Ordinanza n. 177 del 2003

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ORDINANZA N.177

ANNO 2003

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-    Riccardo                                      CHIEPPA                                    Presidente

-    Gustavo                                       ZAGREBELSKY                          Giudice

-    Valerio                                        ONIDA                                               "

-    Carlo                                           MEZZANOTTE                                  "

-    Guido                                          NEPPI MODONA                              "

- Piero Alberto                                 CAPOTOSTI                                       "

-    Annibale                                      MARINI                                              "

-    Franco                                         BILE                                                    "

-    Giovanni Maria                           FLICK                                                 "

- Ugo                                                DE SIERVO                                       "

- Romano                                         VACCARELLA                                 "

- Paolo                                              MADDALENA                                  "

- Alfio                                              FINOCCHIARO                                “

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 5 della legge 25 giugno 1999, n. 205 (Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario) e art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), promosso con ordinanza del 18 maggio 2002 dal Giudice di pace di Borgo San Dalmazzo nel procedimento penale a carico di F.E., iscritta al n. 482 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell’anno 2002.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 12 marzo 2003 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che il Giudice di pace di Borgo San Dalmazzo ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 5 della legge 25 giugno 1999, n. 205 (Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario) e dell’art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), nella parte in cui non prevedono la depenalizzazione del reato punito dall’art. 186, comma 2, del codice della strada, limitatamente al comportamento di chi conduce un veicolo, per il quale non vi è l’obbligo di abilitazione alla guida, in stato di ebbrezza;

che il giudice a quo — dopo aver premesso, in fatto, di essere investito del processo penale nei confronti di persona imputata della contravvenzione di cui all’art. 186, comma 2, del codice della strada, per aver guidato in stato di ebbrezza un ciclomotore per il quale non è prescritta l’abilitazione alla guida — assume che la scelta di escludere detta contravvenzione (al pari di quella prevista dall’articolo successivo, relativa alla guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti) dalla depenalizzazione operata con la legge n. 205 del 1999 ed il d.lgs. n. 507 del 1999 sarebbe del tutto illogica, a fronte dell’avvenuta trasformazione in illecito amministrativo della contravvenzione di guida senza aver conseguito la patente (e, dunque, senza esperienza), ovvero senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti, fisici e psichici, previsti dal codice della strada;

che tali ultime condotte risulterebbero, infatti, ad avviso del rimettente, ben più gravi e pericolose per l’incolumità pubblica rispetto a quella di chi, guidando un veicolo la cui capacità offensiva della sicurezza stradale è stata ritenuta dal legislatore così ridotta da non richiedere l’abilitazione alla guida, venga sorpreso in uno stato di momentanea alterazione dovuta al consumo di alcool: alterazione che potrebbe essere peraltro desunta anche da meri «dati sintomatici», senza che siano richiesti particolari accertamenti in ordine alla sua effettiva incidenza sulla capacità di guida;

che nel giudizio di costituzionalità è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile.

Considerato che questa Corte, scrutinando analoghe questioni di legittimità costituzionale inerenti alla mancata integrale depenalizzazione dei reati di guida in stato di ebbrezza e sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, di cui agli artt. 186 e 187 del codice della strada, ha ribadito che rientra nella discrezionalità legislativa il potere di configurare le ipotesi criminose, determinando la pena per ciascuna di esse, e di depenalizzare fatti dianzi configurati come reato: discrezionalità che può essere censurata, in sede di sindacato di costituzionalità, solo nel caso in cui sia esercitata in modo manifestamente irrazionale (cfr. ordinanze nn. 110 e 471 del 2002; n. 144 del 2001);

che la Corte ha escluso, altresì, che tale evenienza possa essere ravvisata sulla mera base delle valutazioni, espresse dai giudici rimettenti, circa l’asserita maggiore pericolosità della condotta di chi guida senza aver conseguito la prescritta abilitazione rispetto a quella di chi, pur avendo regolarmente conseguito la patente, viene sorpreso alla guida in stato di ebbrezza o di alterazione dovuta all’uso di sostanze stupefacenti; (cfr. ordinanza n. 144 del 2001);

che alla medesima conclusione deve pervenirsi in rapporto all’odierna questione — che investe la mancata depenalizzazione del reato di cui all’art. 186 del codice della strada, non nel suo complesso, ma limitatamente all’ipotesi di guida in stato di ebbrezza di un veicolo per il quale non è richiesta la patente — avuto riguardo al fatto che anche essa si fonda su di una valutazione del giudice a quo circa la maggiore pericolosità della guida di veicoli senza patente, ove prescritta, rispetto al comportamento dianzi indicato, sul presupposto di una ridotta «capacità offensiva» della sicurezza stradale che si assume essere propria dei veicoli per i quali non si richiede abilitazione alla guida;

che, anche sotto tale profilo, ci si trova di fronte ad un apprezzamento discrezionale del legislatore, che non può qualificarsi, di per sé, manifestamente irrazionale ed arbitrario; infatti, lo stato di ebbrezza non equivale ad una qualsiasi carenza di requisiti fisici e psichici per la guida — requisiti previsti in rapporto ad ogni tipo di veicolo, compresi quelli per i quali non si richiede la patente (cfr. art. 115 del codice della strada) — ma integra una situazione speciale e particolarmente qualificata di inidoneità alla guida, suscettibile — sulla base del dato d’esperienza — di provocare un accentuato allarme sociale;

che la questione deve essere dichiarata, pertanto, manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 5 della legge 25 giugno 1999, n. 205 (Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario) e dell’art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Giudice di pace di Borgo San Dalmazzo con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 maggio 2003.

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Giovanni Maria FLICK, Redattore

Depositata in Cancelleria il 23 maggio 2003.