Sentenza n. 312/2003

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SENTENZA N. 312

ANNO 2003

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Riccardo CHIEPPA, Presidente

- Gustavo ZAGREBELSKY              

- Valerio ONIDA                    

- Carlo MEZZANOTTE                     

- Guido NEPPI MODONA                

- Piero Alberto CAPOTOSTI             

- Annibale MARINI               

- Franco BILE             

- Giovanni Maria FLICK                    

- Ugo DE SIERVO                 

- Romano VACCARELLA                

- Alfio FINOCCHIARO                    

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 2, e 8, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 18 marzo 2002, n. 6 (Norme sulle comunicazioni e provvidenze in materia di radiodiffusione) e degli artt. 2, commi 1 e 2, e 27 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 26 luglio 2002, n. 11 (Disposizioni in materia di tributi e disposizioni in connessione con l’assestamento del bilancio di previsione della Provincia di Bolzano per l’anno finanziario 2002 e per il triennio 2002-2004), promossi con ricorsi del Presidente del Consiglio dei ministri notificati il 7 giugno e il 4 ottobre 2002, depositati in cancelleria il 17 giugno e il 14 ottobre successivi ed iscritti ai nn. 42 e 70 del registro ricorsi 2002.

Visti gli atti di costituzione della Provincia di Bolzano;

udito nell’udienza pubblica dell’11 marzo 2003 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti;

uditi l’Avvocato dello Stato Giorgio D’Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avv. Roland Riz e Sergio Panunzio per la Provincia di Bolzano.

Ritenuto in fatto

1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 7 giugno 2002 e depositato il successivo 17 giugno, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in via principale, degli artt. 2, comma 2, e 8, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 18 marzo 2002, n. 6 (Norme sulle comunicazioni e provvidenze in materia di radiodiffusione), in riferimento agli articoli 3, 21 e 117, comma secondo, lettere e) e m), e comma terzo, della Costituzione.

1.1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, con un secondo ricorso, notificato il 4 ottobre 2002 e depositato il successivo 14 ottobre, ha sollevato questione di legittimità costituzionale in via principale degli artt. 2, commi 1 e 2, e 27 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 26 luglio 2002, n. 11 (Disposizioni in materia di tributi e disposizioni in connessione con l’assestamento del bilancio di previsione della Provincia di Bolzano per l’anno finanziario 2002 e per il triennio 2002-2004), in riferimento agli artt. 4, 8 e 9 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto-Adige), agli artt. 7, 8 e 10 del d.P.R. 1° novembre 1973, n. 691 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino Alto-Adige concernenti usi e costumi locali ed istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei) aventi carattere provinciale; manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali e, per la Provincia di Bolzano, anche con i mezzi radiotelevisivi, esclusa la facoltà di impiantare stazioni radiotelevisive), agli artt. 21 e 117 della Costituzione nonché in relazione all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio).

2. — Con il primo ricorso, il Presidente del Consiglio dei ministri deduce che l’art. 2, comma 2, della legge provinciale n. 6 del 2002, nella parte in cui prevede che il Comitato provinciale per le comunicazioni "è composto dal presidente e dal vicepresidente, che devono appartenere a gruppi linguistici diversi, nominati dalla Giunta provinciale all’inizio di ogni legislatura, nonché da quattro ulteriori componenti eletti dal Consiglio provinciale a scrutinio segreto" violerebbe l’art. 117, comma secondo, lettera m), della Costituzione perché, intervenendo a modificare o derogare la normativa statale (art. 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249 recante "Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", art. 1, lett. a), n. 4, della delibera del 28 aprile 1999, n. 52, dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché art.12 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 recante "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche") volta a garantire "il ruolo delle opposizioni consiliari nelle procedure di elezione" e, "attraverso di esse", i diritti civili delle minoranze linguistiche, inciderebbe sulla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, "attribuita alla legislazione esclusiva dello Stato". Secondo il ricorrente, ove invece si riconducesse la tutela delle minoranze linguistiche nell’ambito del sistema delle comunicazioni di massa alla materia "ordinamento della comunicazione", attribuita alla competenza legislativa regionale concorrente dall’art. 117, comma terzo, della Costituzione, quest’ultimo risulterebbe violato dalla disposizione censurata nella parte in cui attribuisce alla competenza della Giunta provinciale "anche la nomina del vicepresidente del Comitato, escludendo il consiglio provinciale e quindi lasciando alla scelta dell’organo esecutivo la individuazione dei gruppi linguistici di appartenenza", in deroga ai principi fondamentali della materia stabiliti dal legislatore statale (art. 1, comma 13, della legge n. 249 del 1997 ed art. 12 della legge n. 482 del 1999).

