Ordinanza n. 123 del 2005

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ORDINANZA N. 123

ANNO 2005

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-  Fernanda                               CONTRI                       Presidente

-  Guido                                    NEPPI MODONA         Giudice

-  Piero Alberto                         CAPOTOSTI                      “

-  Annibale                                MARINI                             “

-  Franco                                   BILE                                   “

-  Giovanni Maria                     FLICK                                “

-  Francesco                              AMIRANTE                       “

-  Ugo                                       DE SIERVO                       “

-  Romano                                 VACCARELLA                 “

-  Paolo                                      MADDALENA                  “

-  Alfio                                      FINOCCHIARO                “

-  Alfonso                                 QUARANTA                      “

-  Franco                                   GALLO                               “

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 67 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell’art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale), promosso con ordinanza del 3 maggio 2004 dalla Commissione tributaria provinciale di Foggia sul ricorso proposto dalla Fondazione Filippo Turati contro il Comune di Vieste, iscritta al n. 681 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell’anno 2004.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 2005 il Giudice relatore Franco Gallo.

Ritenuto che la Commissione tributaria provinciale di Foggia, nel corso di un giudizio promosso dalla Fondazione Filippo Turati nei confronti del Comune di Vieste e della s.p.a. G.E.T. Gestione esattorie e tesorerie, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, secondo comma, 45 e 53 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 67 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell’art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale), nella parte in cui non determina obiettivamente i criteri sulla base dei quali gli enti comunali possano avvalersi della facoltà di prevedere nei propri regolamenti agevolazioni o esenzioni relative alla tassa sui rifiuti solidi urbani;

 

che, ad avviso della Commissione tributaria rimettente, il decreto legislativo n. 507 del 1993 non stabilisce alcuna esenzione a favore degli enti morali, come le fondazioni, che non perseguono fini di lucro, e lascia alla discrezionalità dei Comuni la facoltà di prevedere nei propri regolamenti esenzioni o agevolazioni;

che, a parere del giudice a quo, nella specie il Comune di Vieste ha escluso con il proprio regolamento, con motivazione «priva di qualsiasi fondamento logico», la Fondazione Filippo Turati, pur dotata di finalità altamente socio-umanitarie, dal novero degli enti ammessi a godere di esenzioni o agevolazioni;

che, sempre secondo il giudice a quo, il decreto legislativo n. 507 del 1993, ed in particolare l’art. 67, non prevedendo criteri oggettivi in base ai quali i Comuni possono adottare le agevolazioni e esenzioni stabilite dalla norma stessa, contrasta con gli articoli 3, secondo comma, 45 e 53 della Costituzione, perché lascia al mero arbitrio dei Comuni la determinazione dei criteri agevolativi;

che nell’ordinanza di rimessione si legge che la questione è da ritenere rilevante perché «dall’esito di essa dipende la possibilità per questa Commissione di disapplicare il regolamento comunale, nella prospettiva che esso contrasti con la disciplina del citato art. 67 nel testo risultante dalla pronunzia di totale o parziale illegittimità costituzionale»;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, preliminarmente eccependo l’irrilevanza o, in ogni caso, l’inammissibilità della questione;

che l’Avvocatura intervenuta osserva che il giudice rimettente non ha fornito alcuna motivazione circa la non manifesta infondatezza e la rilevanza della questione, limitandosi ad affermare in via generica ed eventuale che dall’illegittimità costituzionale della disposizione legislativa censurata conseguirebbe la disapplicazione del regolamento comunale;

che, sempre in punto di ammissibilità, la difesa erariale rileva che l’ordinanza di rimessione appare orientata ad ottenere una pronuncia additiva, consistente nell’esercizio di una vera e propria potestà normativa, in presenza di più soluzioni costituzionalmente orientate, ipoteticamente possibili;

che nel merito l’Avvocatura contesta le censure prospettate dal giudice a quo, sostenendo, in primo luogo, che non sussiste lesione del principio di eguaglianza sostanziale per il solo fatto che alcuni enti siano esclusi dal novero dei beneficiari di trattamenti agevolativi e che in ogni caso deve essere ritenuta ragionevole l’attribuzione ai Comuni della potestà di stabilire con propri regolamenti le agevolazioni tributarie, anche in considerazione dell’autonomia di tali enti, sancita dalla Costituzione;

che comunque, nel caso di specie, secondo l’Avvocatura, non vi è violazione dell’art. 45 della Costituzione, perché la fattispecie oggetto del giudizio a quo riguarda una fondazione e non una cooperativa; né violazione dell’art. 53 Cost., perché le norme tributarie di agevolazione non si fondano sul principio della capacità contributiva, ma si pongono in rapporto di specialità con il principio stesso e sono rimesse alla discrezionalità del legislatore, con il solo limite della manifesta irragionevolezza;

che, in ogni caso, sempre secondo l’Avvocatura, l’art. 67 del decreto legislativo prevede criteri sufficientemente determinati per l’esercizio della potestà regolamentare comunale, in particolare in ordine alla previsione di «speciali agevolazioni» e alla possibilità di adottare esenzioni «solo in via eccezionale»;

che, con successiva memoria depositata nell’imminenza della data fissata per la camera di consiglio, l’Avvocatura dello Stato ha ribadito la propria posizione.

Considerato che il giudice a quo dubita, in riferimento agli articoli 3, secondo comma, 45 e 53 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 67 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell’art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale), nella parte in cui non determina obiettivamente i criteri sulla base dei quali gli enti comunali possano avvalersi della facoltà di prevedere nei propri regolamenti agevolazioni o esenzioni relative alla tassa sui rifiuti solidi urbani;

che il rimettente omette di descrivere compiutamente la fattispecie sottoposta al suo giudizio e si limita ad enunciare un preteso contrasto fra la norma impugnata e i parametri costituzionali evocati, senza fornire un’adeguata motivazione sulla non manifesta infondatezza della questione;

che tali lacune argomentative, impedendo alla Corte di svolgere la necessaria verifica circa l’applicabilità della normativa impugnata nel giudizio a quo e quindi circa l’incidenza della richiesta pronuncia sulla situazione soggettiva fatta valere, si risolvono in un’insufficiente motivazione sulla rilevanza e non manifesta infondatezza della questione (v., ex plurimis, ordinanze n. 51, n. 291 e n. 309 del 2004);

che, pertanto, la questione è manifestamente inammissibile, restando assorbita ogni altra ragione di inammissibilità e conseguentemente precluso l’esame del merito.

Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 67 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell’art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale), sollevata, in riferimento agli articoli 3, secondo comma, 45 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Foggia con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2005.

Fernanda CONTRI, Presidente

Franco GALLO, Redattore

Depositata in Cancelleria il 25 marzo 2005.