Sentenza n. 28 del 2004

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SENTENZA N. 28

ANNO 2004

Commenti alla decisione di

I. Maria Dicosola, Notificazioni, diritto di difesa e interpretazione costituzionale: alcune note a margine di sent. Corte Costituzionale 13/1/2004, n. 28 

   (per gentile concessione della Rivista telematica federalismi.it)

II. Eugenio Dalmotto,  La giurisprudenza costituzionale come fonte dell’odierno sistema delle notificazioni a mezzo posta (per gentile concessione della Rivista telematica Judicium,  Il processo civile in Italia e in Europa)

III. Clarice Delle Donne, Il perfezionamento della notifica per il notificante tra diritto di difesa e principio del contraddittorio: riflessioni a margine di un recente intervento interpretativo della Consulta (per gentile concessione della Rivista telematica Judicium,  Il processo civile in Italia e in Europa)

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori:

- Gustavo          ZAGREBELSKY      Presidente

- Valerio            ONIDA          Giudice

- Carlo               MEZZANOTTE        "

- Guido              NEPPI MODONA    "

- Piero Alberto  CAPOTOSTI             "

- Annibale         MARINI                    "

- Franco             BILE                           "

- Giovanni Maria FLICK                     "

-   Francesco      AMIRANTE              "

-   Ugo               DE SIERVO              "

-   Romano        VACCARELLA        "

-   Paolo             MADDALENA         "

-   Alfio             FINOCCHIARO       "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 139 e 148 del codice di procedura civile promosso con ordinanza del 3 gennaio 2003 emessa dal Tribunale di Milano, sezione distaccata di Rho, nel procedimento civile vertente tra Luisa Rosa Trezzi ed altra e Maria Ida Versetti ed altri, iscritta al n. 252 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell’anno 2003.

Udito nella camera di consiglio del 12 novembre 2003 il Giudice relatore Franco Bile.

Ritenuto in fatto

 1.- Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Milano, sezione distaccata di Rho, nel corso di un procedimento civile di opposizione all’esecuzione ex art. 615 del codice di procedura civile - a seguito di eccezione, formulata dalla parte opposta, di decadenza degli opponenti per inosservanza del termine perentorio assegnato dal giudice per la notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell’udienza di comparizione - ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 139 e 148 cod. proc. civ., <<nella parte in cui prevede che le notificazioni si perfezionino, per il notificante, alla data di perfezionamento delle formalità di notifica poste in essere dall’ufficiale giudiziario e da questi attestate nella relazione di notificazione, anziché alla data, antecedente, di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario>>.

Rilevato che, di fronte all’eccezione, gli opponenti hanno replicato di avere eseguito tempestivamente gli adempimenti loro attribuiti e che il ritardo con cui erano state effettuate le notifiche era dovuto esclusivamente all’attività dell’ufficiale giudiziario, sottratta al controllo ed alla disponibilità del notificante, il rimettente osserva che con sentenza n. 477 del 2002 la Corte ha già dichiarato l’illegittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 149 cod. proc. civ. e dell’art. 4, comma terzo, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), in materia di notificazioni a mezzo del servizio postale, nella parte in cui prevedeva che la notificazione si perfezionasse, per il notificante, alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario, anziché a quella, antecedente, di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario.

Secondo il giudice a quo, i principi posti a fondamento di tale decisione «sono suscettibili di trovare applicazione anche rispetto alle notificazioni effettuate senza fare ricorso al servizio postale», quali quelle c.d. “a mani del destinatario” ai sensi dell’art. 139 cod. proc. civ., che, per effetto del combinato disposto con il successivo art. 148, si perfezionano con il compimento di tutte le formalità nelle quali si articola il procedimento di notifica e, quindi, con la consegna di copia dell’atto e con la attestazione da parte dell’ufficiale giudiziario delle operazioni a tal proposito compiute.

Richiamata anche la sentenza di questa Corte n. 69 del 1994, il rimettente conclude che anche nel caso di specie il contrasto con tali parametri può essere evitato, ricollegando gli effetti della notificazione – per quanto riguarda il notificante – al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge, ossia alla consegna dell’atto da notificare all'ufficiale giudiziario, essendo la successiva attività di quest’ultimo e dei suoi ausiliari completamente sottratta al controllo ed alla sfera di disponibilità del notificante medesimo, fermo invece restando per il destinatario il principio del perfezionamento della notificazione alla data della ricezione dell’atto, come attestata nella relazione di notifica redatta dall’ufficiale giudiziario.

Considerato in diritto

     1. - Il Tribunale di Milano, sezione distaccata di Rho, prospetta la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 139 e 148 del codice di procedura civile,<<nella parte in cui prevede che le notificazioni si perfezionino, per il notificante, alla data di perfezionamento delle formalità di notifica poste in essere dall’ufficiale giudiziario e da questi attestate nella relazione di notificazione, anziché alla data, antecedente, di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario>>.

Secondo il rimettente questa disciplina contrasterebbe con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, per le stesse ragioni poste dalla sentenza di questa Corte n. 477 del 2002  a base della dichiarata illegittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 149 cod. proc. civ. e dell’art. 4, comma terzo, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), nella parte in cui prevedeva che quella forma di notificazione si perfezionasse, per il notificante, alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario, anziché a quella, antecedente, di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario.