Il Presidente del Consiglio dei ministri censura, inoltre, l’art. 8, comma 3, della stessa legge provinciale n. 6 del 2002 - successivamente modificato dall’art. 2, comma 1, della legge provinciale n. 11 del 2002, a sua volta impugnato con il secondo ricorso - sotto svariati profili. In primo luogo, la difesa erariale eccepisce che tale disposizione, nella parte in cui riconosce(va) alla Provincia autonoma di Bolzano la facoltà di stipulare convenzioni con enti radiotelevisivi "pubblici", avrebbe irragionevolmente escluso la facoltà di stipulare convenzioni con "tutti gli enti privati, insieme alla RAI S.p.A., che non è ente pubblico", ai quali soltanto, secondo la legislazione italiana, possono essere rilasciate le concessioni radiotelevisive, e quindi con tutti i concessionari italiani, "riservando lo spazio televisivo provinciale solo ad enti esteri". La medesima disposizione violerebbe, inoltre, l’art. 117, comma secondo, lett. e), della Costituzione in quanto, riservando ai soli enti stranieri il "corrispondente mercato televisivo", altererebbe le normali condizioni di concorrenza, e si porrebbe altresì in contrasto con il principio fondamentale di parità di trattamento e di imparzialità nei confronti di tutti i soggetti politici durante le campagne elettorali stabilito dalla legge statale (art.1 della legge n.28 del 2000), in quanto le limitazioni soggettive alla stipulazione delle convenzioni da essa previste sarebbero applicabili anche in occasione delle elezioni provinciali e nei comuni della Provincia, escludendo tutti i soggetti italiani. L’art. 8, comma 3, sarebbe poi in contrasto anche con l’art. 21 della Costituzione in quanto, "consentendo la stipulazione delle convenzioni con un numero limitato di soggetti", non assicurerebbe il necessario pluralismo nell’informazione e, incidendo "su di una materia che attiene alla struttura democratica dello Stato", investirebbe "i diritti civili e sociali il cui livello di tutela rientra nella legislazione esclusiva dello Stato".

2.1. — Con il secondo ricorso, il Presidente del Consiglio dei ministri impugna, in primo luogo, l’art. 2, comma 1, della legge provinciale n. 11 del 2002, sotto molteplici profili.

Secondo la difesa erariale, la disposizione censurata, nella parte in cui prevede la facoltà della Provincia autonoma di Bolzano di stipulare convenzioni con enti radiotelevisivi, inciderebbe su una materia, quella del servizio radiotelevisivo, estranea alla sua competenza legislativa, violando così gli artt. 8 e 9, n. 2, del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto-Adige (d.P.R. n. 670 del 1972) nonché gli artt. 7 e 8 delle relative norme di attuazione di cui al d.P.R. n. 691 del 1973. La medesima disposizione – la quale, peraltro, consentirebbe la stipulazione di convenzioni solo con enti radiotelevisivi stranieri "che era l’obiettivo dell’art. 8.3 nella sua stesura originaria, che per questo è stato impugnato"– violerebbe altresì l’art. 117, comma secondo, lett. e), della Costituzione, in quanto, non fissando alcun criterio né per la scelta dei contraenti, né per la determinazione dei corrispettivi, consentirebbe di alterare la concorrenza anche in favore di organismi esteri e "non solo in ambito provinciale" e risulterebbe anche lesiva del pluralismo garantito dall’art. 21 della Costituzione, non solo per l’assenza di criteri di scelta dei contraenti, ma anche perché non sarebbe fornita alcuna garanzia del pluralismo nella predisposizione dei programmi. L’art. 2, comma 1, infine, incidendo "su di una materia che attiene alla struttura democratica dello Stato", investirebbe "i diritti civili e sociali il cui livello di tutela rientra nella legislazione esclusiva dello Stato".

Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna, inoltre, l’art. 2, comma 2, della medesima legge provinciale n. 11 del 2002, deducendo che tale disposizione, inserendo l’art. 7-bis nella legge provinciale n. 6 del 2002, il quale reca la disciplina del piano provinciale di settore delle infrastrutture di comunicazioni, avrebbe inciso su una materia – la pianificazione delle infrastrutture di comunicazione – "preclusa alla legislazione provinciale sia dall’art. 117, secondo comma, Cost., che dalle norme dello Statuto" e perciò assegnata dall’art. 1, comma 6, della legge n. 249 del 1997, all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Anche l’art. 17 della stessa legge provinciale n. 11 sarebbe, ad avviso dell’Avvocatura generale dello Stato, costituzionalmente illegittimo, in quanto prevedendo – ad integrazione dell’art. 23-quinquies della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61 contenente "Norme per la tutela del suolo da inquinamenti e per la disciplina della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi e semisolidi" – che coloro che prestano servizi pubblici essenziali e le organizzazioni di soccorso sono esonerati da molteplici adempimenti in materia di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, inciderebbe su una materia – sulla quale sono intervenute diverse direttive comunitarie attuate con il d. lgs. n. 22 del 1997 – riconducibile alla "tutela dell’ambiente" e quindi sottratta alla legislazione provinciale "sia per il primato della normativa comunitaria, non derogabile da nessuna normativa nazionale, sia ai sensi dell’art. 4 dello Statuto, sia ai sensi dell’art. 117, primo comma, della Costituzione, anche a voler trascurare che l’art. 1, comma 3, del d. lgs. n. 22 del 1997 ha dichiarato le disposizioni di principio che vi sono contenute norme di riforma economico-sociale che la Provincia è tenuta ad osservare ai sensi dell’art. 4 dello Statuto".

3 — In entrambi i giudizi promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri, si è costituita la Provincia autonoma di Bolzano, chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili o comunque infondati.

3.1. — Con riferimento al primo ricorso, la Provincia ritiene che non sarebbe ravvisabile la violazione, da parte dell’art. 2, comma 2, della legge provinciale n. 6 del 2002, di alcuno dei limiti di competenza invocati (determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ex art. 117, comma secondo, lettera m), della Costituzione; principi fondamentali in tema di ordinamento della comunicazione ex art. 117, comma terzo, della Costituzione), non sussistendo l’asserito contrasto con la normativa statale di settore, anche in relazione agli "indirizzi" formulati dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nella delibera n. 52 del 1999, peraltro priva di natura legislativa. Quanto, poi, alle censure sollevate nei confronti dell’art. 8, comma 3, della medesima legge provinciale, la Provincia ne sostiene l’infondatezza, in quanto la disposizione impugnata non escluderebbe affatto la facoltà di stipulare convenzioni con i concessionari italiani.

3.2. — In relazione al secondo ricorso, la Provincia autonoma di Bolzano sostiene l’inammissibilità delle censure mosse nei confronti dell’art. 2, comma 1, della legge provinciale n. 11 del 2002, con le quali non vengono dedotti vizi di incompetenza della legge provinciale, i soli denunciabili dal Governo con ricorso in via principale ai sensi dell’art. 127, comma primo, della Costituzione, applicabile anche all’impugnativa di leggi delle Province autonome in base all’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della Parte seconda della Costituzione). Infondate sarebbero comunque tutte le censure sollevate sia nei confronti dell’art. 2, commi 1 e 2, che nei confronti dell’art. 27 della stessa legge provinciale, rientrando le materie da essi disciplinate (piano provinciale di settore delle infrastrutture delle comunicazioni; disciplina dei rifiuti) pienamente nella competenza legislativa provinciale, sulla base delle norme dello statuto speciale, delle norme di attuazione dello statuto speciale nonché – per il tramite dell’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 – sulla base dell’art. 117 della Costituzione.

4. — In prossimità dell’udienza pubblica l’Avvocatura generale dello Stato ha depositato memorie nelle quali insiste per l’accoglimento delle conclusioni rassegnate nei ricorsi introduttivi, rilevando, in particolare, che la questione di legittimità costituzionale sollevata nei confronti dell’art. 8, comma 3, della legge provinciale n. 6 del 2002, nel primo ricorso, deve ritenersi "superata" "poiché la norma è stata modificata da una legge provinciale successiva, impugnata dallo Stato" con il secondo ricorso.

