SENTENZA N. 214
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai Signori:
- Fernanda CONTRI Presidente
- Guido NEPPI MODONA Giudice
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 2, della legge della Regione Emilia-Romagna 17 dicembre 2003, n. 26 (Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 13 febbraio 2004, depositato in cancelleria il 20 successivo ed iscritto al n. 22 del registro ricorsi 2004.
Visto l’atto di costituzione della Regione Emilia-Romagna;
udito nell’udienza pubblica dell’8 febbraio 2005 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro;
uditi l’avvocato dello Stato Glauco Nori per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Giandomenico Falcon e Andrea Manzi per la Regione Emilia-Romagna.
Ritenuto in fatto1. – Con ricorso notificato il 13 febbraio 2004, il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto a questa Corte dichiararsi l’illegittimità dell’art. 10, comma 2, della legge della Regione Emilia-Romagna 17 dicembre 2003, n. 26 (Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), per indebita invasione nella propria sfera di competenza, e in particolare per violazione dell’art. 117, secondo e terzo comma, della Costituzione.
Lo Stato ricorrente lamenta che la Regione, disciplinando, con la norma impugnata, la predisposizione di “piani di emergenza esterni” relativamente agli stabilimenti in cui si impiegano sostanze pericolose, al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti, ne ha attribuita la competenza alle Province.
In tal modo la Regione Emilia-Romagna, nell’ambito di una legge organica per la prevenzione degli incidenti rilevanti, non ha tenuto conto dei limiti che incontra la sua potestà legislativa, sconfinando in una materia, quella ambientale, che è di legislazione esclusiva dello Stato, tanto più che l’art. 1 della citata legge regionale indica, quale finalità della normativa, la “tutela dell’ambiente”. La stessa legge, per espressa previsione dell’art. 1, è detta attuativa del d.lgs. 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), e dunque ai principî di questo avrebbe dovuto attenersi, anche ove si consideri emanata nell’esercizio della potestà legislativa concorrente in materia di sicurezza della popolazione.
L’art. 7 del d.lgs. n. 334 del 1999 attribuisce la fissazione delle linee guida del sistema di gestione della sicurezza al Ministro dell’ambiente, di concerto con i Ministri dell’interno, della sanità e dell’industria, d’intesa con la Conferenza unificata: trattandosi di linee guida da attuare sull’intero territorio nazionale, e vincolanti per enti e organi che di volta in volta sono chiamati ad intervenire, tale competenza non è toccata dal nuovo testo dell’art. 118 Cost.
L’art. 20 dello stesso d.lgs. n. 334 del 1999 disciplina il piano di emergenza esterno, attribuendone la predisposizione al prefetto, d’intesa con le Regioni e gli enti locali interessati (comma 1), in base alle indicazioni di cui all’allegato IV, punto 2 (comma 2): il contenuto del piano di emergenza, che tra l’altro deve indicare nome e funzione delle persone autorizzate ad attivare e dirigere le misure d’intervento, mezzi d’informazione tempestiva, misure di coordinamento delle risorse, mezzi per l’informazione della popolazione, concerne operazioni riferibili ad un territorio che può risultare più vasto di quello Provinciale o regionale, e quindi non possono essere svolte se non da chi ha competenza ultraregionale, come confermato dall’art. 118 Cost., in base ai principî di sussidiarietà e adeguatezza. Ed è perciò che l’art. 20, comma 1, del decreto legislativo citato, prevede l’intesa con le Regioni, adempimento cui può attendere solo un organo statale.
Attribuendo la competenza della predisposizione del piano alla Provincia, la legge regionale ha violato uno dei principî fondamentali della materia, stabilito dalla legge dello Stato.
Il punto 2 dell’allegato IV prevede anche, tra le indicazioni del piano d’emergenza esterno, l’informazione dei servizi di emergenza di altri Stati membri in caso di incidenti con potenziali conseguenze oltre frontiera: adempimenti che solo lo Stato può svolgere (art. 117, secondo comma, lettera a). Le misure di coordinamento di cui al punto 2, lettera c), dell’allegato IV, investono anche gli organi dello Stato: rispetto ai quali nessun potere può vantare la Provincia, anche tenuto conto delle esigenze ultraProvinciali e ultraregionali.
