Ordinanza n. 118 del 2005

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ORDINANZA N. 118

ANNO 2005

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Fernanda         CONTRI                 Presidente

- Guido             NEPPI MODONA     Giudice

- Piero Alberto   CAPOTOSTI                "

- Annibale         MARINI                      "

- Franco            BILE                            "

- Giovanni Maria FLICK                        "

- Francesco        AMIRANTE                 "

- Ugo                DE SIERVO                 "

- Romano          VACCARELLA            "

- Paolo              MADDALENA             "

- Alfio               FINOCCHIARO           "

- Alfonso           QUARANTA                "

- Franco            GALLO                        "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 291, comma terzo, e 307, comma terzo, del codice procedura civile promosso con ordinanza del 13 novembre 2003 dal Tribunale di Napoli nel procedimento civile vertente tra Casillo Vincenza e la Fondiaria SAI s.p.a. ed altri, iscritta al n. 436 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica edizione straordinaria del 3 giugno 2004, prima serie speciale.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 2005 il Giudice relatore Annibale Marini.

Ritenuto che il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 13 novembre 2003, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 291, terzo comma, e 307, terzo comma, del codice di procedura civile «nella parte in cui prevedono, al fine di impedire la cancellazione della causa dal ruolo e la conseguente estinzione, che laddove la parte si sia avvalsa della notifica a mezzo ufficiale giudiziario, è necessario che nel termine prescritto si sia perfezionata la rinotifica e non anche che sia sufficiente la consegna dell’atto da rinotificare all’ufficiale giudiziario»;

che, nel giudizio a quo, è stata disposta la rinnovazione della notificazione dell’atto di citazione, ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ., ma  la notificazione, eseguita ai sensi dell’art. 143 cod. proc. civ., si è perfezionata dopo la scadenza del termine all’uopo assegnato all’attrice, pur avendo costei consegnato l’atto all’ufficiale giudiziario prima della scadenza del detto termine;

che l’art. 291, terzo comma, cod. proc. civ. – secondo cui alla mancata (o tardiva) esecuzione dell’ordine di rinnovazione consegue la cancellazione della causa dal ruolo e l’estinzione del processo – andrebbe, secondo il rimettente, inteso, dato il suo tenore letterale, nel senso che la notifica debba perfezionarsi entro il termine assegnato, al fine di impedire le conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla inosservanza del termine stesso, non essendo sufficiente la mera consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario;

che, d’altro canto, trattandosi di un termine di natura esoprocessuale, non potrebbe nella specie trovare applicazione l’istituto della rimessione in termini di cui all’art. 184-bis cod. proc. civ.;

che ne conseguirebbe, dunque, la necessità, nel caso di specie, di ordinare la cancellazione della causa dal ruolo;

che il citato art. 291 cod. proc. civ., così interpretato, si porrebbe in contrasto – ad avviso ancora del rimettente – con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, in quanto esporrebbe l’attore alle conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla disorganizzazione dei pubblici uffici e, comunque, da cause a lui non imputabili;

che il giudice a quo invoca pertanto una pronuncia che, coerentemente con quanto statuito da questa Corte nella sentenza n. 477 del 2002 riguardo alle notificazioni a mezzo posta, emendi la norma impugnata consentendo di ricollegare gli effetti della rinnovazione della notificazione, per quanto riguarda il notificante, alla consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, ancorché la notificazione stessa debba eseguirsi ai sensi dell’art. 143 cod. proc. civ., in tal modo eliminando, tra l’altro, ogni disparità di trattamento tra notifiche a mezzo posta e notifiche eseguite dall’ufficiale giudiziario;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di manifesta infondatezza della questione;

che la parte pubblica evidenzia come – a seguito dei ripetuti interventi di questa Corte – costituisca ormai principio generale quello secondo cui la notificazione si perfeziona, per il notificante, al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario.

Considerato che il rimettente in sostanza si duole che – per gli effetti di cui all’art. 291, terzo comma, e 307, terzo comma, cod. proc. civ. – la notificazione eseguita nelle forme di cui all’art. 143 cod. proc. civ. possa considerarsi perfezionata, anche per il notificante, solo dopo il compimento di tutte le formalità prescritte ed il decorso del termine di venti giorni, in ciò ravvisando la violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione;

 che è tuttavia erroneo il presupposto interpretativo da cui il medesimo rimettente muove, in quanto, per effetto della giurisprudenza di questa Corte, ed in particolare della sentenza n. 477 del 2002, richiamata dallo stesso rimettente, risulta ormai presente nell’ordinamento processuale civile, fra le norme generali sulle notificazioni degli atti, il principio secondo il quale – relativamente alla funzione che sul piano processuale, cioè come atto della sequenza del processo, la notificazione è destinata a svolgere per il notificante – il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il medesimo deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario e va individuato – nelle notificazioni effettuate a mezzo dell’ufficiale giudiziario – nel momento della consegna dell’atto allo stesso ufficiale giudiziario (sentenza n. 28 del 2004, ordinanze n. 153, n. 132 e n. 97 del 2004);

che tale principio trova evidentemente applicazione anche in sede di rinnovazione della notificazione;

che la questione va pertanto dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 291, terzo comma, e 307, terzo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Napoli con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2005.

Fernanda CONTRI, Presidente

Annibale MARINI, Redattore

Depositata in Cancelleria il 18 marzo 2005.