4.1. — In prossimità dell’udienza pubblica la Provincia autonoma di Bolzano ha depositato memorie con le quali, in riferimento al primo ricorso, chiede che la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2, della legge provinciale n. 6 del 2002, sia dichiarata inammissibile, non essendo stato dedotto un vizio di incompetenza della legge provinciale, "l’unico vizio deducibile dal Governo nel ricorso in via d’azione", e che in relazione all’impugnativa dell’art. 8, comma 3, della stessa legge, venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo stata tale norma modificata da una legge provinciale successiva. Con riferimento, poi, al secondo ricorso la Provincia insiste per l’accoglimento delle conclusioni rassegnate nell’atto di costituzione.

5. — All’udienza pubblica la Provincia autonoma di Bolzano e la difesa erariale hanno insistito per l’accoglimento delle conclusioni rassegnate nelle difese scritte.

Considerato in diritto

1. — Le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, con i due ricorsi indicati in epigrafe, concernono l'art. 2, comma 2 e l'art. 8, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 18 marzo 2002, n. 6 (Norme sulle comunicazioni e provvidenze in materia di radiodiffusione), nonché l'art. 2, commi 1 e 2, e l'art. 27 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 26 luglio 2002, n. 11 (Disposizioni in materia di tributi e disposizioni in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della Provincia di Bolzano per l'anno finanziario 2002 e per il triennio 2002-2004).

Le questioni sono state sollevate in riferimento, quanto al primo ricorso, agli artt. 3, 21 e 117, comma secondo, lettere e) e m) e comma terzo, della Costituzione; quanto al secondo ricorso, agli artt. 4, 8 e 9 del d. P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), agli artt. 7, 8 e 10 del d. P.R. 1° novembre 1973, n. 691 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernenti usi e costumi locali ed istituzioni culturali), agli artt. 21 e 117 della Costituzione, nonché in relazione all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio).

2. ― In via preliminare, poichι i due ricorsi presentano profili di connessione soggettiva ed oggettiva, va disposta la loro riunione, affinché siano decisi con un'unica pronuncia.

3. ― La prima questione prospettata nel ricorso n. 42 del 2002 riguarda l'art. 2, comma 2, della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6, che disciplina il sistema delle comunicazioni e radiotelevisivo, nella parte in cui dispone che il Comitato provinciale per le comunicazioni "è composto dal presidente e dal vicepresidente, che devono appartenere a gruppi linguistici diversi, nominati dalla Giunta provinciale all'inizio di ogni legislatura, nonché da quattro ulteriori componenti eletti dal Consiglio provinciale a scrutinio segreto". Tale norma è censurata dal ricorrente Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117, comma secondo, lettera m) della Costituzione, sotto il profilo che la "garanzia del ruolo delle opposizioni consiliari nelle procedure di elezione e, attraverso di esse, anche la garanzia delle minoranze linguistiche" rientrerebbero nell'ambito della legislazione esclusiva dello Stato, che è appunto competente, tra l'altro, a determinare i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. La norma impugnata, inoltre, contrasterebbe con l'art. 117, comma terzo, della Costituzione, in quanto, attribuendo alla Giunta provinciale anche la nomina del vicepresidente del comitato, derogherebbe, nell'ambito di una materia di competenza concorrente come è quella relativa all'"ordinamento della comunicazione", ad un indirizzo generale previsto dall'art. 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), in tema di requisiti dei componenti dei comitati decentrati per le comunicazioni.

3.1. ― La questione non θ fondata.

Va premesso che nel quadro della disciplina dei comitati decentrati per le comunicazioni, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nella delibera di indirizzo n. 52 del 28 aprile 1999 –adottata ai sensi dell'art. 1, comma 13, della citata legge n. 249 del 1997– ha stabilito che, a tutela delle opposizioni consiliari, le nomine dei componenti dei comitati predetti siano di competenza del solo consiglio regionale (o provinciale), escluso il presidente che può essere nominato direttamente dall'esecutivo regionale (o provinciale).