2. – Nel giudizio si è costituita la Regione Emilia-Romagna, la quale chiede respingersi il ricorso deducendone l’inammissibilità e infondatezza, e riservandosi di esporre le proprie ragioni con successiva memoria.
3. – Nell’imminenza dell’udienza pubblica le parti hanno presentato memorie.
3.1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri svolge argomentazioni sostanzialmente riassuntive del contenuto del ricorso. Si consideri la normativa come inerente la tutela dell’ambiente, o come attinente a materia di competenza concorrente, la Regione deve rispettare i principî fondamentali posti da legge dello Stato.
Lo strumento dell’intesa, previsto dall’art. 20 del d.lgs. n. 334 del 1999, è del resto forma adeguata di garanzia per gli enti interessati. L’attribuzione della competenza ad un organo statale è imposta dalla necessità di vincolare anche organi dello Stato, coinvolti negli interventi rivolti a prevenire o limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti, organi nei cui confronti la Regione e gli enti locali non hanno poteri.
L’allegato IV, punto 2, del d.lgs. n. 334 del 1999 prevede il contenuto minimo del piano di emergenza esterno, che, come le linee guida che l’art. 7 rimette al Ministro dell’ambiente di concerto con altri ministri, d’intesa con la Conferenza unificata, concerne aspetti che riguardano tutto il territorio nazionale e costituiscono principî fondamentali cui la Regione avrebbe dovuto adeguarsi. I pericoli e gli effetti dannosi di un incidente rilevante possono coinvolgere il territorio di più Regioni; il coordinamento deve intervenire tra organi dello Stato e di altri enti.
3.2. – La Regione Emilia-Romagna evoca la sentenza n. 407 del 2002 e la ricognizione, dalla stessa operata, degli atti normativi, comunitari e nazionali, che hanno dettato la disciplina delle attività a rischio di incidenti rilevanti, sottolineando il conferimento alle Regioni delle competenze amministrative concernenti gli impianti di maggiore pericolosità (art. 72 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, recante <<Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59>>), e l’ulteriore ampliamento delle competenze regionali per effetto del d.lgs. 17 agosto 1999, n. 334, con l’attribuzione di funzioni procedimentali. La stessa sentenza n. 407 del 2002 osserva che il controllo dei pericoli di incidenti rilevanti coinvolge una pluralità di interessi costituzionalmente rilevanti e funzionalmente collegati con quelli inerenti in via primaria alla tutela dell’ambiente, corrispondenti a materie di legislazione concorrente, tra le quali la tutela della salute, il governo del territorio, la protezione civile.
Ciò premesso, la Regione osserva, riguardo alla pretesa violazione dell’art. 117 Cost., che le disposizioni dettate dall’art. 20 del d.lgs. n. 334 del 1999, restano in vigore fino all’attuazione dell’art. 72 del d.lgs. n. 112 del 1998. Questa norma, che specificamente contempla le attività a rischio di incidente rilevante, conferisce alle Regioni le funzioni amministrative relative alle industrie pericolose (comma 1), e la disciplina della materia ai fini del raccordo tra i soggetti incaricati dell’istruttoria e di garantire la sicurezza del territorio e della popolazione (comma 2), precisando che il trasferimento avviene subordinatamente all’adozione della normativa di cui al comma 2, alla previa attivazione dell’Arpa, e a seguito di accordo di programma tra Stato e Regione per la verifica dei presupposti per lo svolgimento delle funzioni, nonché per le procedure di dichiarazione.
