Ordinanza n. 290 del 2003

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ORDINANZA N.290

ANNO 2003

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

- Riccardo CHIEPPA, Presidente

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Fernanda CONTRI

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI           

- Annibale MARINI

- Franco BILE 

- Giovanni Maria FLICK

- Francesco AMIRANTE

- Ugo DE SIERVO

- Romano VACCARELLA

- Paolo MADDALENA

- Alfio FINOCCHIARO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 60 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468) promosso con ordinanza del 5 luglio 2002 dal Giudice di pace di Pesaro nel procedimento penale a carico di U.L., iscritta al n. 581 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 2003.

 

            Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nella camera di consiglio del 18 giugno 2003 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick.

 

Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale nei confronti di persona imputata del reato di cui all’art. 186, comma 2, del codice della strada (guida in stato di ebbrezza), il Giudice di pace di Pesaro ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 60 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), «nella parte in cui non prevede che il giudice di pace possa concedere la sospensione condizionale della pena»;

 

            che il giudice a quo premette, in punto di rilevanza, che il difensore dell’imputato – non contestando il fatto ascritto a quest’ultimo (presente in udienza) – aveva manifestato l’intenzione di chiedere il beneficio della sospensione condizionale della pena, eccependo in pari tempo l’illegittimità costituzionale dell’art. 60 del d.lgs. n. 274 del 2000, che esclude il beneficio stesso in rapporto alle pene irrogate dal giudice di pace;

 

            che, quanto alla non manifesta infondatezza della questione, il rimettente ritiene che la norma impugnata contrasti con l’art. 3 Cost.: sia perché l’esclusione è riferita a pene più lievi e a reati meno gravi rispetto a quelli per i quali la sospensione condizionale è invece consentita; sia perché l’esclusione stessa non opererebbe qualora il reato fosse connesso ad altro più grave, di competenza del tribunale; sia, infine, per l’incongruenza della previsione censurata rispetto alla sospendibilità della pena inflitta per il delitto di violazione degli obblighi imposti dal giudice di pace, di cui all’art. 56 del d.lgs. n. 274 del 2000;

 

            che sarebbero inoltre compromessi sia l’art. 24, secondo comma, Cost., in quanto l’impossibilità di chiedere la sospensione condizionale della pena si tradurrebbe in una illogica compressione del diritto di difesa; sia l’art. 111 Cost., in quanto l’imputato che intenda ottenere il beneficio sarebbe costretto a proporre appello, prolungando così il procedimento penale in contrasto con il principio della sua ragionevole durata;

 

            che nel giudizio di costituzionalità è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che la questione sia dichiarata non fondata.

 

            Considerato che il giudice rimettente dubita della legittimità costituzionale dell’art. 60 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, in forza del quale dell’istituto della sospensione condizionale non si applica alle pene irrogate dal giudice di pace, assumendone il contrasto con gli artt. 3, 24, secondo comma, e 111 Cost.;

che il dubbio di costituzionalità viene peraltro prospettato in modo meramente assertivo, senza un supporto argomentativo che, per un verso — e particolarmente in rapporto alla dedotta violazione dell’art. 3 Cost. — tenga conto della collocazione della disposizione impugnata in un sistema normativo, quale quello inerente alla giurisdizione penale del giudice di pace, contrassegnato nel suo complesso da significative deviazioni rispetto al modello ordinario; e, per un altro verso, giustifichi, sul piano del diritto positivo, i singoli assunti posti a base del quesito di costituzionalità: quali, in specie, l’affermata inapplicabilità del divieto di sospensione condizionale della pena nel caso in cui il reato di competenza del giudice di pace risulti connesso con reati di competenza del tribunale, pur a fronte del disposto, apparentemente contrario, dell’art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 274 del 2000; ovvero l’asserita possibilità per l’imputato di conseguire, proponendo appello, il beneficio preclusogli in prime cure dalla norma censurata;

            che nell’ordinanza di rimessione non è dato rinvenire, dunque, una compiuta e chiara esposizione delle ragioni della presunta violazione dei parametri costituzionali evocati: il che comporta la manifesta inammissibilità della questione (cfr., ex plurimis, ordinanze n. 416 del 2002 e n. 68 del 2000).

            Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 60 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111 della Costituzione, dal Giudice di pace di Pesaro con l’ordinanza indicata in epigrafe.

 

            Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2003.

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Giovanni Maria FLICK, Redattore

Depositata in Cancelleria il 30 luglio 2003.