Sentenza n. 267 del 2005

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SENTENZA  N. 267

ANNO 2005

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME  DEL  POPOLO  ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-  Piero Alberto CAPOTOSTI                                         Presidente

-  Fernanda   CONTRI                                                        Giudice

-  Guido        NEPPI MODONA                                             ”

-  Annibale    MARINI                                                            ”

-  Franco       BILE                                                                  ”

-  Giovanni Maria FLICK                                                        ”

-  Francesco  AMIRANTE                                                      ”

-  Ugo           DE SIERVO                                                      ”

-  Romano     VACCARELLA                                                ”

-  Paolo         MADDALENA                                                 ”

-  Alfio          FINOCCHIARO                                               ”

-  Alfonso     QUARANTA                                                     ”

-  Franco       GALLO                                                              ”

ha pronunciato la seguente                                                

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione del Senato della Repubblica del 31 gennaio 2001 (doc. IV-quater, n. 60) relativa alla insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni e dei comportamenti dei senatori Vito Gnutti e Francesco Speroni, imputati, fra gli altri, nel procedimento penale a carico di Augussori Luigi ed altri, promosso con ricorso del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Verona, notificato il 9 gennaio 2002, depositato in cancelleria il successivo 24 ed iscritto al n. 2 del registro conflitti 2002.

Visto l’atto di costituzione del Senato della Repubblica;

udito nell’udienza pubblica del 7 giugno 2005 il Giudice relatore Alfonso Quaranta;

udito  l’avv. Stefano Grassi per il Senato della Repubblica.

Ritenuto in fatto

1.¾ Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Verona, con ricorso del 20 febbraio 2001, depositato presso la cancelleria della Corte il 26 successivo, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alle deliberazioni adottate dall’Assemblea nella seduta del 31 gennaio 2001 (doc. IV-quater, n. 60), con le quali è stato ritenuto che i fatti per i quali è in corso procedimento penale a carico di Vito Gnutti, senatore, e di Francesco Speroni, senatore all’epoca dei fatti, concernono opinioni espresse nell’esercizio della funzione parlamentare e, in quanto tali, sono insindacabili ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.

Il GUP ricorrente – nel premettere che i predetti parlamentari sono imputati, in concorso con altri, dei reati previsti e puniti dagli artt. 110 e 241 del codice penale; 110 e 283 del codice penale; 271 del codice penale; 81 del codice penale, 1 e 2 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43 (Divieto delle associazioni di carattere militare) – evidenzia che il Senato della Repubblica, con deliberazioni adottate il 31 gennaio 2001, ha approvato la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, dichiarando che i fatti per i quali è in corso il procedimento penale a carico dei medesimi concernono opinioni espresse nell’esercizio della funzione parlamentare e sono perciò insindacabili ex art. 68, primo comma, della Costituzione.

Secondo il ricorrente, tuttavia, la proposta formulata dalla Giunta non espliciterebbe le ragioni in grado di giustificare in quale misura i fatti contestati «costituiscano proiezione esterna di un disegno politico portato avanti nelle istituzioni (leggi Parlamento), finalizzata soltanto a renderlo più visibile», omettendo, altresì, tanto di indicare gli elementi di detto disegno, quanto di precisare «in che cosa si sia sostanziato il collegamento o la proiezione tra il non meglio delineato disegno politico e l’attività oggetto della contestazione». Ad avviso del GUP veronese «tale vaghezza» impedirebbe di ritenere che la tesi della Giunta sia conforme ai principî enunciati dalla Corte, secondo i quali la prerogativa dell’art. 68, primo comma, della Costituzione riguarda esclusivamente le opinioni avvinte da “nesso funzionale” con l’attività parlamentare (sentenze n. 417 del 1999; n. 329 del 1999; n. 289 del 1998; n. 375 del 1997). Detto nesso, come sottolineato – in particolare – dalla sentenza n. 10 del 2000, non si identifica, difatti, con l’attività politica svolta dal parlamentare nelle sedi più diverse.