Quindi è lo stesso d.lgs. n. 112 del 1998 che ha previsto il conferimento alle Regioni di tutte le competenze amministrative concernenti la materia della tutela dagli incidenti rilevanti, mantenendo allo Stato compiti di indirizzo e coordinamento. Tanto più che l’art. 69, comma 1, lettera p), considera compiti di rilievo nazionale le funzioni «attualmente esercitate dallo Stato fino all’attuazione degli accordi di programma di cui all’articolo 72». Successivamente, il d.lgs. n. 334 del 1999, ha ulteriormente ampliato le competenze regionali, stabilendo, all’art. 18, che la Regione disciplina, ai sensi dell’art. 72 del d.lgs. n. 112 del 1998, “l’esercizio delle competenze amministrative in materia di incidenti rilevanti”, individuando, tra l’altro, “le autorità competenti titolari delle funzioni amministrative e dei provvedimenti discendenti dall’istruttoria tecnica”. Solo in via transitoria, dunque, viene ripresa la competenza del prefetto per il piano di emergenza esterno, fino all’attuazione dell’art. 72.
In sostanza è la stessa legislazione statale a prevedere che il legislatore regionale disciplini il piano di emergenza esterno, compresa la competenza a predisporlo: ne consegue che l’art. 10, comma 2, oggetto d’impugnazione statale, non contrasta con i principî fondamentali. E’ peraltro evidente, secondo la Regione, che la propria legislazione debba precedere l’accordo di programma, dato che solo al momento di tale accordo si saranno verificate le condizioni previste dall’art. 72 del d.lgs. n. 112 del 1998, e le competenze diverranno operative. E allora, prima dell’attuazione dell’art. 72, comma 3, del d.lgs. n. 112 del 1998, la norma impugnata non è operativa, come del resto risulta dallo stesso art. 3, comma 3, della legge della Regione Emilia-Romagna n. 26 del 2003, che condiziona al perfezionamento della procedura di cui all’art. 72, comma 3, del d.lgs. n. 112 del 1998, l’operatività di una funzione a monte rispetto a quella concernente il piano di emergenza esterno, mentre dopo la sua attuazione non sarà più applicabile la norma statale.
Riguardo alla pretesa violazione dell’art. 118 della Costituzione, la ricostruzione dell’Avvocatura dello Stato è contraddittoria nella misura in cui spiega la competenza prefettizia nella predisposizione dei piani di emergenza esterni in presenza di esigenze ultraregionali, data la competenza solo provinciale del prefetto. Inoltre, le doglianze avrebbero un fondamento ove la Regione avesse attribuito competenze in via esclusiva, mentre la norma regionale, conformemente alle indicazioni della legge statale, prevede competenze esercitate in cooperazione e d’intesa con organi statali. Le funzioni operative in materia debbono, in ossequio al sistema normativo complessivo, essere svolte a livello locale, pur nel quadro del coordinamento unitario. Basti dire che l’art. 108, comma 1, del d.lgs. n. 112 del 1998, alla lettera a), n. 3, attribuisce, alle Regioni la competenza relativa agli “indirizzi per la predisposizione dei piani Provinciali di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 225 del 1992” e, alla lettera b), n. 2, alle Province “la predisposizione dei piani Provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali”: da ricordare che gli eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge n. 225 del 1992, sono quelli “che per loro natura ed estensione comportano l’intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria”. E’ la stessa legislazione statale che, attribuendo alla Provincia con l’art. 108 funzione analoga, e rimettendo (transitoriamente) con l’art. 20 del d.lgs. 112 del 1998 la competenza al prefetto, conferma l’insussistenza di esigenze di esercizio unitario e dunque la legittimità dell’art. 10, comma 2, della legge regionale impugnata; gli stessi artt. 69 e 72 del d.lgs. n. 112 del 1998 attribuiscono alle Regioni il potere di disciplinare la competenza relativa ai piani di emergenza esterni e di individuare l’autorità competente, smentendo così la ricorrenza di esigenze di carattere unitario, tali da imporre la competenza statale. L’ art. 20 e l’all. IV del d.lgs. n. 334 del 1999, richiamati dall’Avvocatura erariale, riguardano specificamente i vari stabilimenti situati nel territorio Provinciale, il che giustifica la competenza di un’autorità locale; la dedotta necessità di intesa tra più Regioni, dovrebbe condurre alla competenza di un organo ultraregionale, non del prefetto.
