SENTENZA N. 69
ANNO 1994
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Prof. Gabriele PESCATORE
Giudici
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
Prof. Fernando SANTOSUOSSO
Avv. Massimo VARI
Dott. Cesare RUPERTO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 142, terzo comma, 143, terzo comma, e 680, primo comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 17 febbraio 1993 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto dalla s.p.a. Società Italiana Lavori, in amministrazione straordinaria ed altre contro la Grain AuthorityFor Grain - Cereals della Jamahiria Araba Popolare Socialista Libica G.A.L.P.S., iscritta al n. 665 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1993.
Visto l'atto di costituzione della WADI ARIL DEVELOPMENT VENTURE;
udito nell'udienza pubblica dell'8 febbraio 1994 il Giudice relatore Cesare Ruperto;
udito l'avv. Francesco M. Zappalà per la Wadi ArilDevelopment Venture.
Ritenuto in fatto
l. - La WADI ARIL DEVELOPMENT VENTURE, Joint Venture con sede in Ginevra costituita tra la Italiana LavoriS.p.a. in Amministrazione Straordinaria con sede in Roma e la Food DevelopmentCorporation con sede in Pasco (Washington U.S.A.), otteneva, ante causam, dal Presidente del Tribunale di Roma, nei confronti di un ente governativo libico, due decreti di sequestro conservativo, i quali venivano eseguiti su somme dovute al detto ente dalla Banca Nazionale del Lavoro, che aveva prestato garanzie fideiussorie.
Il Tribunale di Roma, adito per la convalida, dichiarava l'inefficacia dei due sequestri per inosservanza del termine di cui all'art. 680 del codice di procedura civile, in quanto notificati, secondo le formalità richieste dal terzo comma dello stesso codice per le notificazioni eseguibili à termini delle convenzioni internazionali, oltre il quindicesimo giorno dalla loro esecuzione.
La pronuncia veniva confermata dalla Corte d'Appello di Roma, contro la cui sentenza proponevano ricorso per Cassazione sia la WADI ARIL DEVELOPMENT VENTURE, sia la B.N.L.
in qualità di terza sequestrata. Nel corso del relativo giudizio la Corte di Cassazione, con ordinanza emessa il 17 febbraio 1993 (pervenuta a questa Corte l'8 ottobre 1993), ha sollevato questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 142, terzo comma, 143, terzo comma e 680, primo comma, del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Premette il giudice a quo che nella specie risulta applicabile il terzo comma dell'art. 142 del codice di procedura civile - in tema di notificazione a persona non residente, nè dimorante, nè domiciliata nella Repubblica - il quale rinvia agli adempimenti da compiersi da parte dell'autorità consolare in conformità alle convenzioni internazionali ed alle leggi dello Stato di residenza. À termini di queste ultime, le attività previste per la notifica consistono: 1) nella richiesta (a mezzo posta) dell'intervento del Console da parte dell'Ufficiale Giudiziario in Italia; 2) nell'ulteriore richiesta del Console alle autorità locali; 3) nell'adempimento delle prescritte formalità da parte di dette autorità, le quali potrebbero anche opporre <una resistenza passiva a compiere atti di notifica... nei confronti di Uffici ed Autorità governative>.
Sottolinea la Cassazione: a) che il terzo comma dell'art. 142 esclude l'applicabilità dei precedenti commi, allorchè di fatto sia possibile la notificazione secondo le convenzioni internazionali e la legge consolare. Nella specie, la notifica ha avuto luogo in applicazione della Convenzione dell'Aja, rendendosi così evidenti e l'applicabilità della norma in esame e la rilevanza della questione;
b) che il notificante, invero, non ha avuto e non avrebbe possibilità alcuna di influire su <tale macchinosa procedura di notificazione>, che può essere vanificata dalle autorità locali. Nè, d'altronde, sarebbe stata possibile altra forma di notificazione; in particolare, non quella ex art. 151 del codice di procedura civile.
Di qui, la prospettata illegittimità costituzionale per l'irragionevolezza insita nella successione degli adempimenti, ed il vulnus al diritto di azione: entrambi, conseguenti ad un onere imposto a pena di decadenza alla parte, ma che sfugge alla sua diligenza.
Tale illegittimità - secondo il giudice a quo - potrebbe essere rimossa con una sentenza di questa Corte che incidesse sul terzo comma dell'art.
143, assimilando il caso in esame a quelli in cui la notifica si intende validamente eseguita nel ventesimo giorno successivo al compimento delle formalità prescritte. Il risultato, opina la Cassazione, potrebbe ottenersi estendendo anche al terzo comma dell'art. 142 del codice di procedura civile il rinvio operato dall'art. 143, terzo comma, nell'ipotesi della notificazione prevista dal primo comma dell'art. 680.
In via gradata a tale soluzione, secondo il giudice a quo, questa Corte potrebbe ritenere non operante il termine perentorio di quindici giorni previsto dall'art. 680 del codice di procedura civile per il caso di notifiche all'estero da eseguire con le modalità di cui al citato art. 142 terzo comma ed all'art. 30 del d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200. In tal modo dovrebbe poi essere il legislatore a fissare un termine di diversa estensione.
