Ordinanza n. 280 del 2003

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ORDINANZA N. 280

 

ANNO 2003

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

 

-      Riccardo                       CHIEPPA                             Presidente

 

-      Gustavo                        ZAGREBELSKY                   Giudice

 

-      Valerio                          ONIDA                                              "

 

-      Carlo                             MEZZANOTTE                                "

 

-      Fernanda                       CONTRI                                            "

 

-      Guido                            NEPPI MODONA                            "

 

-      Piero Alberto                CAPOTOSTI                                     "

 

-      Annibale                       MARINI                                            "

 

-      Franco                           BILE                                                  "

 

-      Giovanni Maria             FLICK                                               "

 

-  Francesco                          AMIRANTE                                      "

 

-      Ugo                               DE SIERVO                                      "    

 

-      Romano                        VACCARELLA                               "

 

-      Paolo                             MADDALENA                                 "

 

-      Alfio                             FINOCCHIARO                               "

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati dell’11 febbraio 1999 relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dall’on. Tiziana Parenti nei confronti del dott. Antonio Di Pietro, promosso dal Tribunale di Roma, sezione sesta penale, con ricorso depositato il 3 giugno 2002 ed iscritto al n. 223 del registro ammissibilità conflitti.

 

            Udito nella camera di consiglio del 19 maggio 2003 il Giudice relatore Fernanda Contri.

 

Ritenuto che il Tribunale di Roma, con atto depositato nella cancelleria di questa Corte il 3 giugno 2002, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione adottata nella seduta dell’11 febbraio 1999, con la quale la Camera medesima ha ritenuto che i fatti per i quali è in corso il procedimento penale a carico di Tiziana Parenti concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione;

 

che il ricorrente premette di aver già sollevato conflitto di attribuzione nel medesimo procedimento in relazione alla stessa deliberazione, precisando che il relativo ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte, con sentenza n. 274 del 2001, per mancanza dei requisiti prescritti dall’art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

 

che, come precisa il Tribunale ricorrente, nei confronti di Tiziana Parenti è stato instaurato procedimento penale per il reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa, in relazione alle dichiarazioni rilasciate dalla parlamentare, sotto forma di intervista, sulle asserite motivazioni occulte dell’indagine giudiziaria denominata “mani pulite”, nonché sui collegamenti tra Antonio Di Pietro ed i servizi segreti degli Stati Uniti, che avrebbero strumentalizzato il primo per affondare la vecchia classe politica italiana;

 

 che, ad avviso del Tribunale, le espressioni contestate come diffamatorie all’on. Parenti non possono ritenersi collegate funzionalmente alla sua attività di parlamentare, trattandosi di opinioni e valutazioni espresse al di fuori dei compiti e delle attività proprie dell’assemblea e rapportabili solo ad una generica attività politica, non rientrante nella prerogativa costituzionale in questione, in quanto avulsa dalla specifica attività istituzionale di parlamentare;

 

che il deliberato della Camera si baserebbe, secondo il ricorrente, sull’erroneo assunto che la prerogativa in esame copra tutti i comportamenti riconducibili all’attività politica del deputato e vanificherebbe in tal modo il requisito della connessione tra opinioni espresse dal parlamentare e relative funzioni, posto dall’art. 68 della Costituzione. 

 

Considerato che in questa fase del giudizio la Corte è chiamata a verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e a pronunciarsi sull’ammissibilità del ricorso;

 

che, in relazione alla medesima delibera della Camera dei deputati dell’11 febbraio 1999, il Tribunale di Roma ha già sollevato conflitto di attribuzione, il quale è stato dichiarato ammissibile con ordinanza n. 459 del 1999 e, successivamente, nella fase del giudizio svoltasi nel contraddittorio delle parti, è stato dichiarato inammissibile con sentenza n. 274 del 2001, poiché non risultavano espresse in modo compiuto le ragioni di conflitto;

 

che il presente ricorso, in quanto propositivo del medesimo conflitto, deve dichiararsi inammissibile;

 

che infatti “l’esigenza costituzionale che il giudizio, una volta instaurato, sia concluso in termini certi non rimessi alle parti confliggenti”, sottolineata da questa Corte nella sentenza n. 116 del 2003, in relazione alle finalità e all’oggetto del conflitto di attribuzione tra poteri, sarebbe evidentemente pregiudicata ove si consentisse la riproposizione di un medesimo conflitto;

 

che con l’ordinanza n. 214 del 2003 si è posto in evidenza come non possa consentirsi che sia mantenuta indefinitamente «in sede processuale una situazione di conflittualità tra poteri, protraendo così ad libitum il ristabilimento della “certezza e definitività di rapporti”, essenziale ai fini di un regolare svolgimento delle funzioni costituzionali»;

 

che per tale ragione il conflitto in quanto già proposto non può che essere dichiarato inammissibile.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati, con l’atto indicato in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8  luglio 2003.

 

Riccardo CHIEPPA, Presidente

 

Fernanda CONTRI, Redattore

 

Depositata in Cancelleria il 24 luglio 2003.