Nel caso in esame, l'attribuzione alla giunta provinciale del potere di nomina, oltre che del presidente, anche del vicepresidente del comitato, pur derogando alla predetta delibera, non comporta la violazione dell'art. 117, comma secondo, lettera m), della Costituzione considerando che, anche a voler prescindere dall’incongruenza del parametro evocato, la norma in esame si conforma correttamente allo statuto speciale che vincola la legislazione provinciale a garantire la rappresentanza delle minoranze linguistiche locali, in particolare nell'ambito della composizione degli organi elettivi. Quindi l'attribuzione alla giunta provinciale del potere di nomina del presidente e del vicepresidente del comitato, che debbono necessariamente appartenere a gruppi linguistici diversi, appare proprio diretta a realizzare, insieme con la prevista rappresentanza, oltre che della minoranza politica, del gruppo linguistico ladino, un delicato equilibrio, nella composizione del comitato, non solo tra maggioranza ed opposizione, ma anche tra i tre gruppi linguistici –secondo la rispettiva consistenza– in modo da attuare un'effettiva tutela delle minoranze linguistiche, oltre che politiche.

Alla luce di queste considerazioni appare insussistente anche il preteso contrasto con l'art. 117, comma terzo, della Costituzione, in materia di "ordinamento della comunicazione", per violazione del predetto indirizzo generale di cui alla previsione normativa dell’art. 1, comma 13, della legge n. 249 del 1997.

4. ― La seconda questione prospettata nello stesso ricorso n. 42 del 2002 riguarda l'art. 8, comma 3, della medesima legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6, nella parte in cui stabilisce che "la Provincia autonoma di Bolzano puς stipulare convenzioni con enti radiotelevisivi pubblici, inclusi quelli di cui all'art. 10 del d. P.R. 1 novembre 1973, n. 691, aventi per oggetto la produzione di documentazioni di particolare valore e di informazioni e trasmissioni di attualità di interesse provinciale". Tale norma viene censurata in riferimento all'art. 3, secondo comma, e all'art. 21 della Costituzione, in quanto irragionevolmente escluderebbe dalle convenzioni con la Provincia di Bolzano gli enti radiotelevisivi "privati", non assicurando così il necessario pluralismo nell'informazione, nonché in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione, in quanto, riservando ai soli enti pubblici radiotelevisivi stranieri il "corrispondente mercato televisivo" altererebbe le normali condizioni di concorrenza.

4.1. ― La norma in esame θ stata sostituita dall'art. 2, comma 1, della legge provinciale 26 luglio 2002, n. 11, il quale ha soppresso la qualifica di "pubblici" agli enti radiotelevisivi con cui la Provincia di Bolzano può stipulare convenzioni. Con la suddetta modifica normativa si sono dunque realizzati, secondo la giurisprudenza di questa Corte, i presupposti, sostanzialmente riconosciuti anche dal ricorrente Presidente del Consiglio dei ministri, perché si possa dichiarare cessata la materia del contendere in riferimento alla questione di costituzionalità oggetto del ricorso in esame.

5. ― La prima questione prospettata nel ricorso n. 70 del 2002 riguarda l'art. 2, comma 1, della citata legge provinciale 26 luglio 2002, n. 11 nella parte in cui prevede la facoltΰ della Provincia di Bolzano di stipulare convenzioni con enti radiotelevisivi. La norma è impugnata sotto molteplici profili.

5.1. ― La questione, sotto tutti i profili prospettati, non θ fondata.

E' priva di fondamento innanzi tutto la censura relativa alla pretesa "estraneità", rispetto alla competenza legislativa provinciale, della materia del servizio radiotelevisivo. In proposito va ricordato che l'art. 8 n. 4 dello statuto dispone che la Provincia di Bolzano ha competenza legislativa esclusiva in particolare per quanto riguarda "manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali" anche con "i mezzi radiotelevisivi". Tale competenza, così delimitata, ha trovato attuazione nelle disposizioni contenute negli artt. 7 e 10 del d. P.R. 1° novembre 1973, n. 691, le quali prevedono il trasferimento alla Provincia di tutte le funzioni statali in materia, nonché la facoltà di "realizzare e gestire" una rete idonea alla ricezione, con qualsiasi mezzo tecnico, delle trasmissioni emesse da "organismi radiotelevisivi esteri dell'area culturale tedesca e ladina".