Secondo il GUP, però, il nesso funzionale tra i fatti oggetto delle imputazioni e l’attività svolta dai due senatori in sede parlamentare, sebbene non esplicitato, potrebbe «verosimilmente identificarsi, attraverso conoscenze notorie, nel programma politico» proprio del movimento di appartenenza di entrambi i parlamentari, «volto a modificare la Costituzione, nel senso di staccare una parte del territorio, ossia la cosiddetta “Padania” dal resto dello Stato italiano, costituendo una nuova o del tutto autonoma entità statale». Ad avviso del ricorrente, infatti, «la mera proposizione all’opinione pubblica, attraverso i più idonei strumenti divulgativi, di un siffatto programma, già espresso in sede parlamentare, rientrerebbe nell’ambito delle garanzie» stabilite dall’art. 68, primo comma, della Costituzione.

Tuttavia, prosegue il GUP veronese, già la semplice «lettura dei fatti enucleati nel capo di imputazione» condurrebbe «ictu oculi» alla conclusione che, nel caso in esame, si è «completamente al di fuori della descritta riproduzione di opinioni», atteso che il capo di imputazione «non fa certo riferimento alla divulgazione di un programma politico, ma a “fatti diretti a disciogliere l’unità dello Stato italiano attraverso la disgregazione del suo territorio” consistenti nella creazione di “una nuova entità statuale”», nonché al compimento di atti riconducibili alla previsione dell’art. 241 del codice penale, quali segnatamente «l’istituzione di un governo del Parlamento della repubblica federale padana, la pubblicazione di una gazzetta ufficiale contenente gli atti delle istituzioni della Padania, l’indizione di elezioni per l’elezione del parlamento della Padania».

Alla luce, dunque, degli addebiti elevati a carico dei due parlamentari dovrebbe, quindi, escludersi che sia «ipotizzabile che un parlamentare, all’interno della sede istituzionale che gli è propria (il Parlamento), teorizzi la realizzazione di un programma secessionista, che transiti attraverso atti contrari ai principî fondamentali del sistema costituzionale nel cui ambito svolge il suo mandato», e che lo stesso, inoltre, ricorra a «metodi di lotta politica che si sostanziano in attentati alla Costituzione».

Né, d’altra parte, sarebbe irrilevante – secondo il ricorrente – la circostanza che l’art. 68, primo comma, della Costituzione «si riferisce alle “opinioni” espresse dal parlamentare», atteso che «a tale area concettuale paiono del tutto estranei fatti quali la concreta realizzazione di organi rappresentanti dei poteri legislativo ed esecutivo, nonché la formazione di un’organizzazione para-militare».

Il GUP conclude, quindi, affermando che egli «intende sottoporre al vaglio regolatore della Corte costituzionale l’uso del potere esercitato dal Senato» della Repubblica, con la duplice delibera adottata il 31 gennaio 2001, a tal fine sollevando il presente conflitto di attribuzioni «in ordine al corretto uso del potere di decidere sulla sussistenza dei presupposti di applicabilità dell’art. 68, primo comma, della Costituzione».

2.— Il conflitto è stato dichiarato ammissibile con ordinanza 28 novembre 2001, n. 380.

Il GUP di Verona ha notificato in data 9 gennaio 2002 il ricorso e l’ordinanza di ammissibilità al Senato della Repubblica, depositandoli, poi, unitamente alla prova dell’avvenuta notifica, nella cancelleria della Corte in data 24 gennaio 2002.

3.— Si è costituito in giudizio il Senato della Repubblica con atto depositato in data 22 dicembre 2001 nella cancelleria della Corte, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o infondato.

Con successiva memoria il Senato della Repubblica ha insistito nelle conclusioni già rassegnate.

Osserva, in via preliminare, che il ricorso è riferito contestualmente alle due deliberazioni adottate, nel corso della stessa seduta del 31 gennaio 2001, nei confronti rispettivamente del senatore Gnutti e del senatore Speroni: donde la ritenuta inammissibilità per l’avvenuta proposizione di un unico ricorso cumulativo per conflitto di attribuzione, in assenza di un distinto e motivato riferimento alla posizione dei due parlamentari.