Nella previsione legislativa regionale, inoltre, nessun condizionamento esercita la Provincia su organi statali, presupponendo lo strumento collaborativo dell’intesa, e inoltre l’operatività della norma presuppone la conclusione dell’accordo di programma tra Stato e Regioni.
Riguardo alla pretesa violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, la norma impugnata non tocca in alcun modo il sistema dei rapporti con i servizi di emergenza degli altri Stati, per il quale la disciplina al momento operante è solo statale. L’obbligo di informazione imposto dall’allegato IV, punto 2, lettera g), non attiene alla politica estera dello Stato italiano, che ha fatto la propria scelta nel momento in cui ha imposto ai servizi tale obbligo di collaborazione con le competenti autorità degli Stati finitimi: non si vede inoltre la ragione per cui i rapporti tra la Regione colpita da incidente e la Regione straniera limitrofa debbano esser curati da organi statali.
Considerato in diritto1 . – Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 13 febbraio 2004, ha chiesto dichiararsi l’illegittimità costituzionale dell’art. 10, comma 2, della legge della Regione Emilia-Romagna 17 dicembre 2003, n. 26 (Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostante pericolose), perché, disciplinando la predisposizione di “piani di emergenza esterni”, relativamente agli stabilimenti in cui si impiegano sostanze pericolose, al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti, ne attribuisce la competenza alle Province, in violazione dell’art. 117, secondo comma, lettere s) ed a), della Costituzione, per interferire nelle materie di legislazione statale esclusiva della tutela dell’ambiente e dei rapporti internazionali; dell’art. 117, terzo comma, Cost., per recare vulnus ai principî fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato nella materia di competenza legislativa concorrente “sicurezza della popolazione”; dell’art. 118 Cost., per contrasto con i principi di sussidiarietà e adeguatezza, in applicazione dei quali la predisposizione dei piani di emergenza esterni è stata attribuita ad organo statale.
Nell’ambito di una legge organica per la prevenzione degli incidenti rilevanti, la Regione non avrebbe tenuto conto dei limiti che incontra la sua potestà legislativa, sconfinando in una materia, quella ambientale, che è di legislazione esclusiva dello Stato, tanto più che l’art. 1 della citata legge regionale indica, quale finalità della normativa, la “tutela dell’ambiente”. La stessa legge, per espressa previsione dell’art. 1, è detta attuativa del d.lgs. 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), e dunque ai principî di questo avrebbe dovuto attenersi, anche ove si consideri emanata nell’esercizio della potestà legislativa concorrente in materia di sicurezza della popolazione. La fissazione delle linee guida del sistema di gestione della sicurezza è attribuita, dall’art. 7 del d.lgs. n. 334 del 1999, al Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro dell’interno, della sanità e dell’industria, d’intesa con la Conferenza unificata. Trattandosi di linee guida da attuare sull’intero territorio nazionale, e vincolanti per enti e organi che di volta in volta sono chiamati ad intervenire, sostiene la difesa erariale che tale competenza non è toccata dal nuovo testo dell’art. 118 Cost. Con specifico riguardo ai piani di emergenza esterni, l’all. IV, punto 2, richiamato dal comma 2 dell’art. 20 del d.lgs. n. 334 del 1999, ne indica il contenuto minimo, specificando tra l’altro nome e funzione delle persone autorizzate ad attivare e dirigere le misure d’intervento, mezzi d’informazione tempestiva, misure di coordinamento delle risorse, mezzi per l’informazione della popolazione: operazioni che sono riferibili ad un territorio che può risultare più vasto di quello Provinciale o regionale, e quindi non possono essere svolte se non da chi ha competenza ultraregionale. Oltre al fatto che all’informazione dei servizi di emergenza di altri Stati membri, in caso di incidenti con potenziali conseguenze oltre frontiera può attendere solo lo Stato (art. 117, secondo comma, lett. a).