A tale competenza esclusiva in materia della Provincia di Bolzano, va poi aggiunta, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Titolo V della Parte II Costituzione, anche la competenza legislativa concorrente relativa all'"ordinamento della comunicazione", la quale, in virtù dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, non può non estendersi anche alla Provincia di Bolzano.

Si tratta quindi di un complesso di norme attributive di potestà legislativa alla Provincia di Bolzano, alla cui luce appare privo di fondamento il motivo di ricorso relativo alla pretesa "estraneità" della materia del servizio radiotelevisivo.

Per quanto concerne poi la censura che la disposizione impugnata consentirebbe alla Provincia di stipulare convenzioni solo con enti radiotelevisivi stranieri, va rilevato che la ricordata soppressione, ad opera appunto del citato art. 2, comma 1, della legge n. 11 del 2002, dall'originaria formulazione dell'art. 8, comma 3, della legge n. 6 del 2002 dell'aggettivo "pubblici" (con più precisione qualificati nel corrispondente testo in lingua tedesca: "öffentlich-rechtlichen") relativamente agli enti radiotelevisivi in questione, amplia la sfera dei contraenti anche a tutti gli organismi di settore aventi natura privatistica, tra cui appunto i concessionari italiani. Né a diverse conclusioni può indurre il riferimento testuale all'inclusione in questo ambito degli "organismi radiotelevisivi esteri", giacché tale esplicita inclusione dimostra che la formulazione del citato art. 2, comma 1, certamente non esclude gli organismi radiotelevisivi italiani. Non sussistono quindi ragioni per accogliere tale censura.

Infondata è anche la censura che concerne la presunta violazione dell'art. 117, comma secondo, lettera e), della Costituzione per la possibile alterazione, nella stipulazione delle predette convenzioni da parte della Provincia di Bolzano, delle condizioni della concorrenza, a causa della mancanza, nella disposizione impugnata, di qualsiasi criterio o regola attinenti alle procedure di contrattazione. Va infatti osservato che, a prescindere dalla assoluta genericità e indeterminatezza della censura, il silenzio della disposizione stessa non preclude affatto l'applicazione ai procedimenti di stipulazione delle convenzioni delle comuni regole che disciplinano i contratti ad evidenza pubblica, a tutela appunto della concorrenza.

Del pari priva di fondamento è la censura che il citato art. 2, comma 1, lederebbe il principio del pluralismo, di cui all'art. 21 della Costituzione– parametro in ogni caso invocabile dallo Stato nei giudizi in via principale (cfr. sentenza n. 274 del 2003)– poiché non fornirebbe alcuna garanzia in ordine alla predisposizione dei programmi oggetto delle predette convenzioni. In proposito va però rilevato che, con norma di carattere generale, l'art. 5, comma 1, della legge provinciale n. 6 del 2002 stabilisce che annualmente il comitato provinciale per le comunicazioni –organo consultivo della Provincia per tutte le attività previste ai fini di un sistema delle comunicazioni e radiotelevisivo "libero e pluralistico"– presenta all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni "un progetto programmatico delle sue attività", così da consentire alla medesima Autorità di esercitare, ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), le proprie funzioni di garanzia delle minoranze linguistiche nell'ambito del sistema delle comunicazioni di massa. Risulta quindi evidente che il comitato, ai sensi di queste disposizioni, non possa non esprimere parere alla Provincia sulle produzioni oggetto delle convenzioni in questione, anche sotto il profilo della garanzia del pluralismo e dei diritti connessi.

Infine non si può accogliere la censura secondo cui la norma impugnata, incidendo in una materia che attiene "alla struttura democratica dello Stato", investirebbe i diritti civili e sociali il cui livello di tutela rientra nella competenza esclusiva dello Stato. In proposito, va ricordato innanzi tutto che la materia in esame non è, per statuto, affatto estranea alla competenza della Provincia di Bolzano, ma rientra nel suo ambito di potestà legislativa esclusiva. E va altresì ricordato che in ogni caso, secondo un consolidato orientamento di questa Corte, l'informazione esprime "non tanto una materia, quanto <<una condizione preliminare>>" per l'attuazione dei principi propri dello Stato democratico e in tale ambito "qualsivoglia soggetto od organo rappresentativo investito di competenze di natura politica non può, pur nel rispetto dei limiti connessi alle proprie attribuzioni, risultare estraneo all'impiego dei mezzi di comunicazione di massa" (sentenza n. 29 del 1996).