     2. - La questione è infondata.

     3. - Già con la sentenza n. 69 del 1994, questa Corte - chiamata a valutare la legittimità costituzionale delle norme relative alla notificazione all’estero, con particolare riferimento alla notifica di un provvedimento di sequestro ante causam – ha affermato che, ai sensi degli artt. 3 e 24 della Costituzione, le garanzie di conoscibilità dell’atto da parte del destinatario della notificazione debbono coordinarsi con l’interesse del notificante a non vedersi addebitato l’esito intempestivo del procedimento notificatorio per la parte sottratta alla sua disponibilità. E ne ha ricavato la conclusione che la notifica si perfeziona, per il notificante, con il compimento delle sole formalità che non sfuggono alla sua disponibilità, con la conseguente dichiarazione di illegittimità costituzionale - per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione - degli artt. 142, terzo comma,  143, terzo comma, e 680, primo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui non prevedevano che la notificazione all’estero del decreto che autorizza il sequestro si perfezionasse, ai fini dell’osservanza del prescritto termine, con il tempestivo  compimento delle formalità imposte al notificante dalle convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75 del d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200 (Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari).

  Questa soluzione è stata poi confermata dalla sentenza n. 358 del 1996, che - proprio in ragione di tale conferma - ha dichiarato non fondata la questione di costituzionalità dell’art. 669-octies cod. proc. civ., a proposito della notificazione all’estero dell’atto introduttivo del procedimento cautelare uniforme, nel frattempo introdotto dalla novella del 1990.

   Con la successiva sentenza n. 477 del 2002 questa Corte ha qualificato i principi posti a base delle precedenti decisioni come di portata generale, e perciò riferibili <<ad ogni tipo di notificazione>> ed in particolare a quella eseguita a mezzo del servizio postale. Ne è seguita la dichiarazione di illegittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 149 cod. proc. civ. e dell’art. 4, terzo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), essendo palesemente irragionevole, oltre che lesivo del diritto di difesa del notificante, che un effetto di decadenza possa discendere dal ritardo nel compimento di attività riferibili non al notificante, ma a soggetti diversi (l’ufficiale giudiziario e l’agente postale suo ausiliario), e perciò del tutto estranee alla sua disponibilità.

 4. - Per effetto delle ricordate sentenze - ed in particolare della n. 477 del 2002 - risulta ormai presente nell’ordinamento processuale civile, fra le norme generali sulle notificazioni degli atti, il principio secondo il quale - relativamente alla funzione che sul piano processuale, cioè come atto della sequenza del processo, la notificazione è destinata a svolgere per il notificante - il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il medesimo deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario; pur restando fermo che la produzione degli effetti che alla notificazione stessa sono ricollegati è condizionata al perfezionamento del procedimento notificatorio anche per il destinatario e che, ove a favore o a carico di costui la legge preveda termini o adempimenti o comunque conseguenze dalla notificazione decorrenti, gli stessi debbano comunque calcolarsi o correlarsi al momento in cui la notifica si perfeziona nei suoi confronti.

Più specificamente il principio di scissione fra i due momenti di perfezionamento della notificazione nei termini ora indicati si rinviene nell’art. 149 cod. proc. civ., per effetto della sentenza n. 477 del 2002 (e nell’art. 142, anche in combinato disposto con il terzo comma dell’art. 143, per effetto della sentenza n. 69 del 1994).

 5. - Il principio della distinzione fra i due diversi momenti di perfezionamento delle notificazioni degli atti processuali - affermato dalla ricordata giurisprudenza additiva di questa Corte, con gli effetti prima indicati - è ormai decisivo per l’interpretazione delle altre norme del codice di procedura civile sulle notificazioni.

Al riguardo, gli artt. 138, 139, 140, 141, 143, 144, 145 e 146 - adoperando a proposito dell’attività di notificazione i verbi <<eseguire>>, <<fare>>, >>consegnare>> ed altri di portata equivalente - di certo non enunciano espressamente una regola contraria alla scissione fra i due momenti di perfezionamento e nemmeno mostrano di accogliere per implicito il principio del momento di perfezionamento unico.

In presenza di un tale dato normativo neutro, l’interprete è vincolato a tener conto del ricordato principio enunciato da questa Corte ai fini del rispetto del canone della c.d. interpretazione sistematica. In base ad essa la regola generale della distinzione fra i due momenti di perfezionamento delle notificazioni – non contenuta esplicitamente nelle norme citate – deve essere desunta da quella ormai espressamente prevista dall’art. 149 cod. proc. civ. per la notificazione a mezzo posta, e conseguentemente applicata anche alla notificazione eseguita direttamente dall’ufficiale giudiziario.

In ragione di tali rilievi, le norme censurate vanno interpretate nel senso che la notificazione si perfeziona nei confronti del notificante, secondo quanto sopra specificato, al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario. Pertanto la questione sollevata dal rimettente deve essere dichiarata non fondata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 139 e 148 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Milano, sezione distaccata di Rho, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 2004.

Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente

Franco BILE, Redattore

Depositata in Cancelleria il 23 gennaio 2004.