Ordinanza n. 517/2002

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ORDINANZA N.517

ANNO 2002

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori:

- Cesare                         RUPERTO                      Presidente

- Riccardo                     CHIEPPA                        Giudice

- Gustavo                      ZAGREBELSKY                  "

- Valerio                        ONIDA                                  "

- Carlo                           MEZZANOTTE                    "

- Fernanda                     CONTRI                                "

- Guido                          NEPPI MODONA                "

- Piero Alberto              CAPOTOSTI                         "

- Annibale                     MARINI                                "

- Franco                         BILE                                       "

- Giovanni Maria          FLICK                                               "

- Francesco                    AMIRANTE                          "

- Ugo                             DE SIERVO                          "

- Romano                      VACCARELLA                    "

- Paolo                           MADDALENA                     "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 10, della legge 14 gennaio 1999, n. 4 (Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, nonché il servizio di mensa nelle scuole), promossi con n. 4 ordinanze del 20 marzo 2002 emesse dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, rispettivamente iscritte ai numeri 265, 266, 267 e 295 del registro ordinanze 2002 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 22 e 25, prima serie speciale, dell’anno 2002.

  Visti gli atti di costituzione di Stefano Egidi, Cesare De Sessa, Maria Migliorini e Giovanna D’Arcangelo, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

  udito nell’udienza pubblica del 22 ottobre 2002 il Giudice relatore Franco Bile;

  uditi gli avvocati Giuseppe Alma per Stefano Egidi, Cesare De Sessa e Maria Migliorini, Gustavo Romanelli per Giovanna D’Arcangelo, nonché l’avvocato dello Stato Giuseppe Albenzio per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, con ordinanza del 20 marzo 2002, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio - nel corso di un giudizio proposto da Egidi Stefano contro l'Università degli studi "La Sapienza" di Roma per l'annullamento della nota del rettore del 1° dicembre 1999 con la quale era stata respinta l'istanza inoltrata dall'Egidi volta alla partecipazione ad un concorso riservato per ricercatore confermato - ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 10, della legge 14 gennaio 1999, n. 4 (Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, nonché il servizio di mensa nelle scuole), nella parte in cui contempla che il personale delle università e degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, assunto in ruolo per lo svolgimento di funzioni tecniche o socio-sanitarie ed in servizio alla data di entrata in vigore della legge medesima, il quale abbia svolto alla predetta data almeno tre anni di attività di ricerca, possa partecipare ai concorsi per posti di ricercatore universitario confermato solo se l’originaria assunzione in servizio sia avvenuta a seguito di pubblici concorsi che prevedessero come requisito di accesso il diploma di laurea e non anche se il dipendente, pur in mancanza di quest’ultimo requisito, sia comunque in possesso di tale diploma;

che, nell’atto introduttivo del giudizio, il ricorrente Egidi – dopo aver premesso di essere stato assunto nel 1972 in esito a concorso a posti di sesta qualifica funzionale (per i quali non era richiesto il possesso del diploma di laurea) e di essere in servizio presso l'Università degli studi "La Sapienza" di Roma in posizione di funzionario tecnico (VIII qualifica funzionale) dal 1993 – assumeva di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 1, comma 10, della legge n. 4 del 1999 citata per l'accesso ai concorsi riservati a posti di ricercatore universitario e si doleva di essere stato invece escluso dalle procedure medesime in quanto assunto originariamente in servizio in una qualifica per la quale non era richiesto, tra i vari requisiti, il diploma di laurea, pur essendo in possesso dello stesso alla data di entrata in vigore della legge menzionata;

che l'impugnativa proposta dall'Egidi era quindi diretta all'annullamento del provvedimento di esclusione dalle valutazioni comparative riservate per la copertura di posti di ricercatore universitario nonché all'accertamento del diritto alla inclusione tra i beneficiari della legge 14 gennaio 1999 n. 4;

che il T.A.R. rimettente sospetta innanzi tutto la violazione del generale canone di coerenza e ragionevolezza dell’ordinamento giuridico (art. 3 Cost.) perché la partecipazione al concorso riservato da parte del personale delle università è condizionato ad un requisito <<meramente formale e di alcuna rilevanza sostanziale>>, quale appunto sarebbe il prescritto presupposto dell’originaria assunzione in ruolo a seguito di pubblici concorsi che prevedevano come requisito di accesso il diploma di laurea;

che ciò ridonderebbe anche in violazione del principio di eguaglianza per ingiustificata disparità di trattamento di situazioni sostanzialmente identiche;

che inoltre il T.A.R. prospetta la possibile violazione del principio del buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) atteso che – non essendo consentito l’accesso al concorso riservato per il personale che sia privo del suddetto requisito formale, pur avendo tutti gli altri requisiti sostanziali – le università si priverebbero ingiustificatamente di un utile apporto di competenze professionali consolidate in ragione delle pluriennali esperienze acquisite;

che con altre tre ordinanze, emesse in pari data e del medesimo contenuto, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha ulteriormente sollevato la stessa questione di costituzionalità in altri analoghi giudizi;

che si sono costituiti i ricorrenti in tutti i quattro giudizi, aderendo alle prospettazioni argomentative del T.A.R. rimettente ed insistendo per la declaratoria di illegittimità costituzionale in parte qua della disposizione censurata;

che è intervenuto in tutti i giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha sostenuto l’inammissibilità o comunque l’infondatezza della questione di costituzionalità sollevata dal T.A.R rimettente.