Attribuendo la competenza della predisposizione del piano alla Provincia, la legge regionale avrebbe violato uno dei principî fondamentali della materia, stabilito dalla legge dello Stato.
La Regione oppone che l’art. 69, comma 1, lettera p) del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) considera compiti di rilievo nazionale “le funzioni attualmente esercitate dallo Stato fino all’attuazione degli accordi di programma di cui all’art. 72”, con questo confermando che nella materia della tutela dagli incidenti le competenze amministrative sono fondamentalmente regionali e che l’art. 108 dello stesso d.lgs. attribuisce alle Regioni (comma 1, lettera a) la competenza relativa agli “indirizzi per la predisposizione dei piani Provinciali di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 225 del 1992”, e alle Province (comma 1, lett. b, n. 2) “la predisposizione dei piani Provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali” ; aggiungendo che l’art. 20 del d.lgs. n. 334 del 1999 resta in vigore fino all’attuazione dell’art. 72 del d.lgs. n. 112 del 1998.
Questa norma, che specificamente contempla le attività a rischio di incidente rilevante, conferisce alle Regioni le funzioni amministrative relative alle industrie pericolose (comma 1), e la disciplina della materia ai fini del raccordo tra i soggetti incaricati dell’istruttoria e della garanzia della sicurezza del territorio e della popolazione (comma 2), precisando che il trasferimento avviene subordinatamente all’adozione della normativa di cui al comma 2, alla previa attivazione dell’Arpa, e a seguito di accordo di programma tra Stato e Regione per la verifica dei presupposti per lo svolgimento delle funzioni, nonché per le procedure di dichiarazione.
Afferma la Regione che l’unica cosa che manca è l’accordo di programma, che però presuppone gli altri due elementi: la normativa regionale (la legge regionale n. 26 del 2003, appunto, in Emilia-Romagna) e l’istituzione dell’Arpa. In attesa dell’accordo di programma, che evidentemente non c’è ancora stato, e che quindi esclude che vi sia stata piena attuazione dell’art. 72, comma 3, del d.lgs. n. 112 del 1998, la Regione ammette che la norma impugnata non sarebbe operativa, come del resto risulta dallo stesso art. 3, comma 3, della legge regionale Emilia-Romagna n. 26 del 2003, che condiziona al perfezionamento della procedura di cui all’art. 72, comma 3, del d.lgs. n. 112 del 1998, l’operatività di una funzione a monte rispetto a quella concernente il piano di emergenza esterno, mentre dopo la sua attuazione non sarà più applicabile la norma statale.
2. – Il ricorso è infondato.
2.1. – Va, innanzitutto, rilevato che, contrariamente all’assunto del ricorrente, la tutela dell’ambiente, di cui alla lettera s) dell’art. 117, secondo comma, della Costituzione, si configura come una competenza statale sovente connessa e intrecciata inestricabilmente con altri interessi e competenze regionali concorrenti. Nell’ambito di dette competenze concorrenti, risultano legittimi gli interventi posti in essere dalla Regione stessa, nel rispetto dei principî fondamentali della legislazione statale in materia ed altresì l’adozione di una disciplina maggiormente rigorosa rispetto ai limiti fissati dal legislatore statale (sentenza n. 222 del 2003). In più occasioni questa Corte ha avuto modo di precisare che la “tutela dell’ambiente”, di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, si configura come un valore costituzionalmente protetto ed investe altre materie che ben possono essere di competenza concorrente regionale, quale la “protezione civile”. A tale proposito, l’art. 20 del d.lgs. n. 334 del 1999, sulla disciplina dei piani di emergenza esterni, riserva allo Stato il compito di fissare standard di tutela uniformi sull’intero territorio nazionale (sentenze n. 307 del 2003; n. 407 del 2002): detta regolamentazione esclude la incompatibilità della competenza esclusiva dello Stato con interventi specifici del legislatore regionale (sentenze n. 259 del 2004; n. 312 e n. 303 del 2003).