È richiamata, in proposito, la recente sentenza di questa Corte n. 38 del 2005, che ha sottolineato, con riguardo al ricorso per conflitto di attribuzione, la necessità della valutazione specifica della posizione di ciascun parlamentare, e delle singole dichiarazioni a lui contestate. Nella specie, invece, l’iter argomentativo percorso dal ricorrente si risolverebbe in una petizione di principio, in quanto – a suo dire – non sarebbe possibile qualificare i comportamenti ed i fatti attribuiti ai senatori Gnutti e Speroni come opinioni espresse dai parlamentari, senza che sia addotta, invece, alcuna argomentazione idonea a contrastare la diversa opinione espressa dal Senato nelle due dichiarazioni di insindacabilità.

Nella memoria si sottolinea, inoltre, che l’opera di divulgazione delle attività parlamentari può ben consistere, non solo nella riproduzione all’esterno degli atti parlamentari, ma anche in comportamenti diretti ad enfatizzare ed illustrare, con lo strumento della denuncia, le iniziative adottate all’interno delle Camere, o comunque svolte nella qualità di parlamentare.

Orbene, i fatti e i comportamenti oggetto del procedimento penale pendente innanzi al GUP del Tribunale di Verona, appaiono collegati, si afferma ancora nella memoria, con opinioni ed iniziative parlamentari, essendo pacifico che la Lega Nord, gruppo di appartenenza dei due senatori di cui si tratta, ha svolto attraverso tali strumenti una complessiva attività diretta ad affermare l’autonomia della Padania ed il diritto della stessa a costituire una parte separata dell’ordinamento costituzionale.

Infine, si fa presente che i reati contestati ai due parlamentari sono non già riferiti alla lesione di diritti personali di altri cittadini, ma a fattispecie contro l’integrità dello Stato, dirette a deprimere e distruggere il sentimento nazionale, oggetto di dibattito e di dubbi di legittimità costituzionale, in quanto espressione di un nazionalismo fine a sé stesso e contrastanti con il principio fondamentale di libertà di manifestazione del pensiero ed il diritto dei cittadini di proporre riforme, anche radicali, dell’ordinamento costituzionale: diritto da riconoscere in forma privilegiata ai rappresentanti del corpo elettorale proprio in applicazione dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.

Considerato in diritto

1.— Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Verona, con ricorso del 20 febbraio 2001, depositato presso la cancelleria della Corte il 26 successivo, ha sollevato conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alle deliberazioni adottate dall’Assemblea nella seduta del 31 gennaio 2001 (doc. IV-quater, n. 60), con le quali è stato ritenuto che i fatti per i quali è in corso procedimento penale a carico dei senatori Vito Gnutti e Francesco Speroni - chiamati a rispondere, in concorso con altri imputati, dei reati di cui agli artt. 110 e 241, 110 e 283, 271 del codice penale, nonché agli artt. 81 cod. pen. e 1 e 2 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43 (Divieto delle associazioni di carattere militare) – concernono opinioni espresse nell’esercizio della funzione parlamentare e, in quanto tali, sono insindacabili ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.

1.1.— In via preliminare deve essere respinta l’eccezione di inammissibilità sollevata dal Senato della Repubblica, fondata sul rilievo che il presente ricorso, investendo contestualmente le due deliberazioni adottate nel corso della medesima seduta del 31 gennaio 2001, nei confronti tanto del senatore Gnutti che del senatore Speroni, risulterebbe per ciò solo carente di un distinto e motivato riferimento alla posizione di ciascuno dei due parlamentari.

1.2.— Questa Corte già in altre occasioni – richiesta di dichiarare inammissibile o irricevibile il ricorso per conflitto di attribuzioni, proprio sul presupposto che lo stesso investiva simultaneamente distinte deliberazioni in ordine alle opinioni espresse da altrettanti membri di un medesimo ramo del Parlamento – ha disatteso tale eccezione (sentenza n. 87 del 2002). Essa, difatti, ha valorizzato, più che il profilo meramente “formale” della mancata corrispondenza numerica tra le deliberazioni investite dalla richiesta di annullamento ed i ricorsi all’uopo proposti dall’autorità giudiziaria, quello “sostanziale” della sufficiente descrizione, nell’atto di promovimento del conflitto, delle specifiche dichiarazioni attribuibili ai singoli deputati o senatori, e quindi della sua idoneità a consentire la verifica del nesso funzionale tra siffatte dichiarazioni e l’esercizio di funzioni parlamentari.

