Ordinanza n. 103 del 2005

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ORDINANZA N. 103

ANNO 2005

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Fernanda         CONTRI                    Presidente

- Guido             NEPPI MODONA      Giudice      

- Piero Alberto  CAPOTOSTI                    “

- Annibale         MARINI                           “

- Franco             BILE                                 “

- Giovanni Maria FLICK                            “

- Francesco        AMIRANTE                     “

- Ugo                 DE SIERVO                     “

- Romano          VACCARELLA               “

- Paolo               MADDALENA                “

- Alfio               FINOCCHIARO              “

- Alfonso           QUARANTA                   “

- Franco             GALLO                            “

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 3; 8; 20; 25; 27; 28; 32; 33; 43; 45, comma secondo; 48; 50 comma secondo; 53; 54; 60 e 62, comma quarto e nono, del disegno di legge della Regione siciliana n. 917, approvato dall’Assemblea regionale nella seduta del 21-22 ottobre 2004, recante «Misure finanziarie urgenti. Assestamento del bilancio della Regione e del bilancio dell’Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l’anno finanziario 2004. Nuova decorrenza di termini per la richiesta di referendum», promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, notificato il 29 ottobre 2004, depositato in cancelleria il 3 novembre 2004 ed iscritto al n. 104 del registro ricorsi 2004.

 

  Visto l’atto di intervento del CODACONS (Coordinamento delle associazioni e dei comitati per la tutela dei consumatori e dell’ambiente);

 

  udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 2005 il Giudice relatore Ugo De Siervo.

 

Ritenuto che con ricorso depositato il 3 novembre 2004, il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha sollevato questione di legittimità costituzionale nei confronti del disegno di legge n. 917 approvato dall’Assemblea regionale siciliana nella seduta del 21-22 ottobre 2004 e recante “Misure finanziarie urgenti. Assestamento del bilancio della Regione e del bilancio dell’Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l’anno finanziario 2004. Nuova decorrenza di termini per la richiesta di referendum”;

che, secondo il ricorrente, sarebbe costituzionalmente illegittimo, innanzitutto, l’art. 3, per violazione dell’art. 97 Cost., in quanto, mentre da un lato terrebbe fermo il termine di 3 anni entro il quale l’amministrazione finanziaria, a pena di decadenza, può procedere all’accertamento del mancato pagamento dei tributi dovuti per concessioni e autorizzazioni amministrative, dall’altro lato, esclude espressamente la decadenza di queste in caso di mancato versamento dei tributi previsti dalla legge regionale 24 agosto 1993, n. 24 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 settembre 1990, n. 35, e alla legge regionale 15 maggio 1991, n. 20, in materia di riscossione dei tributi e di altre entrate e norme relative alle tasse sulle concessioni governative regionali);

che tale disposizione, secondo la prospettazione offerta nel ricorso, produrrebbe l’effetto di ritardare, o addirittura cancellare «l’introito di risorse a favore del bilancio regionale, oltre che incoraggiare il dilagare dell’evasione fiscale»;

che è impugnato anche l’art. 8, nella parte in cui autorizza il Dipartimento regionale delle foreste, per le finalità di cui all’art. 4 della legge 6 febbraio 2004, n. 36 (Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato), ad assumere il personale del Corpo forestale dello Stato in servizio in Sicilia e in transito alla Regione, in quanto tale disposizione violerebbe l’art. 43 dello statuto della Regione siciliana e gli artt. 3 e 97 Cost.;

che la affermata incostituzionalità dipenderebbe dalla circostanza che la normativa richiamata sarebbe riferibile solo alle Regioni a statuto ordinario le quali possono avvalersi di appartenenti al Corpo forestale dello Stato, mentre la Regione siciliana avrebbe istituito e disciplinato un proprio Corpo forestale, in attuazione delle prerogative attribuitele in materia dallo statuto;

che, inoltre, sarebbe “incomprensibile” la necessità di ricorrere al personale proveniente dall’amministrazione statale, al quale peraltro si applicherebbe il trattamento economico, giuridico e previdenziale statale;

che sarebbe inoltre censurabile la coesistenza, nell’ambito della amministrazione regionale, di categorie di personale che pur svolgendo identiche mansioni avrebbero un trattamento diverso;

che, infine, secondo il ricorso, il passaggio di personale dallo Stato alla Regione dovrebbe essere disciplinato da apposite norme legislative proposte dalla Commissione paritetica prevista dall’art. 43 dello statuto;

che censure di illegittimità costituzionale vengono rivolte anche nei confronti dell’art. 20, il quale “attribuisce in via interpretativa” l’indennità di funzione anche ai vice presidenti dei consigli comunali e provinciali che non svolgono le funzioni vicarie di supplenza dei rispettivi presidenti, poiché la norma, «riferibile anche a situazioni pregresse verificatesi dal dicembre 2000 ad oggi, potrebbe vanificare le richieste di restituzione di indennità indebitamente percepite, interferendo ipoteticamente anche su possibile contenzioso in atto»;