2. - Nel giudizio dinanzi alla Corte costituzionale si è costituita la Joint Venture, insistendo per la declaratoria d'illegittimità costituzionale.
Nell'imminenza dell'udienza la medesima parte privata ha depositato un'ampia memoria, intesa a ribadire le censure di illegittimità del vigente assetto normativo ed a dimostrare la conformità ai sovraordinati precetti costituzionali di un sistema che diversifichi per le due parti le condizioni di perfezionamento della notificazione, fissandole, rispettivamente, per il notificante nell'avvenuto compimento delle prescritte formalità e, per il destinatario, nell'effettiva conoscenza dell'atto.
Considerato in diritto
1 - La Corte di Cassazione dubita della legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 142, terzo comma, 143, terzo comma, e 680, primo comma, del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui, imponendo a pena di inefficacia la notificazione del decreto di sequestro entro quindici giorni dal primo atto di esecuzione anche quando tale adempimento debba eseguirsi all'estero nei modi previsti dalle convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75 del d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200 (c.d. legge consolare), comporta irragionevole limitazione del diritto di agire, facendo carico alla parte istante di comportamenti rimessi a terzi, in particolare alle autorità locali (in ipotesi interessate a che la notificazione non avvenga), nonchè disparità di trattamento rispetto al caso previsto nei primi due commi dell'art. 142, nel quale la notificazione si ha per perfezionata nei confronti del notificante con il solo compimento delle formalità ivi prescritte.
2 - La questione è fondata.
L'art. 142 del codice di procedura civile, nel testo originario, si limitava a disporre, nei suoi due commi, che una copia dell'atto da notificare venisse affissa nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede, altra copia spedita al destinatario in piego raccomandato e una terza consegnata al pubblico ministero per la consegna, tramite il Ministero degli affari esteri, al destinatario stesso: in tal modo era notificato l'atto a persona non residente, nè dimorante, nè domiciliata nello Stato.
Correlativamente il terzo comma dell'art. 143, sempre nel testo originario, considerava la notificazione per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui erano state compiute dette formalità, sia nel caso di notificazione a persona di residenza, domicilio e dimora sconosciuti, sia nell'ipotesi di cui all'articolo precedente.
3 - Questa Corte, con sentenza n.10 del 1978, ebbe a dichiarare l'illegittimità costituzionale di tale ultima norma, nella parte in cui non prevedeva - per quanto attiene alla operatività della notificazione nei confronti del destinatario dell'atto da notificare, nei casi previsti dall'art. 142 - che la sua applicazione fosse subordinata all'accertata impossibilità di eseguire la notificazione nei modi consentiti dalle convenzioni internazionali e dalla legge consolare.
Poichè già era comune opinione in dottrina e in giurisprudenza che la scadenza del termine di venti giorni portava al perfezionamento della notificazione nei confronti del solo destinatario, la declaratoria di illegittimità costituzionale venne ad influire unicamente su tale profilo.
Ed infatti, con delimitazione espressamente posta nel dispositivo della sentenza, l'ambito di efficacia fu identificato appunto con <quanto attiene alla operatività della notifica nei confronti del destinatario>.
Coerentemente con siffatta delimitazione della portata della pronuncia, questa Corte ebbe cura di precisare in motivazione che la sancita necessità dell'osservanza di modalità notificatorie ispirate (in conformità alle convenzioni internazionali e alla legge consolare) al principio per cui la notificazione non è operante fino a quando la copia dell'atto non sia pervenuta al destinatario o nella sua sfera di conoscibilità, non pregiudicava comunque gli interessi del notificante <poichè la notificazione nei suoi confronti si perfeziona e produce i suoi effetti, compresi quelli impeditivi della decadenza, con il compimento delle formalità indicate nell'art. 142>.
4 - Con gli artt. 9 e 10 della legge 6 febbraio 1981, n.42, di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Aja 15 novembre 1965, da un lato si è introdotto un terzo comma nell'art. 142 del codice di procedura civile (nel quale si stabilisce che le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano soltanto ove risulti impossibile eseguire la notificazione in uno dei modi consentiti dalle convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75 d.P.R. 5 gennaio 1967, n.200), dall'altro è stato modificato il terzo comma dell'art.143, nel senso che nei casi previsti dall'articolo stesso e (solo) dai primi due commi dell'art. 142 <la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte>.
In tal modo il legislatore non ha di certo creato, con riguardo alle modalità di notificazione risultanti da convenzioni internazionali e dalla legge consolare, un sistema autonomo e alternativo rispetto a quello già risultante dal combinato disposto delle due citate norme, ispirato al principio della possibile scissione soggettiva del momento della perfezione del procedimento notificatorio. E pur tuttavia ha escluso l'operatività di tale principio quando non risulti impossibile eseguire la notificazione nei modi consentiti dalle convenzioni internazionali e dalla legge consolare, nel qual caso dunque la notificazione si perfeziona sempre e soltanto con l'arrivo dell'atto nella sfera di conoscibilità del destinatario.
