Ordinanza n. 261 del 2005

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ORDINANZA N. 261

ANNO 2005

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Piero Alberto              CAPOTOSTI                         Presidente

- Guido                         NEPPI MODONA                   Giudice

- Annibale                     MARINI                                       "

- Franco                         BILE                                             "

- Giovanni Maria           FLICK                                          "

- Francesco                    AMIRANTE                                 "

- Ugo                             DE SIERVO                                 "

- Romano                      VACCARELLA                           "

- Paolo                           MADDALENA                            "

- Alfio                           FINOCCHIARO                          "

- Alfonso                       QUARANTA                               "

- Franco                         GALLO                                        "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dall’art. 12 della legge 30 luglio 2002, n. 189, promosso dal Tribunale di Trani, sezione distaccata di Molfetta, con ordinanza del 20 aprile 2004, nel procedimento penale a carico di K. A., iscritta al n. 719 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell’anno 2004.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 25 maggio 2005 il Giudice relatore Francesco Amirante.

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico di un cittadino albanese imputato del reato di cui all’art. 13, comma 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dall’art. 12 della legge 30 luglio 2002, n. 189, il Tribunale di Trani, sezione distaccata di Molfetta, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del predetto art. 13, comma 13, «nella parte in cui predispone, per ipotesi riconducibili all’art. 650 cod. pen., pene maggiorate per la mera condizione di migrante del destinatario della sanzione rispetto ai cittadini residenti»;

che il remittente osserva che la norma impugnata punisce con la sanzione dell’arresto da sei mesi ad un anno lo straniero che disobbedisce all’ordine di lasciare il territorio italiano a lui impartito dal questore, fattispecie a suo parere sostanzialmente riconducibile a quella di cui all’art. 650 cod. pen., per la quale al cittadino italiano è inflitta la più lieve sanzione dell’arresto fino a tre mesi o dell’ammenda fino a lire 400.000 (euro 206);

che la previsione di una sanzione penale più grave in base al solo presupposto della condizione di “straniero” appare discriminatoria ed in contrasto con gli artt. 2 e 3 Cost., in forza dei quali tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge senza distinzione di razza ed hanno diritto a lasciare il proprio Paese ed a farvi ritorno;

che, dopo aver richiamato alcune sentenze di questa Corte secondo le quali, quando si versa in materia di diritti inviolabili dell’uomo, il principio di uguaglianza non ammette diversificazioni tra il cittadino e lo straniero, il giudice a quo chiede che la disposizione censurata venga dichiarata incostituzionale nei termini sopra indicati, specificando, in punto di rilevanza, che tale disposizione non gli consente di applicare nel caso specifico la più lieve sanzione di cui all’art. 650 del codice penale;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata manifestamente inammissibile o infondata.

Considerato che il Tribunale di Trani, sezione distaccata di Molfetta, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dall’art. 12 della legge 30 luglio 2002, n. 189, «nella parte in cui predispone, per ipotesi riconducibili all’art. 650 cod. pen., pene maggiorate per la mera condizione di migrante del destinatario della sanzione rispetto ai cittadini residenti»;

che la norma impugnata, successivamente alla rimessione della presente questione di legittimità costituzionale, è stata modificata – dall’art. 1, comma 2-ter, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 2004, n. 271 – nel senso di un ulteriore inasprimento della pena, in quanto il reato da essa previsto è attualmente configurato come un delitto e punito con la reclusione da uno a quattro anni anziché con l’arresto da sei mesi ad un anno;

che tale modifica normativa è peraltro ininfluente ai fini della presente decisione, poiché il più grave trattamento sanzionatorio oggi previsto non potrebbe comunque essere applicato dal Tribunale di Trani nel giudizio a quo, in virtù del principio di cui all’art. 2, terzo comma, del codice penale;

che nel merito va ricordato come, per costante giurisprudenza di questa Corte, il potere di configurare le singole ipotesi criminose e di determinarne la pena, come pure quello di abrogare le varie previsioni punitive, rientri nella discrezionalità del legislatore, censurabile, in sede di sindacato di legittimità costituzionale, soltanto nel caso in cui sia stata esercitata in modo manifestamente irragionevole (v., tra le altre, sentenze n. 313 del 1995 e n. 364 del 2004; ordinanze n. 58 del 1999, n. 144 del 2001, n. 110 del 2002, n. 177 del 2003 e n. 302 del 2004);

che, nella specie, è da escludere che tale ultima evenienza si verifichi, essendo evidente come il confronto prospettato dal giudice remittente tra la fattispecie impugnata ed il reato di cui all’art. 650 cod. pen. sia incongruo, attesa l’evidente diversità esistente tra la generica inosservanza dei provvedimenti dell’autorità e la trasgressione dello specifico divieto di rientrare nel territorio nazionale conseguente al provvedimento di espulsione emesso nei confronti dello straniero, diversità che dà ragione del differente trattamento sanzionatorio;

che per ciò che riguarda il diritto a permanere sul territorio nazionale la posizione giuridica dello straniero è diversa rispetto a quella del cittadino (art. 16, secondo comma, Cost.);

che tale diversità dimostra come il tertium comparationis evocato dal Tribunale di Trani sia inconferente, così come è improprio il richiamo alla giurisprudenza di questa Corte sui diritti inviolabili dell’uomo la cui violazione non tollera discriminazioni tra cittadino e straniero;

che la questione, pertanto, è manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dall’art. 12 della legge 30 luglio 2002, n. 189, sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., dal Tribunale di Trani, sezione distaccata di Molfetta, con l’ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2005.

 Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente

Francesco AMIRANTE, Redattore

 Depositata in Cancelleria l'1  luglio 2005.