che la disposizione in questione lederebbe inoltre l’autonomia degli enti locali, imponendo loro un onere economico senza attribuire le risorse necessarie per farvi fronte;

che incostituzionali risulterebbero anche gli artt. 25, 27, 28, 32 e 33, «sebbene motivati dalla volontà di promuovere e sostenere lo sviluppo economico del territorio regionale», in quanto contrasterebbero con l’art. 9 Cost., consentendo l’insediamento di attività produttive e la realizzazione di manufatti indipendentemente dalla corrispondenza con gli strumenti urbanistici e la programmata gestione del territorio;

che il menzionato art. 25, inoltre, nella parte in cui prevede che il parere favorevole espresso dalla Conferenza di servizi, composta dall’assessore regionale del territorio e da quello dell’ambiente e dei beni culturali e ambientali, nonché dal sindaco del Comune in cui ricade l’opera, costituisca deroga al Piano territoriale paesistico e variante allo strumento urbanistico vigente, oltre a violare l’art. 9 Cost., contrasterebbe altresì con gli artt. 5, 97 e 114, comma secondo, Cost., in quanto consentirebbe la deroga allo strumento urbanistico vigente, privando il Consiglio comunale del «potere di esprimersi sulla variante al piano regolatore generale e impedendo di fatto ai cittadini l’esercizio del diritto di partecipazione al procedimento e di tutela dei propri interessi»;

che l’art. 27, nella parte in cui prevede l’esonero dall’obbligo del rispetto delle distanze minime degli opifici dagli insediamenti abitativi e dalle opere pubbliche, limitatamente ai progetti utilmente inseriti in graduatoria per l’assegnazione dei finanziamenti POR Sicilia 2000/2006, viene censurato anche in quanto creerebbe in favore di questi ultimi un privilegio;

che l’art. 28, consentendo l’indiscriminato mutamento di destinazione d’uso dei fabbricati realizzati nel verde agricolo e la consequenziale autorizzazione all’esercizio delle attività commerciali e produttive, e permettendo di sanare costruzioni edificate in difformità dalla normativa vigente, senza alcun onere e senza incorrere nelle sanzioni penali previste dagli artt. 7, 8 e 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), violerebbe l’art. 9 Cost., non consentendo una ordinata pianificazione e gestione del territorio e determinerebbe una indebita ingerenza da parte della Regione nella materia penale;

che l’art. 32, disponendo che ai progetti attuativi delle previsioni dei piani regolatori dei porti, approvati dall’Assessorato regionale al territorio, non si applicano le procedure previste dalla normativa emanata successivamente alla suddetta approvazione, contrasterebbe, oltre che con l’art. 9 Cost., anche con l’art. 97 Cost., in quanto non sarebbe conforme al principio di buon andamento della amministrazione l’esclusione dalle nuove procedure di valutazione e dai vari istituti autorizzatori introdotti dalla normativa successiva;

che – secondo la prospettazione del ricorrente – anche l’art. 33 violerebbe l’art. 9 Cost., consentendo la fornitura di energia elettrica e il collegamento alla rete telefonica anche per via aerea con palificazione nei territori soggetti a vincolo paesaggistico;

che il Commissario dello Stato ha impugnato altresì l’art. 43 (il quale dispone la copertura delle piante organiche degli enti regionali per il diritto allo studio con il personale impiegato in attività socialmente utili in servizio al 10 dicembre 2002, indipendentemente da ogni selezione pubblica e da ogni valutazione della professionalità) e l’art. 45, comma 2 (che istituisce una nuova riserva nei concorsi per l’accesso ai pubblici impieghi in favore di soggetti che già prestano servizio presso gli stessi enti in forza di un contratto di diritto privato, attraverso una selezione solo per titoli e con criteri di valutazione stabiliti dalla Commissione regionale per l’impiego), per violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost., in quanto entrambi avrebbero ad oggetto «l’introduzione di forme di stabilizzazione privilegiata di situazioni di precariato esistente nelle amministrazioni pubbliche della Regione, a prescindere dalle ordinarie forme di reclutamento e selezione»;

che l’art. 48, in quanto “sembra” trasferire a carico di enti non identificabili l’onere previdenziale per il servizio prestato in posizione di pre-ruolo da categorie di personale precario successivamente stabilizzato, sarebbe privo di copertura finanziaria e lesivo degli artt. 3 e 97 Cost., poiché, indirettamente, riconoscerebbe un diritto per i dipendenti rimettendone il soddisfacimento «alla determinazione di vari enti presso i quali essi prestano servizio ed alle rispettive capacità finanziarie»;

