si rileva che essa, per il periodo anteriore all'entrata in vigore della nuova norma, implica un'evidente violazione del principio di eguaglianza, assoggettando ad un diverso e deteriore trattamento la summenzionata categoria di soggetti rispetto a quella degli orfani degli iscritti all'A.G.O., pur in presenza di una sostanziale identità di condizione.
Certamente le differenti condizioni soggettive ed oggettive degli iscritti all'assicurazione generale rispetto a quelle proprie dei pensionati dello Stato precludono l'istituzione di un valido raffronto fra i rispettivi ordinamenti previdenziali, a fini di verifica dell'osservanza del menzionato precetto costituzionale.
Tuttavia opera il comune carattere assistenziale ed alimentare dei trattamenti di riversibilità, con le loro specifiche applicazioni nei confronti degli orfani maggiorenni, dettate dal rilievo attribuito alla medesima circostanza della situazione di bisogno in cui tali soggetti vengono a trovarsi a causa della morte del genitore (v. sentt. nn. 142 del 1984 e 7 del 1980). Assume, inoltre rilievo la valutazione che il legislatore fa della dedizione agli studi, da parte degli orfani, quale indice presuntivo della sussistenza della detta situazione di bisogno e che costituisce un dato materiale indifferenziato di per se non influenzabile dal diverso assetto formale degli ordinamenti nel cui ambito esplica identico valore di presupposto condizionante l'erogazione del trattamento di riversibilità, al di fuori di ogni conseguenziale correlazione con le peculiarità proprie dell'uno o dell'altro orientamento, idoneo, comunque, a fondare, in via eccezionale, l'invocata identità di trattamento.
Deve, pertanto, essere dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma censurata, nella parte in cui non assicurava, anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 luglio 1984, n. 391, agli orfani maggiorenni dei dipendenti statali la pensione di riversibilità, in caso di frequenza di un corso di studi universitario o equiparato, per tutta la durata del corso medesimo e, comunque, fino al limite massimo del ventiseiesimo anno di età.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 82, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) nella parte in cui esclude il diritto alla pensione di riversibilità degli orfani maggiorenni dei dipendenti statali, in caso di frequenza da parte loro di un corso di studi universitario, per tutta la durata del corso medesimo e, comunque, fino al limite massimo del ventiseiesimo anno di età.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23/03/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Francesco GRECO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 31 Marzo 1988.