Considerato che i giudizi possono essere riuniti, avendo ad oggetto la medesima questione di costituzionalità;

che la disposizione censurata prevede che le università (e parimenti gli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano) sono autorizzati - per un limitato periodo di tempo (cinque esercizi finanziari a decorrere dall'esercizio 1999) - a bandire concorsi per posti di ricercatore universitario riservati al personale delle stesse università (e degli osservatori) in servizio alla data di entrata in vigore della disposizione medesima;

che per beneficiare del concorso riservato tale personale deve soddisfare plurimi requisiti, atteso che deve essere stato assunto in ruolo a seguito di pubblici concorsi che prevedevano come requisito di accesso il diploma di laurea; deve inoltre aver rivestito una qualifica di assunzione che comportasse lo svolgimento di funzioni tecniche o socio-sanitarie; deve altresì aver svolto di fatto alla predetta data almeno tre anni di attività di ricerca;

che questa Corte (sentenza n.141 del 1999) ha in proposito affermato che può ritenersi senz'altro conforme all'interesse pubblico il fatto che precedenti esperienze non vadano perdute e che ancor più recentemente (sentenza n. 373 del 2002) ha precisato che non è da escludere a priori che l'accesso ad un concorso pubblico possa essere condizionato al possesso di una precedente esperienza nell'ambito dell'amministrazione <<ove ragionevolmente configurabile quale requisito professionale>>, ciò rientrando nella discrezionalità del legislatore, ma <<fino al limite oltre il quale possa dirsi che l'assunzione nell'amministrazione pubblica, attraverso norme di privilegio, escluda o irragionevolmente riduca le possibilità di accesso, per tutti gli altri aspiranti, con violazione del carattere "pubblico" del concorso>> (sentenza n.141 del 1999, citata);

che le restrizioni dei soggetti legittimati a partecipare al concorso possono eccezionalmente considerarsi ragionevoli in presenza di <<particolari situazioni, che possano giustificarle per una migliore garanzia del buon andamento dell'amministrazione>>(sentenza n. 373 del 2002);

che la ragionevolezza della deroga alla regola del pubblico concorso non può dirsi radicalmente esclusa dal fatto che si tratti di un concorso riservato interamente al personale in possesso di una determinata esperienza protratta nel tempo (quale quella, nella fattispecie, di ricerca), avendo questa Corte ritenuto compatibili con il principio del pubblico concorso non solo ipotesi di riserve parziali (sentenza n.141 del 1999, citata; sentenza n.234 del 1994), ma talora, seppur eccezionalmente, anche ipotesi di concorsi interamente riservati (sentenze n. 228 del 1997 e n. 477 del 1995);

che la disposizione censurata ha connotazioni del tutto peculiari, dovendo considerarsi che nella fattispecie la pregressa esperienza (ossia l'attività di ricerca protrattasi per almeno tre anni) è non solo in sé particolarmente qualificata e specifica rispetto alla mera attività lavorativa espletata in una diversa (e meno elevata) posizione di impiego nell'amministrazione, ma anche accentuatamente omogenea alla posizione per la quale il concorso è bandito per essere l'attività di ricerca del tutto tipica del ricercatore universitario, sicché il concorso riservato si atteggia come teso a favorire la stabilizzazione del dipendente in quella qualifica la cui tipica attività egli abbia svolto di fatto per un apprezzabile periodo di tempo;

che questa speciale finalità - non irragionevolmente perseguita dal legislatore - trova anche riscontro nei presupposti, previsti dalla disposizione censurata, che consentono alle università (e agli osservatori) di ricorrere al concorso riservato, essendo infatti necessaria, da una parte, la previa verifica della sussistente esigenza di attività di ricerca (unitamente a quella didattica) e, d'altra parte, la soppressione di un numero di posti di tecnico laureato corrispondente a quello dei posti di ricercatore messi a concorso;

che la peculiarità di questo meccanismo rende non irragionevole la riserva totale del concorso, perché per candidati esterni - per i quali comunque rimane aperta la possibilità di accedere all'ordinario concorso per ricercatore - non potrebbe certo ricorrere il presupposto della soppressione di un posto attualmente ricoperto da un tecnico laureato;

che la disposizione censurata, nel far riferimento al personale dell'università, prescrive, in funzione limitativa, l'ulteriore requisito che il dipendente dell'università sia stato assunto in ruolo a seguito di un pubblico concorso che prevedeva come requisito di accesso il diploma di laurea;

che tale requisito – che vale ad individuare un criterio selettivo indiretto per determinare il personale eccezionalmente beneficiario del concorso riservato – non è in sé irragionevole, essendo ben più omogenea rispetto a quella del ricercatore la posizione di chi sia entrato nel ruolo del personale universitario superando un concorso per il quale fosse richiesta la laurea rispetto a quella di chi sia invece entrato a seguito di un concorso di minor livello;

che non sussiste quindi la violazione del principio di eguaglianza;

che neppure è leso il principio del buon andamento della pubblica amministrazione – parimenti evocato dal T.A.R. rimettente - perché la valorizzazione di pregresse esperienze nell'ambito di quest'ultima non è un valore assoluto, ma giustifica solo circoscritte ed eccezionali deroghe alla regola del concorso pubblico, atteso anche che, nella fattispecie, il concorso riservato non costituisce affatto un obbligo per le università e gli osservatori, ma solo una facoltà;

che pertanto la questione è sotto ogni profilo manifestamente infondata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni incidentali di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 10, della legge 14 gennaio 1999, n. 4 (Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, nonché il servizio di mensa nelle scuole), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2002.

Cesare RUPERTO, Presidente

Franco BILE, Redattore

Depositata in Cancelleria il 4 dicembre 2002.