ORDINANZA N. 151
ANNO 1998
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Dott. Renato GRANATA, Presidente
- Prof. Giuliano VASSALLI
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Riccardo CHIEPPA
- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY
- Prof. Valerio ONIDA
- Prof. Carlo MEZZANOTTE
- Avv. Fernanda CONTRI
- Prof. Guido NEPPI MODONA
- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI
- Prof. Annibale MARINI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 649 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 3 luglio 1997 dal Giudice unico del Tribunale di Saluzzo nel procedimento civile vertente tra Migliore Renato e la Banca Cassa di Risparmio di Savigliano s.p.a. ed altri, iscritta al n. 752 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 1997.
Udito nella camera di consiglio del 7 aprile 1998 il Giudice relatore Cesare Ruperto.
Ritenuto che, nel corso di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, il Giudice unico del Tribunale di Saluzzo, cui era stata rivolta istanza di "revoca o sospensione" della clausola di provvisoria esecutività, con ordinanza emessa il 3 luglio 1997 ha sollevato - in riferimento agli artt. 3 e 24, comma secondo, della Costituzione - questione di legittimità costituzionale dell'art. 649 del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede la revocabilità della clausola;
che, a parere del rimettente, tale lacuna impedirebbe al giudice dell'opposizione di valutare la sussistenza dei presupposti che avevano legittimato il Presidente del Tribunale a dichiarare il decreto provvisoriamente esecutivo;
che, secondo il giudice a quo, nel procedimento monitorio l'opponente andrebbe incontro ad un "contraddittorio claudicante ed imperfetto" per l'impossibilità di ottenere la revoca della provvisoria esecutività, ove concessa contra legem; donde la violazione degli artt. 3 e 24, comma secondo, Cost., per la disparità di trattamento rispetto al debitore convenuto in un giudizio ordinario e la maggior tutela accordata al destinatario di una sentenza, in cui la clausola é concessa all'esito di un regolare contraddittorio.
Considerato che questa Corte ha già dichiarato non fondata la medesima questione di legittimità costituzionale con riguardo agli stessi parametri, sulla base dell'intrinseca ragionevolezza della norma e della coerenza con il sistema di bilanciamento degl'interessi insito nella denunciata irrevocabilità della clausola (sentenza n. 200 del 1996);
che rispetto agli argomenti esaminati nella citata decisione, ignorata dal giudice a quo, l'ordinanza di rimessione non offre profili nuovi o diversi da quelli a suo tempo esaminati;
che pertanto la questione va dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 649 del codice di procedura civile, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice unico del Tribunale di Saluzzo, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, il 20 aprile 1998.
Presidente: Renato GRANATA
Redattore: Cesare RUPERTO
Depositata in cancelleria il 23 aprile 1998.