Per quanto concerne il tema dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, l’art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 334 del 1999 prevede la predisposizione di piani di emergenza esterni agli stabilimenti a cura del prefetto, d’intesa con le Regioni e gli enti locali interessati, previa consultazione della popolazione. Tali piani hanno lo scopo di controllare e circoscrivere gli incidenti già avvenuti, limitare i danni, informare la popolazione, risanare l’ambiente.
La legge della Regione Emilia-Romagna n. 26 del 2003 ha la finalità di disciplinare le funzioni amministrative in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con l’uso di determinate sostanze pericolose e le modalità di coordinamento dei soggetti coinvolti (art. 1): in particolare, l’art. 10, comma 2, prevede che sia la Provincia a predisporre questi piani, sentita l’Arpa e l’Asl competente, d’intesa con il prefetto ed i comuni interessati.
L’oggetto del contendere attiene a competenze amministrative, che la legge regionale impugnata ha assegnato alla Provincia, mentre la legge statale le attribuisce al prefetto.
Il d.lgs. n. 334 del 1999, che può essere considerato, oggi, come prima della riforma del titolo V, legge-quadro (di cui la legge regionale Emilia-Romagna n. 26 del 2003 costituisce dichiaratamente attuazione: art. 1), contiene i principi generali, stabilendo le finalità e le linee guida che debbono informare il contenuto del PEE.
Lo stesso decreto (art. 18) dispone che la Regione disciplina, ai sensi dell’art. 72 del d.lgs. n. 112 del 1998, l’esercizio delle competenze amministrative in materia di incidenti rilevanti, individuando, fra l’altro, le autorità titolari delle funzioni amministrative e dei provvedimenti discendenti dall’istruttoria tecnica e stabilisce le modalità per l’adozione degli stessi. E’ evidente, allora, che è la stessa normativa statale a consentire interventi sulle competenze amministrative da parte della legge regionale, e che, pertanto, la norma impugnata non interferisce illegittimamente con la potestà legislativa statale laddove questa prevede la competenza del prefetto (art. 20 del d.lgs. n. 334 del 1999).
Ed, infatti, è lo stesso art. 20 del d.lgs. n. 334 del 1999, invocato dalla difesa erariale quale norma interposta, a porre (ultimo comma) come limite della sua vigenza l’attuazione dell’art. 72 del d.lgs. n. 112 del 1998, il quale conferisce alla Regione le competenze amministrative in materia, fra l’altro, di adozione di provvedimenti in tema di controllo dei pericoli da incidenti rilevanti, discendenti dall’istruttoria tecnica.
L’attribuzione alla Provincia, da parte della Regione, con l’art. 3 della legge regionale n. 26 del 2003, di una competenza amministrativa ad essa conferita dall’art. 72 d.lgs. n. 112 del 1998, non solo non viola la potestà legislativa dello Stato (sentenza n. 259 del 2004), ma costituisce applicazione di quanto alla Regione consente la stessa legge statale, sia pure in attesa dell’accordo di programma previsto dalla norma statale.
La normativa impugnata non è peraltro operante, come espressamente riconosce (art. 3, comma 3) la legge regionale n. 26 del 2003, in quanto le funzioni Provinciali relative alla valutazione del rapporto di sicurezza saranno esercitate solo ed a seguito del perfezionamento della procedura di cui all’art. 72, comma 3, del d.lgs. n. 112 del 1998, cioè dopo che sarà perfezionato l’accordo di programma tra Stato e Regione per la verifica dei presupposti per lo svolgimento delle funzioni, nonché per le procedure di dichiarazione (v. sentenza n. 135 del 2005).
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 2, della legge della Regione Emilia-Romagna 17 dicembre 2003, n. 26 (Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), sollevata, in riferimento all’art. 117, secondo e terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2005.
Fernanda CONTRI, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Depositata in Cancelleria il 31 maggio 2005.