Sentenza n. 92 del 2005

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ORDINANZA N. 92

 

ANNO 2005

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

 

- Fernanda                     CONTRI                              Presidente

 

- Guido                         NEPPI MODONA                Giudice

 

- Piero Alberto              CAPOTOSTI                              "

 

- Annibale                     MARINI                                     "

 

- Franco                         BILE                                           "

 

- Giovanni Maria           FLICK                                        "

 

- Francesco                    AMIRANTE                               "

 

- Ugo                             DE SIERVO                               "

 

- Romano                      VACCARELLA                        "

 

- Paolo                           MADDALENA                          "

 

- Alfio                           FINOCCHIARO                        "

 

- Alfonso                       QUARANTA                             "

 

- Franco                         GALLO                                      "

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 2 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), promossi, nell’ambito di diversi procedimenti penali, dal Giudice di pace di Tortona con ordinanza del 19 marzo 2004 e dal Giudice di pace di Giulianova con ordinanza del 10 marzo 2004, rispettivamente iscritte al n. 815 e al n. 824 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell’anno 2004.

 

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 2005 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.

 

Ritenuto che con ordinanza del 19 marzo 2004 (r.o. n. 815 del 2004) il Giudice di pace di Tortona, dando atto che la difesa dell’imputato ha depositato memoria (allegata all’ordinanza di rimessione) nella quale ha eccepito l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), nella parte in cui non prevede l’istituto dell’applicazione della pena concordata ex artt. 444 e seguenti del codice di procedura penale, «attesa la rilevanza dell’eccezione», ha sospeso il procedimento e trasmesso gli atti a questa Corte;

 

 che con ordinanza del 10 marzo 2004 (r.o. n. 824 del 2004) il Giudice di pace di Giulianova, vista l’eccezione di illegittimità costituzionale sollevata dal difensore dell’imputato […] in riferimento all’art. 2, comma 1, lettera f), del predetto decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, «nella parte in cui la norma non ritiene applicabile l’istituto del giudizio abbreviato nei procedimenti penali di competenza del giudice di pace», e «ritenuto che una tale esclusione appare in contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione oltre che irragionevole alla luce del principio di celerità e speditezza cui è ispirato il giudizio penale innanzi al giudice di pace», ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 274 del 2000;

 

che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili per assoluta carenza di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza, e comunque non fondate.

 

Considerato che, avendo entrambe le ordinanze di rimessione ad oggetto l’omessa previsione di riti speciali nel procedimento davanti al giudice di pace, va disposta la riunione dei relativi giudizi;

 

che le ordinanze di rimessione difettano della descrizione delle fattispecie oggetto dei giudizi a quibus e sono del tutto carenti di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza delle questioni;

 

che non può valere a colmare tali lacune il mero rinvio alle eccezioni o richieste della difesa dell’imputato, giacché il giudice deve rendere esplicite le ragioni che lo portano a dubitare della costituzionalità della norma con una motivazione autosufficiente, tale da permettere la verifica della valutazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza della questione (v., da ultimo, ordinanza n. 51 del 2004);

 

che le questioni devono pertanto essere dichiarate manifestamente inammissibili (v. ordinanze n. 349 e n. 333 del 2004).

 

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

per questi motivi

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

riuniti i giudizi,

 

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), sollevate dal Giudice di pace di Tortona e dal Giudice di pace di Giulianova con le ordinanze in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 2005.

 

Fernanda CONTRI, Presidente

 

Guido NEPPI MODONA, Redattore

 

Depositata in Cancelleria l'8  marzo 2005.