Ordinanza n. 105 del 2004

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ORDINANZA N.105

ANNO 2004

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-  Gustavo                                                        ZAGREBELSKY      Presidente

-  Valerio                                                          ONIDA                        Giudice

-  Carlo                                                             MEZZANOTTE                “

-  Fernanda                                                       CONTRI                            “

-  Guido                                                           NEPPI MODONA            “

-  Piero Alberto                                                CAPOTOSTI                     “

-  Annibale                                                       MARINI                            “

-  Franco                                                           BILE                                  “

-  Giovanni Maria                                             FLICK                                 “

-  Francesco                                                      AMIRANTE                      “

-  Romano                                                        VACCARELLA                “

-  Paolo                                                             MADDALENA                 “

-  Alfonso                                                         QUARANTA                    “

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 283, 373, 623 e 630 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza del 31 marzo 2003 dal Tribunale di Bari, sezione distaccata di Altamura, nel procedimento di esecuzione proposto da Colonna Michele ed altro c/ Papangelo Matteo ed altra, iscritta al n. 560 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell’anno 2003.

  Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

  udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 2004 il Giudice relatore Romano Vaccarella.

  Ritenuto che il Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Bari, sezione distaccata di Altamura, con ordinanza del 31 marzo 2003, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli articoli 283, 373, 623 e 630 del codice di procedura civile;

  che nell’ordinanza di rimessione si riferisce, in punto di fatto, a) che il giudice d’appello aveva sospeso parzialmente, ex art. 283 cod. proc. civ., l’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, in forza della quale era stata intrapresa nelle more espropriazione presso terzi; b) che era stata proposta dal debitore opposizione all’esecuzione per far dichiarare inefficaci gli atti esecutivi per la parte non più sorretta dal titolo; c) che il giudice dell’esecuzione, con ordinanza, aveva sospeso l’esecuzione per consentire l’accertamento ex art. 548 cod. proc. civ. dell’obbligo del terzo, e quindi aveva autorizzato la conversione del pignoramento per la somma che, a seguito dell’inibitoria, risultava comunque dovuta; d) che il debitore aveva riproposto un’istanza di revoca di tale ordinanza chiedendo al giudice dell’esecuzione di dichiarare l’inefficacia degli atti esecutivi compiuti in base al titolo la cui efficacia esecutiva era stata, pro parte, sospesa ex art. 283 cod. proc. civ.;

  che, in punto di non manifesta infondatezza, il giudice a quo considera che il diritto vivente nella prevalente interpretazione giurisprudenziale, il quale collega alla sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo effetti ex nunc, con salvezza degli atti esecutivi già compiuti, determina, nell’impossibilità di una diversa opzione interpretativa, il conflitto degli articoli 283, 373, 623 e 630 del codice di procedura civile con i principi espressi dagli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui le disposizioni denunciate «non prevedono che, in caso di sospensione dell’esecutività del titolo disposta dal giudice del merito, si determini una causa di estinzione del processo esecutivo nel frattempo iniziato, ovvero comunque non consegua la sopravvenuta inefficacia (anche parziale) ex tunc, sin dal suo inizio, del pignoramento ed atti esecutivi successivi connessi al processo di esecuzione forzata nel frattempo promosso dal creditore a causa del venir meno della esecutività del titolo, da dichiararsi dal giudice dell’esecuzione appositamente adito»;

  che il giudice rimettente non ignora le pronunce della Corte costituzionale sull’argomento (ordinanze n. 247 del 1996, n. 151 del 1998, n. 456 del 2000 e n. 134 del 2001 e sentenze n. 65 e n. 200 del 1996), ma ritiene di riproporre la questione sulla scorta di ulteriori considerazioni che investono anche l'art. 283 cod. proc. civ.;

  che, in particolare, il rimettente rileva, con riguardo alla denunciata violazione dell'art. 3 Cost., che l’irrimediabile disparità di trattamento esistente fra il debitore il quale abbia subito l’inizio dell’esecuzione prima della sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo e quello che, invece, abbia conseguito la sospensione prima del pignoramento, non è ascrivibile soltanto alla «casualità temporale» con cui tali eventi si verificano, ma discende da una inevitabile disfunzione del sistema collegata alla trattazione più o meno sollecita dell’istanza di sospensione da parte dell'ufficio giudiziario adito, quale circostanza sottratta al diretto dominio delle parti;

