ORDINANZA N.153
ANNO 2004
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai Signori:
- Gustavo ZAGREBELSKY Presidente
- Valerio ONIDA Giudice
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfonso QUARANTA "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 139 del codice di procedura civile promosso con ordinanza del 1° luglio 2003 dal Tribunale di Napoli nei procedimenti civili riuniti vertenti tra F.IN.PA. s.p.a. e Aldo Gentile ed altri, iscritta al n. 713 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell’anno 2003.
Udito nella camera di consiglio del 7 aprile 2004 il Giudice relatore Franco Bile.
Ritenuto che con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Napoli ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 139 del codice di procedura civile, nella parte in cui prevede che la forma di notificazione da esso regolata si perfezioni, per il notificante, alla data di ricezione della copia dell’atto da parte del portiere anziché a quella di consegna della medesima all’ufficiale giudiziario;
che la questione è stata sollevata nel corso di due procedimenti civili di cognizione riuniti, il primo avente ad oggetto l’opposizione proposta da una società avverso un decreto ingiuntivo, emesso dal Presidente del Tribunale per il pagamento di una somma di danaro, ed il secondo introdotto ai sensi dell’art. 650 cod. proc. civ. dalla stessa società opponente, dopo che nel primo giudizio era stata eccepita da uno dei soggetti opposti la tardività della notificazione nei suoi confronti, in quanto l’atto era stato notificato, mediante consegna al portiere dello stabile ove era ubicato lo studio del procuratore degli opposti, soltanto il quarantunesimo giorno successivo alla notificazione del decreto ingiuntivo;
che nel secondo giudizio, per come enuncia il rimettente, la società opponente – che ha cumulato con l’opposizione, subordinatamente all’eventuale inammissibilità della stessa, una domanda risarcitoria nei confronti dell’ufficiale giudiziario che aveva eseguito la notifica e del Ministero della giustizia – ha giustificato la propria legittimazione alla proposizione dell’opposizione tardiva adducendo di avere precisato al medesimo ufficiale giudiziario, addetto all’Ufficio unico notifiche della Corte d’appello di Napoli, all’atto della consegna della citazione in opposizione, che la notificazione doveva essere eseguita quello stesso giorno, cioè il 26 aprile 2001, per scadenza del termine per l’opposizione, ma la notificazione era stata, invece, effettuata con la consegna al portiere soltanto il giorno successivo;
che il rimettente – dopo avere rilevato che effettivamente la prima citazione in opposizione venne affidata all’ufficiale giudiziario il quarantesimo giorno dalla notificazione del decreto ingiuntivo, e che, tuttavia, la consegna al portiere avvenne il giorno successivo, onde l’opposizione sarebbe tardiva – osserva che, a seguito della sentenza di questa Corte n. 477 del 2002, i principi sulla base dei quali essa è pervenuta ad affermare l’incostituzionalità della normativa in tema di notificazione a mezzo posta, là dove essa non scinde il momento di perfezionamento della notificazione per il notificante e per il destinatario della notificazione, ricollegandolo per il primo alla consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, avrebbero portata generale e dovrebbero trovare applicazione anche alla forma di notificazione dell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo di cui trattasi, cioè a quella dell’art. 139 cod. proc. civ.;
che, tuttavia, secondo il rimettente, tale disposizione non si presta a un’interpretazione conforme a quei principi, giacché dalla lettura del terzo e del quarto comma della norma “si evince inequivocabilmente che la notificazione si ha per avvenuta al momento della consegna della copia dell’atto al portiere”;
che, sulla base di tale assunto, il rimettente ritiene di dover sollevare l’indicata questione di costituzionalità, asserendo che la sua risoluzione è rilevante ai fini della definizione del giudizio, in quanto l’applicazione dell’art. 139 cod. proc. civ. comporterebbe l’inammissibilità dell’opposizione.
Considerato che questa Corte, dopo la pronuncia dell’ordinanza di rimessione in epigrafe, ha – con la sentenza n. 28 del 2004 – deciso la medesima questione di legittimità costituzionale dell’art. 139 del codice di procedura civile, interpretato nel senso sostenuto dal rimettente, ritenendola non fondata, in quanto nell’interpretazione di tale norma occorre tener presente che – per effetto della giurisprudenza costituzionale, ed in particolare della sentenza n. 477 del 2002 – è ormai presente nell’ordinamento processuale civile, fra le norme generali sulle notificazioni degli atti, il principio in base al quale – relativamente alla funzione che sul piano processuale la notificazione svolge per il notificante – il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il medesimo si distingue da quello nel quale essa si perfeziona per il destinatario, pur restando fermo che la produzione degli effetti che alla notificazione stessa sono ricollegati è condizionata al perfezionamento del procedimento notificatorio anche per il destinatario e che, ove a favore o a carico di costui la legge preveda termini o adempimenti o comunque conseguenze decorrenti dalla notificazione, essi debbano calcolarsi o correlarsi al momento nel quale la notifica si perfeziona nei suoi confronti;
che il rimettente nega in modo meramente assertorio la possibilità di tale lettura, ed in particolare non considera gli argomenti enunciati in senso contrario dalla ricordata sentenza n. 28 del 2004, la cui validità, peraltro, è stata ribadita da questa Corte a proposito di analoghe questioni sollevate rispettivamente in riferimento alle forme di notificazione di cui all’art. 140 (ord. n. 97 del 2004) ed all’art. 138 cod. proc. civ. (ord. n. 132 del 2004);
che, dunque, la questione sollevata dall’ordinanza in epigrafe deve essere dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 139 del codice di procedura civile, sollevata dal Tribunale di Napoli, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 maggio 2004.
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Franco BILE, Redattore
Depositata in Cancelleria il 25 maggio 2004.