Ordinanza n.227 del 1992

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ORDINANZA N. 227

ANNO 1992

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-      Dott. Aldo CORASANITI, Presidente

-      Prof. Giuseppe BORZELLINO

-      Dott. Francesco GRECO

-      Prof. Gabriele PESCATORE

-      Avv. Ugo SPAGNOLI

-      Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

-      Prof. Antonio BALDASSARRE

-      Prof. Vincenzo CAIANIELLO

-      Avv. Mauro FERRI

-      Prof. Luigi MENGONI

-      Prof. Enzo CHELI

-      Dott. Renato GRANATA

-      Prof. Giuliano VASSALLI

-      Prof. Francesco GUIZZI

-      Prof. Cesare MIRABELLI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 37 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali), promosso con ordinanza emessa il 3 ottobre 1990 dalla Corte dei conti - Sezione III giurisdizionale - sul ricorso proposto da Fasano Rocco, iscritta al n. 26 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1992.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 15 aprile 1992 il Giudice relatore Francesco Greco.

RITENUTO che la Corte dei conti-Sezione III giurisdizionale-adita su ricorso proposto da Fasano Rocco diretto ad ottenere la pensione di reversibilità quale orfano maggiorenne, ma studente universitario, di un dipendente di un ente locale, con ordinanza del 3 ottobre 1990, pervenuta alla Corte il 16 gennaio 1992 (R.o. n. 26 del 1992), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 37 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, nella parte in cui esclude il diritto alla detta pensione per gli orfani maggiorenni anche nel caso in cui frequentino un corso universitario, per tutta la sua durata e comunque non oltre il ventiseiesimo anno di età;

che, a parere del remittente, risulterebbe violato l'art. 3 della Costituzione per la discriminazione che si verifica rispetto alle stesse categorie degli orfani dei dipendenti dello Stato;

che nel giudizio è intervenuta l' Avvocatura generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, che ha concluso per la restituzione degli atti a seguito dell'entrata in vigore della legge 8 agosto 1991, n. 274, che all'art. 17 ha disciplinato ex novo la materia.

CONSIDERATO che effettivamente l'art. 17 della legge n. 274 del 1991 ha dettato una nuova regolamentazione della materia di cui trattasi;

che, pertanto, gli atti vanno restituiti al giudice remittente perchè riesamini la rilevanza della sollevata questione di legittimità costituzionale alla stregua della nuova legge.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al giudice remittente.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 07/05/92.

Aldo CORASANITI, Presidente

Francesco GRECO, Redattore

Depositata in cancelleria il 25/05/92.