  che, per quanto attiene al contrasto con l'art. 24 Cost., anche in connessione con gli artt. 3 e 111 Cost., il giudice rimettente ritiene evidente la violazione dei principi della parità delle armi e del giusto processo, sotto il profilo della parità delle parti, in un sistema nel quale si conserva efficacia agli atti esecutivi già compiuti in forza di un titolo formato nella dialettica delle parti anche quando quella stessa dialettica abbia prodotto la successiva sospensione della esecutività del titolo, con ciò impedendo il riflettersi sul piano sostanziale della parità delle armi realizzata su quello processuale: sicché l’attuale assetto normativo, da un lato, finisce per agevolare il creditore più malizioso e meno prudente il quale accelera il processo esecutivo in presenza della richiesta di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo e, dall’altro lato, non appresta un adeguato rimedio risarcitorio, non essendo tale quello previsto dall’art. 96 cod. proc. civ. «a fronte della forzata indisponibilità dei beni staggiti, sottratti alla libera circolazione e non suscettibile neppure di revisione ablativa del vincolo come per i beni sottoposti al sequestro conservativo»;

  che il rimettente, in punto di rilevanza, osserva che la invocata declaratoria di illegittimità costituzionale consentirebbe la definizione del processo esecutivo pendente, mediante l’avvenuta conversione del pignoramento nella parte sorretta dalla esecutività del titolo e con la declaratoria di inefficacia del pignoramento per la parte eccedente;

  che è intervenuto nel giudizio, a mezzo dell’Avvocatura generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri il quale ha concluso per la manifesta infondatezza della questione, in quanto la scelta di far discendere dalla sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo la sospensione, invece che l’estinzione del processo esecutivo, rientra nella sfera di discrezionalità del legislatore e, in concreto, realizza il migliore contemperamento, nelle more dell’esaurimento del giudizio di merito, tra i contrapposti interessi, del debitore, di prevenire o impedire la prosecuzione delle azioni esecutive nei suoi confronti, e del creditore, di mantenere integra la possibilità di realizzazione del proprio credito, con disciplina aderente alla natura cautelare del provvedimento di sospensione dell’esecutorietà del titolo e rispettosa del principio di autoresponsabilità delle parti, dalla cui solerzia dipende, in ultima analisi, la decisione sulla sospensione.

  Considerato che il Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Bari dubita, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, della legittimità costituzionale degli artt. 283, 373, 623 e 630 del codice di procedura civile in quanto tali norme, prevedendo che il provvedimento di sospensione emesso dal giudice del gravame ha efficacia ex nunc, escludono che il processo esecutivo iniziato con il pignoramento prima del provvedimento emesso in sede di inibitoria si estingua e che gli atti esecutivi compiuti divengano inefficaci;

  che il giudice dell’esecuzione non è chiamato a fare applicazione della norma che disciplina gli effetti dell’inibitoria (art. 283 cod. proc. civ.), ma a prendere atto di quanto disposto dal giudice al quale la legge conferisce il relativo potere; sicché solo tale giudice è legittimato, ove ravvisi una irragionevole limitazione di tale potere, a sollevare questione di legittimità costituzionale della norma che glielo conferisce;

  che evidente è l’irrilevanza, nel caso di specie, della questione sollevata relativamente all’art. 373 cod. proc. civ.;

  che del pari evidente è l’irrilevanza della questione sollevata con riguardo all’art. 623 cod. proc. civ., dal momento che tale norma conferisce al giudice dell’esecuzione il potere di sospendere l’esecuzione solo se tale potere non spetta, come nella specie, al “giudice davanti al quale è impugnato il titolo”, a nulla rilevando che dinanzi a lui sia stata proposta (inutilmente prima ancora che irritualmente) un’opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. per far valere la sospensione aliunde disposta;

  che, infine, è irrilevante la questione sollevata con riguardo all’art. 630 cod. proc. civ., dal momento che tale norma si limita a disciplinare l’estinzione del processo esecutivo per inattività delle parti, e non anche ogni ipotesi in cui gli atti esecutivi compiuti divengano inefficaci;

  che, non essendo il rimettente investito dell’applicazione di alcuna delle norme la cui illegittimità costituzionale denunzia, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

  Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

  dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 283, 373, 623 e 630 del codice di procedura civile sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Bari, sezione distaccata di Altamura, con l’ordinanza in epigrafe.

  Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 marzo 2004.

  Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente

  Romano VACCARELLA, Redattore

  Depositata in Cancelleria l'1  aprile 2004.