6. ― La seconda questione prospettata nel ricorso n. 70 del 2002 investe l'art. 2, comma 2, della legge provinciale 26 luglio 2002, n. 11, nella parte in cui, inserendo l'art. 7-bis della legge provinciale n. 6 del 2002, il quale contiene la disciplina del piano provinciale di settore delle infrastrutture delle comunicazioni, avrebbe regolato una materia preclusa alla legislazione provinciale sia dall'art. 117, secondo comma della Costituzione, sia dagli artt. 8 e 9 dello statuto regionale e perciò assegnata dall'art. 1, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249 all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

6.1. ― La questione non θ fondata nei termini di seguito precisati.

Come già ricordato, l'art. 117, comma terzo, della Costituzione ha attribuito alla competenza legislativa regionale concorrente l'ordinamento delle comunicazioni e tale attribuzione di competenza si deve estendere, in virtù dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, anche alla Provincia di Bolzano, alla quale, invece, resta precluso dall'art. 8 n. 4 dello statuto l'esercizio della potestà legislativa esclusiva in ordine alla facoltà di impiantare stazioni radiotelevisive. Ciò significa che le attività che possono essere sviluppate dalla Provincia di Bolzano nel settore delle comunicazioni debbono rispettare i principi fondamentali stabiliti in materia da una serie di leggi statali tra cui, in particolare, la legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), il cui art. 8, comma 1, lettera a), riserva alla competenza regionale l'esercizio delle funzioni relative all'individuazione, tra l'altro, dei siti di trasmissione e degli impianti per radiodiffusione, ai sensi della legge n. 249 del 1997. In proposito va anche considerato il d.l. 23 gennaio 2001, n. 5, convertito nella legge 20 marzo 2001, n. 66, che, in attesa dell'attuazione dei piani di assegnazione delle frequenze, riserva alle regioni ed alle province di Trento e Bolzano il compito di "indicare i siti", sentiti i comuni competenti, dove trasferire gli impianti di radiodiffusione che eccedano i valori compatibili con la salute umana (cfr. sentenze nn. 307 e 308 del 2003).

Premesso tale quadro legislativo, va esaminata la norma impugnata, per la cui corretta interpretazione, peraltro, appare opportuno considerare il contesto normativo in cui tale disposizione è stata posta: occorre cioè prendere le mosse dall'art. 7 della citata legge provinciale n. 6 del 2002, che dispone che la Provincia di Bolzano possa promuovere, attraverso un procedimento concertativo che prevede l'intesa con il Ministero delle comunicazioni ed il parere dei soggetti interessati, la realizzazione di infrastrutture ed impianti comuni per servizi radiotelevisivi pubblici, servizi di comunicazione di pubblico interesse ed emittenti private.

La stessa logica concertativa, oltre che di rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale in materia, indotta dal necessario contemperamento tra interessi locali ed interessi nazionali in questo delicato settore, deve analogamente ispirare l'impugnato art. 7-bis, che del citato art. 7 costituisce un'integrazione normativa. Infatti una corretta interpretazione dell'art. 7-bis, che disciplina il piano provinciale di settore delle infrastrutture delle comunicazioni ed i siti degli impianti trasmittenti, presuppone, pur nel silenzio della norma, la necessità –già peraltro, in una fattispecie analoga, sottolineata da questa Corte nella sentenza n. 21 del 1991– di una previa intesa tra giunta provinciale e Ministro delle comunicazioni, proprio perché si tratta del contemperamento degli stessi interessi per i quali tale intesa è espressamente prevista nell'art. 7 citato.

Così interpretata la norma impugnata, risultano infondate le censure formulate.

7. ― L'ultima questione prospettata nel ricorso n. 70 del 2002 riguarda l'art. 27 della medesima legge n. 11 del 2002, nella parte in cui, aggiungendo un secondo comma all'art. 23-quinquies della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61, esonera chi presta "servizi pubblici essenziali" e le "organizzazioni di soccorso" da molteplici adempimenti in materia di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti. In questo modo la norma censurata inciderebbe su una materia –su cui, tra l'altro, sono intervenute direttive comunitarie ed il d.lgs. n. 22 del 1997– riconducibile alla tutela dell'ambiente e quindi sottratta alla legislazione provinciale, che, tra l'altro, è vincolata, ai sensi dell'art. 4 dello statuto, al rispetto delle norme di riforma economico-sociale, cioè dei principi desumibili dalle disposizioni contenute nel citato d. lgs. n. 22 del 1997.

