SENTENZA N. 274
ANNO 2003
Commenti alla decisione di
I. Antonio Ruggeri, La questione dei vizi delle leggi regionali e l’oscillante soluzione ad essa data da una sentenza che dice e… non dice (per gentile concessione del Forum di Quaderni costituzionali)
II. Riccardo Salomone, Nessun dubbio sulla collocazione del lavoro pubblico regionale rispetto al riparto di competenze delineato dal nuovo 117 Cost.? (per gentile concessione del Forum di Quaderni costituzionali)
III. Demis Bessi, L’interesse a ricorrere nel giudizio in via principale nel Titolo V novellato: verso una conferma della giurisprudenza antiregionalistica della Corte Costituzionale? (per gentile concessione del Forum di Quaderni costituzionali)
IV. Francesco Drago, Il soddisfacimento delle istanze unitarie giustifica la vecchia giurisprudenza in merito ai vizi delle leggi regionali (per gentile concessione della Rivista telematica federalismi.it)
V. Renzo Dickmann, Spetta allo Stato la responsabilità di garantire il pieno soddisfacimento delle "istanze unitarie" previste dalla costituzione (per gentile concessione della Rivista telematica federalismi.it)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENTENZAVisto l’atto di costituzione della Regione Sardegna;
udito nell’udienza pubblica del 6 maggio 2003 il Giudice relatore Franco Bile;
2.- Dopo questa premessa, il ricorrente illustra la prima censura, rilevando:
Il ricorso sarebbe, altresì, infondato nel merito.
5.- Nell’imminenza della pubblica udienza entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.
Considerato in diritto2. - La Regione resistente ha sollevato talune eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso.
2.3. – Anche le altre eccezioni di inammissibilità proposte dalla Regione sono infondate.
Gli altri profili di censura restano assorbiti.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2003.