Ciò si desume dal mancato richiamo del terzo comma dell'art. 142 e, insieme, dalla circostanza - lumeggiata dalla Corte remittente - che l'art. 30 della legge consolare si riferisce alla comune nozione di notificazione, intesa come procedimento di cui fa parte integrante l'arrivo dell'atto nella sfera di conoscibilità del notificato.
5 - Si è così prodotto quel vulnus di precetti sovraordinati a ragione denunciato dal giudice a quo.
Appare infatti priva di razionale giustificazione la previsione, sotto pena di decadenza (nella specie, comportante l'inefficacia del sequestro ex art. 683 del codice di procedura civile), di un arco temporale che resta sempre di quindici giorni (art. 680) per il compimento di attività che attengono a situazioni profondamente eterogenee, quali sono quelle rispettivamente previste dai primi due e dal terzo comma dell'art.142: nell'una, perfezionandosi per il notificante il procedimento notificatorio col solo compimento delle formalità di legge (tutte rientranti nella disponibilità e nel potere di vigilanza dell'istante), nell'altra invece richiedendosi anche che l'atto pervenga nella sfera di conoscibilità del destinatario e così imponendosi l'assolvimento di oneri ulteriori attraverso attività che, in quanto svolte nello Stato estero in cui il destinatario stesso deve essere raggiunto, si sottraggono al potere di controllo e sollecitazione del notificante.
Una siffatta discriminazione, conseguente all'assoggettamento ad identica disciplina temporale di attività qualitativamente e quantitativamente diverse, appare poi viziata da irragionevolezza.
In proposito è da rammentare che nella sentenza n. 10 del 1978 questa Corte ha inteso affermare la necessità che nel caso di notificazione all'estero le garanzie di conoscibilità dell'atto, da parte del destinatario, si coordinino con l'interesse del notificante a non vedersi addebitato l'esito intempestivo di un procedimento notificatorio parzialmente sottratto ai suoi poteri di impulso. Ebbene, a tale stregua la normativa in esame, rivelando un'intrinseca contraddittorietà, ha con quell'identità di disciplina temporale irragionevolmente compresso detto interesse, proprio nel caso in cui è maggiormente tutelato l'interesse del destinatario, al quale viene assicurata la garanzia di conoscibilità, estranea invece all'operatività dei primi due commi dell'art. 142, nell'ambito della quale funziona la fictio di cui al terzo comma dell'art. 143.
Nè può sfuggire all'attenzione di questa Corte l'ulteriore profilo discriminatorio derivante dal fatto che l'identità del termine - per una notificazione all'estero che debba, al pari di quella da eseguirsi in Italia, improntarsi al principio della conoscibilità, con conseguente identificazione di un unico momento di perfezionamento sia per il notificante che per il notificato - ancora una volta accomuna nel medesimo trattamento situazioni eterogenee, trascurando l'elemento differenziatore costituito, nei sensi esposti, dal segmento "estero" del procedimento funzionale a siffatta conoscibilità.
Per altro verso, poi, sussiste come conseguenza delle evidenziate discriminazioni la denunziata lesione del diritto di difesa, poichè il termine di quindici giorni previsto dall'art. 680, se applicato a situazioni nelle quali il notificante è liberato dagli oneri notificatori soltanto con l'arrivo dell'atto nella sfera di conoscibilità del destinatario, si palesa tanto ristretto da rendere impossibile o comunque estremamente difficoltoso l'esercizio del diritto stesso, a cagione sia del numero e della complessità degli adempimenti richiesti, sia del fatto che questi sono per larga parte rimessi - come illustrato dalla Corte remittente, che ha anche rilevato l'impossibilità nella specie di ricorrere all'art. 151 del codice di procedura civile - ad organi dello Stato estero la cui attività si sottrae a qualsiasi diligente vigilanza o disponibilità della parte interessata all'osservanza del termine.
Ne consegue che, profilandosi come soluzione costituzionalmente obbligata quella di non sottrarre il caso in questione all'operatività del principio della sufficienza - ai fini del perfezionamento, nei confronti del notificante, della notificazione da eseguirsi all'estero - del compimento delle sole formalità che non sfuggono alla disponibilità del notificante, deve dichiararsi l'illegittimità costituzionale - per contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione - del combinato disposto delle censurate norme, nella parte in cui non prevede che la notificazione all'estero del decreto di sequestro autorizzato anteriormente alla causa si perfezioni, ai fini dell'osservanza del termine previsto dall'art. 680 del codice di procedura civile, con il tempestivo compimento delle formalità imposte al notificante dalle convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75 del d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 142, terzo comma, 143, terzo comma, e 680, primo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevedono che la notificazione all'estero del sequestro si perfezioni, ai fini dell'osservanza del prescritto termine, con il tempestivo compimento delle formalità imposte al notificante dalle convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75 del d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200.
Così deciso in Roma nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21/02/94.
Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente
Cesare RUPERTO, Redattore
Depositata in cancelleria il 03/03/94.