7.1. ― La questione non θ fondata.

Va ricordato che la Provincia di Bolzano titolare, ai sensi degli artt. 8 e 9 dello statuto, di potestà legislativa esclusiva in materia di tutela del paesaggio e di urbanistica, nonché di potestà legislativa concorrente in materia di igiene e sanità, ha emanato già nel 1973 la legge n. 61, specificamente rivolta alla disciplina della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, puntualmente aggiornata alla luce della sopravveniente normativa nazionale e comunitaria.

In questo quadro legislativo va inserita la norma impugnata, la quale dispone deroghe soggettive ed oggettive a determinati adempimenti previsti in materia. Adempimenti relativi alla gestione di rifiuti prodotti in occasione di "attività di pronto intervento" prestate da "servizi pubblici essenziali" –evidentemente da configurare in senso oggettivo– o da "organizzazioni di soccorso" in relazione a situazioni conseguenti ad eventi lato sensu calamitosi o comunque imprevedibili, la disciplina delle quali rientra anch'essa nell'ambito della competenza esclusiva della Provincia, ai sensi dell'art. 8 n. 13 dello statuto.

Considerando dunque "attività di pronto intervento" quella da porre in essere in tempi e modi imprevedibili e da soggetti che non gestiscono il servizio di raccolta e trasporto rifiuti, la disposizione impugnata va interpretata nel senso che essa riguarda essenzialmente operazioni connesse ad esigenze, in senso lato, di protezione civile, comunque diverse da quelle proprie del regime di gestione dei rifiuti, sicché non appaiono né irragionevoli, né ingiustificabili le deroghe previste. Deroghe che non riguardano certo norme di riforma economico-sociale, ma che soltanto escludono forme di autorizzazione preventiva –come quelle per il deposito preliminare o per il trasporto in proprio dei rifiuti– o adempimenti possibili solo per i soggetti che gestiscono il servizio medesimo, come appunto gli obblighi relativi al formulario di identificazione, o al registro di carico e scarico dei rifiuti, o alla denuncia annuale dei rifiuti stessi.

La disposizione impugnata, quindi, non interferisce con la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di ambiente, poiché tale materia "investe e si intreccia inestricabilmente con altri interessi e competenze" (sentenza n. 407 del 2002), i quali, nella questione in esame, ben rientrano nell'ambito di competenza legislativa della Provincia di Bolzano.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 3, della legge della Provincia di Bolzano 18 marzo 2002, n. 6 (Norme sulle comunicazioni e provvidenze in materia di radiodiffusione), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 21 e 117, comma secondo, lettere e) ed m), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, della medesima legge della Provincia di Bolzano 18 marzo 2002, n. 6 (Norme sulle comunicazioni e provvidenze in materia di radiodiffusione), sollevata in riferimento agli artt. 3, 21 e 117, comma secondo, lettera m), e comma terzo, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, della legge della Provincia di Bolzano 26 luglio 2002, n. 11 (Disposizioni in materia di tributi e disposizioni in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della Provincia di Bolzano per l'anno finanziario 2002 e per il triennio 2002-2004) sollevata, in riferimento agli artt. 21 e 117, comma secondo, della Costituzione, agli artt. 4, 8 e 9 del d. P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante lo statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, nonché alle relative norme di attuazione contenute negli artt. 7, 8 e 10 del d.P.R. 1° novembre 1973, n. 691, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, e dell'art. 27 della medesima legge della Provincia di Bolzano 26 luglio 2002, n. 11 sollevate, in riferimento agli artt. 21 e 117, comma primo e comma secondo, della Costituzione, agli artt. 4, 8 e 9 del d. P.R. 31 agosto 1972, n. 670 recante lo statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, nonché alle relative norme di attuazione contenute negli artt. 7, 8 e 10 del d.P.R. 1° novembre 1973, n. 691, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 ottobre 2003.

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore

Depositata in Cancelleria il 15 ottobre 2003.