2.— Ciò nondimeno, il presente ricorso è comunque inammissibile.

3.— Il Giudice ricorrente non ha, infatti, precisato quale sia il comportamento addebitato ai senatori Gnutti e Speroni, atteso che né la loro posizione risulta adeguatamente differenziata rispetto a quella degli altri coimputati nei medesimi reati, né risulta specificata la natura (morale o materiale) del contributo recato dai predetti parlamentari a titolo di concorso nella realizzazione delle fattispecie criminose oggetto di contestazione.

3.1.— Il ricorso in esame, in effetti, si limita a riprodurre sic et simpliciter il contenuto dei capi di imputazione riportati nella richiesta di rinvio a giudizio, senza che vengano chiarite quali siano – in concreto – le condotte poste in essere specificamente dallo Gnutti e dallo Speroni, rimanendo oltretutto imprecisata anche la natura morale o materiale della partecipazione dei due parlamentari alla realizzazione dei reati suddetti.

Premesso che, nella specie, vertendosi in una ipotesi di conflitto per menomazione, la vindicatio ha ad oggetto un atto che si reputa invasivo della sfera delle attribuzioni costituzionalmente riservate all’organo ricorrente, occorre precisare che tale atto – vale a dire la deliberazione adottata dal Senato della Repubblica il 31 gennaio 2001 – investe non l’addebito, in sé e per sé considerato (e cioè la generica imputazione a titolo di concorso), ma l’intera ed effettiva gamma delle condotte poste in essere, secondo l’accusa, dai parlamentari incolpati. La disamina – da parte di questa Corte – dell’oggetto del conflitto presuppone pertanto che il ricorrente assolva all’onere di una enunciazione esaustiva di quelle condotte, che prescinda dalla tecnica adottata nella formulazione del capo d’imputazione e dalla sussistenza dei requisiti minimi di indicazione del “fatto”, prescritti dal codice di procedura penale nella diversa prospettiva di salvaguardare le esigenze del diritto di difesa e del contraddittorio.

In particolare, poiché ai due parlamentari sono stati addebitati reati a condotta libera, in relazione ai quali il legislatore è ricorso cioè alla tecnica di incriminare qualsiasi “fatto” diretto, rispettivamente, a “disciogliere l’unità dello Stato” (art. 241 cod. pen.) ovvero a “mutare la costituzione dello Stato o la forma del Governo” (art. 283 cod. pen.), il ricorrente avrebbe dovuto assolvere all’onere di specificare se, nella prospettazione dell’accusa, i parlamentari avevano posto in essere comportamenti materiali tali da escludere, di per sé, la riferibilità alla prerogativa di cui all’art. 68, primo comma, Cost. (v. sentenza n. 137 del 2001), ovvero riconducibili alla espressione di voti o di opinioni, e cioè comportamenti in astratto rientranti nella sfera di applicazione della norma costituzionale suddetta.

Inoltre, come già evidenziato, dalla lettura del ricorso non è dato comprendere se quello posto in essere dai due parlamentari consista in un concorso materiale ovvero morale, e quindi se essi, lungi dall’operare come autori o complici nella realizzazione delle fattispecie suddette, abbiano agito in veste di “istigatori” o “determinatori”, suscitando o rafforzando il proposito criminoso, ma comunque mantenendo il loro contributo alla realizzazione “collettiva” del reato entro limiti astrattamente idonei ad essere ricompresi nella manifestazione di una opinione.

3.2.— A fronte, dunque, di tale indeterminatezza, manca in radice la possibilità di stabilire se quella ascrivibile a ciascuno dei due parlamentari sia la realizzazione di un comportamento di carattere materiale o la manifestazione di una opinione, rimanendo così preclusa la possibilità di valutare se ricorrano le condizioni per l’operatività della prerogativa di cui all’art. 68, primo comma, della Costituzione.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Verona nei confronti del Senato della Repubblica con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2005.

F.to:

Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente

Alfonso QUARANTA, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 7 luglio 2005.