Ordinanza n. 432 del 2004

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ORDINANZA N. 432

 

ANNO 2004

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

 

- Valerio          ONIDA                                                                         Presidente

 

- Carlo             MEZZANOTTE                                                             Giudice

 

- Fernanda      CONTRI                                                                               “

 

- Guido           NEPPI MODONA                                                               “

 

- Piero Alberto CAPOTOSTI                                                                      “

 

- Franco          BILE                                                                                     “

 

- Giovanni Maria FLICK                                                                             “

 

- Francesco     AMIRANTE                                                                        “

 

- Ugo              DE SIERVO                                                                        “

 

- Romano        VACCARELLA                                                                  “

 

- Paolo            MADDALENA                                                                   “

 

- Alfio             FINOCCHIARO                                                                 “

 

- Alfonso        QUARANTA                                                                       “

 

- Franco          GALLO                                                                                “

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, 3, 5, comma 2, lettere g) e f) e 6 della legge della Regione Piemonte 23 settembre 2003, n. 23 (Disposizioni in materia di tasse automobilistiche) e degli artt. 3, comma 1, lettera d), e 6 della legge della Regione Toscana 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali), promossi con ricorsi del Presidente del Consiglio dei ministri, notificati il 24 e il 27 novembre 2003, depositati in cancelleria il 3 e il 6 dicembre successivi ed iscritti ai nn. 88 e 91 del registro ricorsi 2003.

 

Visti gli atti di costituzione delle Regioni Piemonte e Toscana;

 

udito nell’udienza pubblica del 28 settembre 2004 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti;

 

uditi l’avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Mario Bertolissi e Gabriele Pafundi per la Regione Piemonte, Lucia Bora e Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana.

 

Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 24 novembre 2003 e depositato il successivo 3 dicembre, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Piemonte 23 settembre 2003, n. 23 (Disposizioni in materia di tasse automobilistiche) ed in particolare dell’art. 1, comma 2, dell’art. 3, dell’art. 5, comma 2, lettere g) e f), e dell’art. 6 della medesima legge, in riferimento agli artt. 3, 117 e 119 della Costituzione;

 

che il ricorrente censura la predetta legge regionale in quanto essa, modificando la legislazione statale in relazione a <>, inciderebbe su <>, ponendo in essere delle evidenti disparità di trattamento tra cittadini della Repubblica che si trovino in situazioni eguali, e violerebbe la competenza esclusiva dello Stato in materia di tributi erariali, nella quale rientrerebbe la disciplina delle tasse automobilistiche (cfr. sentenze n. 296, n. 297 e n. 311 del 2003), in specie con riferimento alla disciplina dei rimborsi (art. 1, comma 2, ed art. 3), alla disciplina delle esenzioni (art. 5, comma 2, lettere g) e f), ed infine al regime tariffario relativo alla tassa automobilistica dovuta in corrispondenza della massa rimorchiabile (art. 6);

 

che nel giudizio si è costituita la Regione Piemonte, in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale, chiedendo, nell’atto di costituzione e nella memoria depositata nell’imminenza dell’udienza pubblica, il rigetto del ricorso, in quanto la legge regionale impugnata non inciderebbe sulla struttura del tributo, limitandosi a disciplinare le attività amministrative di gestione del medesimo tributo;

 

che il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 27 novembre 2003 e depositato il successivo 6 dicembre, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Toscana 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali) ed in particolare dell’art. 3, comma 1, lettera d), e del correlato art. 6 della predetta legge regionale, in riferimento agli artt. 3, 117 e 119 della Costituzione;

 

che – ad avviso del ricorrente – le citate disposizioni, nella parte in cui prevedono l’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche regionali dei veicoli, di proprietà delle organizzazioni di volontariato, utilizzati a fini istituzionali, difformemente da quanto stabilito dall’art. 17, lettera f), del d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39, modificando la legislazione statale in relazione a <>, creerebbero una ingiustificata disparità di trattamento fra cittadini in posizioni analoghe e violerebbero la competenza esclusiva dello Stato in materia di tributi erariali, nella quale rientrerebbe la disciplina delle tasse automobilistiche;

 

che nel giudizio si è costituita la Regione Toscana, in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale, la quale ha chiesto, nella memoria depositata nell’imminenza dell’udienza pubblica, che la Corte dichiari cessata la materia del contendere, essendo entrata in vigore, successivamente alla proposizione del ricorso, la legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004), la quale, all’art. 2, comma 22, ha previsto che “nelle regioni che hanno emanato disposizioni legislative in tema di tassa automobilistica (…) in modo non conforme ai poteri ad esse attribuiti in materia dalla normativa statale, l’applicazione della tassa opera, a decorrere dalla data di entrata in vigore di tali disposizioni legislative e fino al periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2007, sulla base di quanto stabilito dalle medesime disposizioni”;

 

che, all’udienza pubblica del 28 settembre 2004, le parti hanno insistito per l’accoglimento delle rispettive conclusioni, ma la Regione Toscana ha anche espressamente dedotto che il sopravvenuto art. 2, commi 21 e 22, della legge n. 350 del 2003 avrebbe determinato la cessazione della materia del contendere, secondo una prospettazione condivisa anche dalla difesa erariale.

 

Considerato che il Presidente del Consiglio dei ministri dubita della legittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge della Regione Piemonte 23 settembre 2003, n. 23 (Disposizioni in materia di tasse automobilistiche) e di alcune disposizioni della legge della Regione Toscana 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali), in riferimento agli artt. 3, 117 e 119 della Costituzione, sotto il profilo della difformità delle discipline regionali censurate della tassa automobilistica rispetto a quella posta dal legislatore statale, in violazione degli artt. 3, 117 e 119 della Costituzione;

 

che la sostanziale omogeneità dei contenuti delle norme impugnate, l’identità delle censure proposte e dei parametri invocati rendono opportuna la riunione dei giudizi;

 

che, successivamente alla proposizione dei ricorsi, è entrata in vigore la legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004), la quale, all’art. 2, comma 22, ha previsto che “nelle regioni che hanno emanato disposizioni legislative in tema di tassa automobilistica (…) in modo non conforme ai poteri ad esse attribuiti in materia dalla normativa statale, l’applicazione della tassa opera, a decorrere dalla data di entrata in vigore di tali disposizioni legislative e fino al periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2007, sulla base di quanto stabilito dalle medesime disposizioni”;

 

che con la suddetta norma, sopravvenuta alla proposizione dei ricorsi, il legislatore statale ha dunque fatto salve, fino al 1° gennaio 2007, le disposizioni legislative regionali sulla tassa automobilistica che non siano conformi con la normativa statale, stabilendo che esse vadano comunque applicate;

 

che, in considerazione di ciò, le parti, nel corso dell’udienza pubblica e anche nelle memorie depositate da ultimo, hanno tra l’altro prospettato la cessazione della materia del contendere;

 

che sussistono, pertanto, le condizioni per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

riuniti i giudizi,

 

dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale della legge della Regione Piemonte 23 settembre 2003, n. 23 (Disposizioni in materia di tasse automobilistiche) e della legge della Regione Toscana 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 117 e 119 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con i ricorsi indicati in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 2004.

 

Valerio ONIDA, Presidente

 

Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore

 

Depositata in Cancelleria il 29 dicembre 2004.