che, secondo quanto esposto nel ricorso, l’art. 50, comma 2, disponendo che i residui realizzati negli esercizi 2002 e 2003 sugli stanziamenti previsti dalla legge regionale 3 ottobre 2002, n. 14 (Norme per l’erogazione del buono scuola ed interventi per l’attuazione del diritto allo studio nelle scuole dell'infanzia, elementari e secondarie), possono essere utilizzati per far fronte alla concessione dei contributi anche negli anni successivi al 2003 “limitatamente alla utilizzazione dei residui realizzati nel 2002”, violerebbe l’art. 81 Cost., dal momento che “ipotizza l’utilizzo di somme non più esistenti”, in quanto la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 (Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana), prevede che i residui di parte corrente non utilizzati nell’esercizio successivo alla loro formazione costituiscono economia di spesa e contribuiscono a ridurre il disavanzo di amministrazione, nonché l’art. 97 Cost., ponendo in essere procedure non conformi al buon andamento della pubblica amministrazione;

che nel ricorso, inoltre, si afferma l’incostituzionalità degli artt. 53 e 54, i quali costituirebbero «riproposizione di norme già oggetto di censura» da parte del Governo;

che, in particolare, l’art. 53, consentendo la trasformazione del rapporto di lavoro di circa 800 medici in servizio presso le AUSL da convenzionato a dipendente, determinerebbe “un ribaltamento” della logica che dovrebbe presiedere alle assunzioni di personale, disponendo cioè l’aumento degli organici delle AUSL in base al numero di medici da inserirvi e ponendo il relativo onere – non quantificato – a carico delle assegnazioni annuali del Fondo sanitario nazionale;

che l’art. 54, nel disporre il reclutamento nei ruoli della AUSL n. 6 del personale ausiliario in precedenza addetto all’assistenza nel presidio manicomiale ex ospedale psichiatrico privato “Villa Stagno”, violerebbe gli artt. 3, 51 e 97 Cost., i quali garantiscono che l’accesso ai pubblici impieghi avvenga attraverso la selezione del personale al fine di assicurare gli standard minimi di professionalità necessari per la tutela del diritto alla salute;

che l’art. 60 sarebbe in contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., in quanto, costituendo un «intervento interpretativo relativamente al personale stagionale con la qualifica di ‘autobottista’» a distanza di otto anni dall’entrata in vigore della legge regionale 15 maggio 1991, n. 16 (Ulteriore provvedimento per la realizzazione di un collegamento stabile tra la Sicilia ed il Continente), creerebbe un privilegio ingiustificato in favore dei lavoratori con tale qualifica;

che l’art. 62, comma 4, nel consentire ai componenti del collegio dei revisori dei conti negli enti locali, comuni e province, di essere rieletti senza alcun limite, violerebbe gli artt. 3 e 97 Cost., in quanto, da un lato, la prolungata permanenza nelle strutture soggette al controllo e la prospettiva di possibili riconferme nell’incarico potrebbe compromettere l’imparzialità dei revisori, dall’altro lato si creerebbe una disparità di trattamento rispetto a chi svolge la stessa funzione presso le istituzioni locali del rimanente territorio nazionale, soggetto alle limitazioni di cui all’art. 235 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);

che il ricorrente esprime doglianze anche in relazione all’art. 62, comma 9, il quale violerebbe gli artt. 3 e 97 Cost., in quanto, nell’estendere alle piccole e medie imprese l’esclusione dalla disciplina del commercio attualmente prevista, attuerebbe una indiscriminata liberalizzazione dell’attività commerciale e impedirebbe ogni forma di programmazione economica nell’uso del territorio, nonché la verifica del possesso dei requisiti richiesti per l’esercizio delle attività commerciali;

che è intervenuto in giudizio, fuori termine, il CODACONS (Coordinamento delle associazioni e dei comitati per la tutela dei consumatori e dell’ambiente), il quale ha chiesto che sia dichiarata l’illegittimità costituzionale del disegno di legge della Regione siciliana n. 917, ed in particolare degli artt. 25, 27, 28, 32 e 33, per violazione degli artt. 3, 9, 97 e 114, secondo comma, Cost., nonché delle norme comunitarie e del Trattato istitutivo della Comunità europea, nonché delle specifiche direttive comunitarie in materia di valutazione di impatto ambientale e tutela dell’ambiente.

Considerato che, dopo la proposizione del ricorso, la legge approvata dall’Assemblea regionale siciliana nella seduta del 21-22 ottobre 2004 è stata successivamente promulgata come legge della Regione siciliana 5 novembre 2004, n. 15 (Misure finanziarie urgenti. Assestamento del bilancio della Regione e del bilancio dell’Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l’anno finanziario 2004. Nuova decorrenza di termini per la richiesta di referendum) con omissione delle parti impugnate, sicché risulta preclusa la possibilità che sia conferita efficacia alle disposizioni censurate;

 

che, pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (da ultimo cfr. sentenza n. 351 del 2003 e ordinanze n. 131 e n. 32 del 2004 e n. 339 del 2003), deve dichiararsi cessata la materia del contendere.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

  dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in epigrafe.

 

  Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 2005.

Fernanda CONTRI, Presidente

Ugo DE SIERVO, Redattore

Depositata in Cancelleria il 10 marzo 2005.