ORDINANZA N. 51
ANNO 2004
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Gustavo ZAGREBELSKY Presidente
- Valerio ONIDA Giudice
- Carlo MEZZANOTTE "
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), promosso, nell’ambito di un procedimento penale, dal Giudice di pace di Bibbiena con ordinanza del 4 febbraio 2003, iscritta al n. 338 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell’anno 2003.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 2003 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che il Giudice di pace di Bibbiena - premesso che il difensore dell’imputato aveva eccepito «la incostituzionalità dell’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 [Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468], limitatamente alla esclusione dell’applicazione della pena su richiesta davanti al giudice di pace in sede penale» - ha sollevato, «visti gli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione», questione di legittimità costituzionale nei termini sopra indicati;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente inammissibile per assoluta carenza di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza o, comunque, manifestamente infondata.
Considerato che l’ordinanza di rimessione difetta della descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo ed è del tutto carente di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della questione;
che non può valere a colmare tali lacune il mero rinvio ad una imprecisata richiesta della difesa dell’imputato, giacché il giudice deve rendere esplicite le ragioni che lo portano a dubitare della costituzionalità della norma con una motivazione autosufficiente, tale da permettere la verifica della valutazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza della questione (v., da ultimo, ordinanze n. 320, n. 318 e n. 317 del 2003);
che la questione deve pertanto essere dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, dal Giudice di pace di Bibbiena, con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 2004.
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Guido NEPPI MODONA, Redattore
Depositata in Cancelleria il 29 gennaio 2004.